Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6673 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6673 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 1588/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE NOMENOME
intimato avverso l a sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 948/2023, pubblicata il 05/06/2023 e non notificata;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME avviava un procedimento arbitrale di impugnazione della deliberazione assembleare della RAGIONE_SOCIALE (di seguito la società RAGIONE_SOCIALE), assunta il 07/09/2017, che lo aveva revocato dall’incarico di RAGIONE_SOCIALE della s ocietà.
A definizione del menzionato procedimento l’arbitro unico , AVV_NOTAIO, depositava in data 14/06/2018 il lodo (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE), statuendo come segue: «ritenuta la propria competenza a decidere della presente domanda, in accoglimento della domanda di
parte procedente, annulla la delibera assunta in data 7.9.2017 dall’assemblea di RAGIONE_SOCIALE, iscritta nel Registro delle Imprese il 15.9.2017, e conseguentemente condanna COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE a reintegrare il socio COGNOME NOME nell’incarico di RAGIONE_SOCIALE; condanna COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a COGNOME NOME gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l’incarico di RAGIONE_SOCIALE dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell’incarico, oltre interessi; rigetta l’eccezione di compensazione formulata da COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE, in quanto infondata; pone a carico di COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE la rifusione delle spese di lite sostenute da COGNOME NOME e liquidate in € 9.500,00 (come quantificata in parte motiva), oltre rimborso spese forfetario, cassa previdenziale ed IVA come per legge; determina il compenso dovuto all’Arbitro Unico in € 4.000,00 oltre cassa avvocati ed IV A come per legge, oltr e a € 550,00 oltre IV A per rimborsi e diritti in favore della RAGIONE_SOCIALE; entrambi detti importi sono posti a carico di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE con vincolo di solidarietà.»
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Brescia , chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, che se ne dichiarasse la nullità, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento e, in particolare, che si dichiarasse che nulla era dovuto ad alcun titolo dalla società a NOME COGNOME. Chiedeva, in ogni caso, che si ponessero a carico della controparte le spese del procedimento arbitrale e che si condannasse NOME COGNOME a rifondere gli importi versati a tale titolo, con rimborso delle spese di lite.
Si costituiva NOME COGNOME chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensiva, che si respingesse l ‘ impugnazione, con conferma integrale del lodo arbitrale, o che comunque si disponesse l’annullamento dell’impugnata delibera . Chiedeva, inoltre, la propria reintegra nell’incarico di RAGIONE_SOCIALE , con conseguente condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi per tale carica
sino alla data dell’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazion e se dovuti. Subordinatamente alla riforma anche parziale del lodo, riproponeva la condanna al risarcimento del danno, già formulata avanti all’arbitro unico , cagionato dalla revoca dalla carica di RAGIONE_SOCIALE senza congruo preavviso (previo accertamento della mancanza di una giusta causa), mediante la corresponsione di una somma pari a 18 mensilità di stipendio di RAGIONE_SOCIALE, così come deliberato dall’assemblea , o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione se dovuti ed oltre quanto maturato per trattamento di fine mandato.
Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del lodo , la Corte d’appello , con sentenza n. 948/2023, respingeva l’impugnazione del lodo, condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza.
NOME COGNOME non si è difeso con controricorso.
Con istanza depositata il 13/10/2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, deducendo che con il primo motivo di ricorso aveva già formulato tale richiesta, in ragione dell ‘intervenuta sostituzione e ratifica della deliberazione assembleare del 07/09/2017, oggetto dell’impugnazione decisa con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la deliberazione assembleare del 27/12/2018, avente medesimo contenuto sostanziale, e conforme alla legge e allo statuto, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., ma che, al momento in cui era stato depositato il ricorso per cassazione, la deliberazione sostitutiva del 27/12/2018, si trovava ancora sub iudice, e non era definitiva, essendo stata annullata con lodo dell’arbitro unico, AVV_NOTAIO, del 29/01/2020 (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE), a sua volta oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’ appello di Brescia.
La stessa parte, con la menzionata istanza, ha evidenziato che, in pendenza del presente giudizio, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 207/2025 del 28/02/2025 ha dichiarato nullo il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, limitatamente al capo col quale aveva dichiarato invalida la deliberazione dell’assemblea dei soci della società RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui quest’ultima aveva disposto la revoca di NOME COGNOME NOME dalla carica di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato che nulla era dovuto, ad alcun titolo, dalla società a NOME COGNOME in relazione alla vicenda oggetto di giudizio.
La medesima parte ha precisato che la sentenza appena menzionata è passata in giudicato, a seguito di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, promosso da NOME COGNOME, operata con decreto n. 19372/2025 del 14/07/2025 nel procedimento n. 10705/2025 R.G., evidenziando che tale pronuncia ha comportato il definitivo annullamento del RAGIONE_SOCIALE B ESTAGNO, per la parte d’interesse, e, per effetto riflesso, il definitivo superamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sancendo la validità e intangibilità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito , ai sensi dell’art. 2377 c.c., la precedente deliberazione del 07/09/ 2017, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di NOME COGNOME dalla carica di RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 07/09/2017.
La ricorrente, pertanto, richiamando il combinato disposto dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2377, comma 8, c.c., ha chiesto che questa Corte dichiarasse cessata la materia del contendere nel presente giudizio, essendo stata la deliberazione assembleare del 07/09/2017 sostituita con altra conforme alla legge e allo statuto, avente analogo contenuto sostanziale, la cui validità è stata definitivamente accertata.
A seguito di tale istanza, con decreto n. 31042/2025, pubblicato e comunicato il 27/11/2025, è stata dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Con ulteriore istanza, depositata il 04/12/2025, la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza chiedendo che venisse revocata la
dichiarazione di estinzione del presente giudizio e che venisse adottata una pronuncia di cessazione la materia del contendere conformemente a quanto richiesto con l’istanza del 13 /10/2025.
Fissata l’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2377 c.c. , 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’esito negativo della fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è ostativo alla verifica dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, degli artt. 113 e 829 c.p.c., nonché degli artt. 1724 e 2383 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’applicazione dei principi di diritto in tema di revoca dell’RAGIONE_SOCIALE presuppone una diversa ricostruzione in fatto delle vicende di causa, non ammessa nella fase rescindente dell’impugnazione.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 1725 e 2383 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la legittimità del lodo del 14/06/2018 con cui la società RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a reintegrare NOME COGNOME nella carica di RAGIONE_SOCIALE e al pagamento dei compensi ad esso asseritamente spettanti.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato a mezzo PEC a quello dei due difensori presenti nel processo celebratosi davanti alla Corte d’appello (AVV_NOTAIO), che non si è cancellato dall’Albo professionale (cfr. per il caso di morte del difensore domiciliatario, Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3125 del 29/02/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 14/05/1990).
Sempre in via preliminare, occorre precisare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il decreto di estinzione del giudizio, pronunciato ai sensi dell’ art. 391, comma 1, c.p.c., ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l ‘ ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, comma 3, c.p.c., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza – che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata – va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, c.p.c.), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014; 19980/2014; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015).
Nella specie, il decreto di estinzione risulta essere stato comunicato il 27/ 11/2025 e l’istanza depositata il 04/12/2024, sicché la richiesta ex art. 391, comma 3, c.p.c. deve ritenersi tempestiva.
La menzionata richiesta deve essere accolta.
5.1. Con istanza depositata il 13/01/2024, la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento , in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione che ha confermato la validità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito la precedente deliberazione del 07/09/2017, oggetto del presente giudizio, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di NOME COGNOME dalla carica di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare la ricorrente, nella menzionata istanza, ha chiesto: «che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, previa ogni più opportuna declaratoria e rilevata la mancata costituzione del convenuto resistente sig. NOME COGNOME voglia: a) dichiarare cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio, in ragione dell’intervenuto giudicato sulla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 207/2025, che ha annullato il Lodo AVV_NOTAIOo e confermato la piena legittimità della delibera assembleare del 27 dicembre 2018 e del conseguente definitivo venir meno di ogni interesse processuale in ordine alle questioni oggetto del Lodo AVV_NOTAIO; b) per l’effetto, dichiarare prive di efficace le pronunce tutte di merito emesse nei precedenti gradi di giudizio, in quanto riferite a situazioni giuridiche ormai cessate e superate; con ogni consequenziale provvedimento di legge. Fermi, in subordine, gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo.»
L ‘istanza non esprime pertanto l’intenzione d ella parte o del procuratore speciale a ciò autorizzato di rinunciare al ricorso, ma la volontà di dare rilievo ad un fatto sopravvenuto che, secondo la stessa, ha reso privo di efficacia le pronunce adottate.
5.2. Com’è noto, l a cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d’ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, e dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi il giudicato al solo
aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19610 del 13/09/2007 per un precedente specifico).
È, dunque, evidente l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, piuttosto che ad una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, tenuto conto che la prima pronuncia comporta la caducazione della sentenza impugnata, mentre la pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. comporta la caducazione della sentenza impugnata.
5.3. L ‘art. 2377 c.c. ( in questa parte non modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), applicabile (in quanto compatibile) anche alle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata invalide , ai sensi dell’art. 2479 -ter, comma 4, c.c., stabilisce quanto segue: «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.»
Questa Corte ha precisato che la disposizione in esame costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all’annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra deliberazione conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023).
In altri termini, è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova deliberazione per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto.
Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l’annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare deve, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare
se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche nel caso in cui contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.
Nel caso in cui il vizio da cui sia affetta la deliberazione impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio, anche se contro di essa non sia stata promossa autonoma impugnativa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16017 del 13/06/2008 con riferimento alle delibere delle associazioni non riconosciute cui è stato applicato analogicamente l’art. 2377 c.c. ).
5.4. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato, e documentato, che la deliberazione adottata il 27/12/2018, ha assunto la stessa statuizione oggetto di impugnazione in questa sede con la precedente deliberazione del 07/09/2017, con effetto proprio dal 07/09/2017, e che la stessa è stata confermata con sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 207/2025, oramai passata in giudicato, per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione proposto da NOME COGNOME, a seguito di rinuncia al ricorso presentata dallo stesso ricorrente.
La ricorrente ha prodotto la sentenza della C orte d’appello appena menzionata e il decreto di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, ove la società è rimasta intimata, a seguito di rinuncia al ricorso presentato dal NOME COGNOME.
In sintesi, la ricorrente ha dedotto, e dimostrato, che la deliberazione del 07/09/2017, per la parte oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata sostituita da altra delibera, la cui validità è stata oggetto di un accertamento oramai passato in giudicato.
Deve pertanto essere revocata la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legittimità, perché la statuizione da assumere è la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La statuizione sulle spese di lite deve essere adottata in base alla soccombenza virtuale con riferimento all’intero procedimento di merito e di legittimità.
Com’è noto l’art. 2377 , comma 8, c.c., nel testo vigente, dopo aver stabilito che «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto», ha precisato che «In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno. »
Tenuto, tuttavia, conto delle ragioni della decisione, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Non sussistono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare l ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo tale norma applicabile solo quando il procedimento per cassazione si conclude con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
la Corte
revoca la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legittimità, adottata con decreto n. 31042/2025 del 27/11/2025;
dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23/01/2025.
La Presidente NOME