Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5981 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5981 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16803/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alle PEC: EMAIL e EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alle PEC: EMAIL e EMAIL–
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 291/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione della causa effettuata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 27/01/2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, pur ritualmente avvisati.
Udito i Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 16.1.2020, con la quale era stata riformata la sentenza del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio di primo grado, aveva accolto le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, fondate sul contratto per la fornitura di prodotti tipografici intercorso tra le parti in data 20.6.2006: il contratto era stato risolto da RAGIONE_SOCIALE a fronte della richiesta della società attrice di maggiori importi rispetto a quanto la convenuta appellante -attuale controricorrente- riteneva esserle dovuto e RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la disposta risoluzione del contratto ed aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti.
Accogliendo parzialmente l’appello proposto la Corte di merito aveva respinto le domande della società attrice appellata RAGIONE_SOCIALE dichiarando, come richiesto con domanda riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE, la risoluzione del contratto del 20.6.2006 per inadempimento della controparte.
Il ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE è stato affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso proposto.
Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 27.1.2026, prima del suo svolgimento è stato depositato ritualmente atto di richiesta congiunta dei difensori delle parti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato raggiunto un accordo transattivo.
All’udienza del 27.1.2026, svoltasi senza la partecipazione dei difensori delle parti, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presente, ha ribadito le proprie conclusioni scritte, di accoglimento dell’istanza congiunta, pur sottolineando l’assenza in capo ai difensori del potere di rinuncia, non risultante dalle procure.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non si ritiene necessario approfondire il tema se i difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non l’estinzione del giudizio, siano muniti dello specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia.
La cessazione della materia del contendere presuppone infatti il sopravvenire di circostanze comportanti il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite che, nel caso di specie, è stato legittimamente evidenziato, nello svolgimento dell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanza processuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., dai procuratori della ricorrente e della controricorrente ed è stato giustificato con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia attraverso la stipula di una transazione.
Si ritengono infatti condivisibili i rilievi svolti nella sentenza di questa Corte n.8822/2003, secondo i quali <> -non si ritiene in reale contrasto con la pronuncia richiamata la sentenza di questa Corte n.149/2014, secondo la quale anche la dichiarazione di intervenuta cessazione del contendere per transazione deve provenire da difensori muniti della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia, perché in quel caso l’affermata cessazione della materia del contendere era il presupposto per la rinuncia agli atti del giudizio e per la relativa accettazione-.
Deve essere quindi dichiarata, come richiesto, l’intervenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse delle parti, ritualmente comunicato dai difensori, alla pronuncia sul ricorso ai fini della composizione della controversia -già intervenuta negozialmente-.
Si compensano integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere congiunta.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.
PQM
La Corte di Cassazione
-dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME