Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28905 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 28905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14975-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
PROFETA NOME, RAGIONE_SOCIALE EZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2408/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/04/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, proprietario di un’area edificata sita in località Impostu/Puntaldia e confinante con quella dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, impugnò avanti al TAR per la Sardegna il provvedimento n. 392 del 13.1.2017 con cui il Comune di San Teodoro aveva autorizzato i predetti COGNOME e COGNOME a effettuare interventi di riqualificazione paesaggistica ed opere pertinenziali;
il TAR dichiarò il ricorso inammissibile per carenza di interesse; con sentenza n. 2408/2022, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8 Cost., 360, comma 1, n. 1 c.p.c. e 362 c.p.c., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per arretramento e rifiuto di esercizio della giurisdizione, nonché eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle sfere riservate al legislatore e alla p.a.;
hanno resistito il Comune di San Teodoro e, con distinto controricorso, i coniugi COGNOME e COGNOME;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio; in prossimità dell’adunanza camerale, è pervenuta ‘istanza di sopravvenuta carenza di interesse’ sottoscritta dai difensori di tutte le parti costituite, con quale si dà atto che fra il COGNOME e i coniugi COGNOME è intervenuto un accordo che ha determinato la cessazione dell’interesse alla cassazione della sentenza impugnata.
Considerato che:
a fronte dell’affermazione congiunta delle parti circa il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, con essa, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso;
in conformità alla richiesta delle parti, le spese di lite vanno compensate;
versandosi in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono le condizioni per applicare l’art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (cfr., per tutte, Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Roma, 12.9.2023