Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20056 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. U Num. 20056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul ricorso 5619/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, – UFFICIO RAGIONE_SOCIALE -TERRITORIO, PREFETTO DI NAPOLI quale COMMISSARIO DELEGATO EX ART. 1 O.P.C.M. 11/2/94 e 7/10/94 (già Commissario di Governo nella Regione Campania) -oggi UNITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 658/2023 del RAGIONE_SOCIALE DI STATO, depositata il 19/01/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La vicenda per cui è causa trae origine dall’annullamento , disposto con sentenza n. 197/1998 del RAGIONE_SOCIALE di Stato, degli atti RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa avente ad oggetto un ‘area , sita nel Comune di Montecorvino, di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, per brevità, la Società), su cui doveva essere realizzata una discarica di rifiuti.
Gli atti erano impugnati dalla Società per ottenere la restituzione del bene o, in mancanza, il risarcimento del danno.
Il relativo contenzioso veniva definito dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, con la sentenza n. 1762/2010, che in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 258/2009, pur respingendo «allo stato» la domanda RAGIONE_SOCIALE Società ricorrente di accertamento del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato, dichiarava l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di adottare, nel termine assegnato di 90 giorni, l’atto di acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘immobile occupato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, ed accoglieva -parzialmente – la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, nella misura da determinarsi sulla base dei criteri indicati in motivazione.
Seguiva altro giudizio, in quanto la Società, con ricorso al T.A.R. per il Lazio, chiedeva l’annullamento del decreto n. 489 del 10 dicembre 2010, con il
quale la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE aveva , nel frattempo, proceduto all’acquisizione sanante RAGIONE_SOCIALE‘area in questione (su cui era stata realizzata la discarica), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonchè del decreto n. 905 del 1° dicembre 2010, con il quale l’Amministrazione aveva emesso in favore RAGIONE_SOCIALE Società un ordinativo di pagamento per la complessiva somma di euro 1.045.409,17, a titolo di indennizzo (impugnati con il ricorso introduttivo), e del decreto n. 133 del 9 marzo 2012, recante la comunicazione degli ‘ importi ulteriormente dovuti ‘ alla RAGIONE_SOCIALE in ottemperanza alla citata sentenza di questo RAGIONE_SOCIALE n. 1762 del 2010 (impugnato con i motivi aggiunti).
I suindicati decreti erano stati dichiaratamente adottati per dare attuazione alla sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 1762/2010, pronunciata a conclusione del contenzioso originato dall’impugnazione, come già detto, degli iniziali atti espropriativi.
Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 10436/2018, respingeva il ricorso RAGIONE_SOCIALE Società e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti che avevano investito i suddetti atti, dei quali era stata dedotta, sotto diversi profili, l’illegittimità .
La decisione veniva riformata in appello, dal RAGIONE_SOCIALE di Stato che, con sentenza n. 3704/2020, accoglieva il ricorso di primo grado, corredato da motivi aggiunti, ed annullava gli atti impugnati.
La Società, in particolare, aveva chiesto l’annullamento: a) del decreto n. 489 del 10 dicembre 2010 con il quale la RAGIONE_SOCIALE ha proceduto all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe aree, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 e del conseguenziale decreto n. 905 del 1° dicembre 2010 con cui l’Amministrazione ha emesso in suo favore un ordinativo di pagamento per la complessiva somma di euro 1.045.409,17, a titolo di indennizzo.
Il giudice amministrativo di secondo grado riteneva fondato ed assorbente il motivo di gravame con cui la ricorrente Società aveva evidenziato come il T.A.R. avesse erroneamente disatteso la censura relativa alla « nullità o, comunque, alla illegittimità » del decreto di acquisizione sanante adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, malgrado l’intervenuta declaratoria
di illegittimità costituzionale di detta disposizione per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 293 RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2010, costituente antecedente all’adozione degli atti impugnati ed affermava, altresì, che in sede di riedizione del potere l’Amministrazione, qualora nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sua discrezionalità avesse optato per emanare un nuovo atto di acquisizione sanante in luogo RAGIONE_SOCIALE restituzione RAGIONE_SOCIALEe aree, avrebbe dovuto fare applicazione del vigente art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e, segnatamente, di quanto previsto dal comma 8, «circa la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE valutazione di attualità e prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico a disporre l’acquisizione e circa la rivalutazione del rapporto di dare/avere ‘ tra le parti ‘, qualora fossero state già erogate somme al privato.»
RAGIONE_SOCIALE, quindi, chiedeva, con ricorso in ottemperanza, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE suddetta decisione, affinché le Amministrazioni intimate fossero obbligate, secondo le rispettive competenze, a porre in essere la restituzione, previo ripristino, del cespite immobiliare, ovvero ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché a corrispondere gli indennizzi dovuti per l’illecita occupazione RAGIONE_SOCIALEe aree.
La RAGIONE_SOCIALE, l’Unità Tecnica Amministrativa, ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011 (già Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania) ed il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si costituivano nel giudizio e sostenevano che gli adempimenti prescritti nella sentenza oggetto di ottemperanza non rientrano nelle proprie competenze, spettando alla Provincia di Salerno acquisire o restituire, ex art. 42 bis del TU espropri, l’area occupata, ‘ trattandosi del soggetto che si trova nel suo attuale possesso e che ne fa uso, nonché (trattandosi) del soggetto competente a gestire, attraverso la propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il servizio pubblico locale e, quindi, gli impianti di trattamento del rifiuto che insistono sulla suddetta area ‘).
Le suindicate Amministrazioni chiedevano, con ricorso incidentale, la restituzione, da parte RAGIONE_SOCIALE Società ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe somme già liquidate a suo favore, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘annullamento del provvedimento ex art. 43 TU espropri, titolo che le prevedeva.
Il ricorso per l’ottemperanza è stato respinto, perché infondato, mentre ha trovato accoglimento il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, infatti, con la sentenza n. 658/2023, ha ritenuto che l’area di cui è causa, come emerge dagli atti del giudizio, è nel possesso RAGIONE_SOCIALE Provincia di Salerno e viene utilizzata come discarica dalla RAGIONE_SOCIALE, a seguito del mutamento RAGIONE_SOCIALE disciplina sui rifiuti locali, intervenuto dopo la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘emergenza rifiuti in Campania, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, per cui RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 37 04/2020 non può che farsi carico la Provincia medesima, quale unica autorità che può valutare se restituire l’area o acquisirla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con l’ulteriore conseguenza che «l’alterità anche costituzionale tra le Amministrazioni statali de quibus e la Provincia determina un diaframma soggettivo che impedisce di statuire che la somma già corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE sia detratta da quanto la Provincia dovrà alla RAGIONE_SOCIALE stessa, nel caso di esercizio del potere ex art. 42bis.»
Il giudice del gravame, quindi, ha accolto il ricorso incidentale perché, come chiesto dalle Amministrazioni, la Società va condannata a restituire le somme già ricevute per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘area .
Essendo intervenuto, ad opera RAGIONE_SOCIALE sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 3704/2020 di cui è stata chiesta l’ottemperanza, l’annullamento del provvedimento acquisitivo ex art. 43 TU espropri e di tutti gli atti ad esso connessi, è in tal modo venuto meno, con effetti ex tunc , il titolo giuridico legittimante l’incameramento RAGIONE_SOCIALEe somme versate in esecuzione del provvedimento annullato.
Al riguardo, la sentenza evidenzia «che l’art. 42 -bis, comma 8, ultimo inciso (‘ in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate RAGIONE_SOCIALE‘interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo ‘) presuppone l’avvenuto esercizio del potere di acquisizione sanante (decisivo, in proposito, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE locuzione ‘ in tal caso ‘, riferita alla ‘ rinnovazione RAGIONE_SOCIALE valutazione di attualità e prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse
pubblico ‘), che nella specie la Provincia non ha emanato e ben può scegliere di non emanare.»
Avverso tale pronuncia la Società ricorre davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, proponendo due motivi, contrastati con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è stata depositata memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex artt. 111, ottavo comma, Cost. (motivi di giurisdizione), 110 cod.proc.amm. e 362, comma primo, n. 3 , cod.proc.civ., la Società lamenta violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale, invasione RAGIONE_SOCIALE sfera di potere riservata alla P.A., giacché nella impugnata sentenza il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha sancito l’obbligo di restituzione degli indennizzi già corrisposti in suo favore, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto annullamento del decreto di acquisizione sanante n. 489 del 10 dicembre 2010. La ricorrente deduce in particolare che si tratta di statuizione giudiziale che interferisce con la s fera di azione RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa competente ad adottare il nuovo atto di acquisizione sanante, e non retroattivo, del bene immobile utilizzato senza un valido titolo per scopi di interesse pubblico, atteso che, diversamente da quanto deciso dal giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 bis , comma 8, del d.P.R. n. 327 del 2001, ‘le somme già erogate al proprietario, maggiorate RAGIONE_SOCIALE‘interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo’. Deduce, ancora, che si tratta di «un’operazione interpretativa non consentita», quella effettuata dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, perché il disposto letterale RAGIONE_SOCIALE norma sopra richiamata non può essere messo in discussione in ragione «RAGIONE_SOCIALE diversità soggettiva tra l’Amministrazione che ha dettato il provvedimento di acquisizione poi annullato e quella chiamata a rinnovare la valutazione e tenuta alla eventuale adozione di un nuovo provvedimento.»
Con il secondo motivo di ricorso lamenta, in via subordinata, violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, n. 2, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010, giacché «statuendo l’obbligo in capo alla RAGIONE_SOCIALE di restituire gli indennizzi alla stessa RAGIONE_SOCIALE in precedenza corrisposti in conseguenza del decreto di acquisizione annullato, la sentenza gravata ha altresì violato i limiti del potere giurisdizionale del Giudice Amministrativo posti, in subiecta materia , dalle rubricate disposizioni.» Deduce, che si tratta di statuizione giudiziale eventualmente riservata al Giudice Ordinario nella cui giurisdizione rientrano «le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa .» Richiama, infine, la sentenza n. 2069172021 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, secondo cui «sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un “unicum” non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall’amministrazione) rilevanti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente “contra ius” RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
La ricorrente Società, con memoria del 16/5/2024, rappresenta che la sentenza n. 658/2023 del RAGIONE_SOCIALE di Stato è stata annullata con la sentenza n. 1173/2024, dal medesimo giudice amministrativo, a seguito di ricorso per
opposizione di terzo (art. 108, comma 1, cod.proc.amm.) proposto dalla Provincia di Salerno.
A quest’ultima era stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ atto di diffida stragiudiziale per provvedere a quanto disposto, in sede di giudizio di ottemperanza, dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, con la sentenza n. 3704/2020, in quanto utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE‘area e, dunque, ente competente all’emanazione di un «nuovo atto di acq uisizione sanante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, in alternativa all’altrimenti doverosa restituzione del bene illegittimamente espropriato.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, con la richiamata sentenza n. 1173/2024, ha accolto l’opposizione di terzo RAGIONE_SOCIALE Provincia di Salerno sul rilievo che la competenza a provvedere spetta, nel caso di specie, alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE -Unità tecnica amministrativa e cioè all’«organo straordinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, creato (…) per definire i rapporti giuridici ancora in essere in base alle norme eccezionali emanate per fronteggiare la nota ‘emergenza rifiuti Campania’.»
Il Giudice amministrativo , annullata la sentenza n. 658/2023, ha proceduto ad esaminare la domanda di ottemperanza alla sentenza n. 3704/2020 presentata dalla Società, rivolta appunto nei confronti RAGIONE_SOCIALE predetta Unità tecnica amministrativa, e l’ha accolta disponendo «che la RAGIONE_SOCIALE -Unità tecnica amministrativa sia tenuta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza, alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente COGNOME NOME, previo ripristino RAGIONE_SOCIALE‘originario stato, dei suoli oggetto di occupazione illegittima, con salvezza, per la stessa amministrazione, degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001. La stessa RAGIONE_SOCIALE-Unità tecnica amministrativa è poi tenuta a corrispondere il risarcimento del danno per occupazione illegittima, fermo che andranno conteggiate a suo favore, e quindi in diminuzione RAGIONE_SOCIALEe somme ancora da corrispondere, le somme già pagate alla parte in base al decreto 1 dicembre 2010 n. 905 sopra ricordato.»
L’intervenuto annullamento RAGIONE_SOCIALE suindicata sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato, qui impugnata con ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione,
determina la consequenziale cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, trattandosi «di un fatto sopravvenuto idoneo di per sé a far venire radicalmente meno l’oggetto stesso RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all’ottenimento RAGIONE_SOCIALE richiesta pronuncia» (Cass. Sez. U., n. n. 3871/2023; n. 10441/2018; n. 30656/2018).
In considerazione RAGIONE_SOCIALE particolarità RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale, come innanzi descritta, e RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere interamente compensate tra tutte le parti.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.