Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35817 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35817 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25797/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE n. 109/2018 depositata il 24/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso due delibere adottate dall’assemblea condominiale il
15.04.2009 ( in quanto non avrebbe previsto l’indifferibilità delle opere di manutenzione straordinaria del condominio nel quale la ricorrente occupava, nella qualità di proprietaria, un’unità abitativa affetta da infiltrazioni di umidità, condizionando invece il loro avvio al pagamento delle quote a carico dei condomini) e il 24.04.2009 (nella parte in cui incaricava il geometra COGNOME quale tecnico dei lavori, deliberando contestualmente anche sull’entità del compenso e sulle sue modalità di corresponsione, con un esborso immediato di €4.400,00 a carico dei condomini).
1.1. Il Tribunale rigettava, altresì, l’istanza della COGNOME, inoltrata dopo gli scritti conclusionali, di ammissione di documenti, ossia due successive delibere adottate dal RAGIONE_SOCIALE in data 7 e 12.09.2011 ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, che avrebbero costituito una sostanziale revoca delle delibere impugnate.
La COGNOME proponeva appello avverso detta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, censurandola tra l’altro nella parte in cui non ammetteva i documenti tardivamente prodotti, in quanto irrilevanti ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si costituiva il condominio insistendo per la conferma della sentenza del Tribunale. Il giudice di seconde cure, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere, e accertata la reciproca soccombenza virtuale condannava l’appellante al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensando tra le parti la residua metà. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che:
le due delibere del 2011 sono effettivamente acquisibili alla causa, perché formatesi successivamente alla scadenza dei termini per l’attività istruttoria;
-entrambe sono espressamente riferite alla revoca dell’incarico del NOME, nonché alla nomina di altro tecnico, e all’avvio dei lavori di ristrutturazione;
emerge, pertanto, la sussistenza degli elementi fattuali che hanno eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire e l’interesse dell’appellante alla decisione nel merito;
-quanto alla doglianza relativa al l’ avvio dei lavori di ristrutturazione, con il richiamo alle ulteriori delibere condominiali e al carteggio tra i contendenti circa le modalità operative della ristrutturazione, essa non è stata contestata dal condominio appellato;
-tuttavia, i motivi che avevano determinato l’adozione delle successive delibere sono fondamentali per regolare le spese di giudizio sulla base della c.d. soccombenza virtuale;
nel merito, non si ritiene viziata la delibera del 15.04.2009, rientrando nella discrezionalità del condominio stabilire la scansione temporale e il modus procedendi dei lavori straordinari, in assenza di pregiudizio grave ed imminente alla cosa comune. Parimenti deve ritenersi legittima la delibera condominiale del 24.04.2009, poiché l’incarico al geom etra NOME era ragionevolmente giustificato;
le osservazioni che precedono in merito alla soccombenza virtuale, unitamente all’esito complessivo del giudizio con la cessata materia del contendere, inducono a compensare per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo a carico della COGNOME la residua metà.
Proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. e 132, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’omesso
esame del fatto decisivo per il giudizio attinente alla posizione assunta in appello da controparte, che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione della COGNOME sulla domanda di cessazione della materia del contendere. Violazione dei principi di soccombenza e di giusto processo (art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.). Nella prospettazione della ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE era totalmente soccombente con riguardo alla domanda della COGNOME di pronuncia della cessazione della materia del contendere e della produzione documentale, in quanto come si evince dalla comparsa di risposta e dalle richieste contenute nella comparsa conclusionale – il RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in fase d’appello, aveva chiesto il rigetto dell’impugnazione della COGNOME e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi con ciò alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza del convenuto; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 – Rv. 661966 -01; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16150 del 08/07/2010 – Rv. 613959 -01). Nel caso che ci occupa, la Corte d’appello ha rilevato, innanzitutto, la non contestazione da parte del condominio appellato in ordine all’avvio dei lavori di ristrutturazione. In secondo luogo, la Corte salentina ha correttamente constatato il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire con riferimento alla questione della nomina e pagamento del geometra NOME nel dato oggettivo rappresentato dalla sostanziale revoca della delibera impugnata per il tramite delle sopravvenute delibere condominiali (acquisibili alla causa perché documenti formatisi dopo la scadenza dei termini per l’attività istruttoria) del 7 e del 12 settembre 2011, entrambe espressamente riferite alla revoca dell’incarico al geometra NOME.
1.2. Tanto chiarito, la sussistenza della soccombenza reciproca sulla base dell ‘accertamento della soccombenza virtuale si risolve quanto ai termini di avvio dei lavori condominiali dopo aver acquisito le quote spettanti ai condomini – nella valutazione del pregiudizio grave e imminente alla cosa comune che la Corte ritiene non provato nel caso di specie. Per ciò che attiene, poi, all’incarico al geometra COGNOME -in séguito revocato con le successive delibere sopra menzionate -così come all’apposizione del termine per il versamento delle quote a carico dei singoli condomini per la prestazione d’opera professionale di questi, la Corte territoriale ha motivato la legittimità della delibera originariamente impugnata sulla base del l’entità del preventivo sugli onorari professionali, ragionevolmente giustificato dalla sua convenienza, nonché dalla constatata necessità di eseguire la manutenzione straordinaria che non avrebbe potuto essere avviata in mancanza di attività preliminare tecnico amministrativa. Il Collegio ritiene plausibili le argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale sul merito della soccombenza reciproca: la compensazione delle spese di
lite può essere disposta dal giudice di merito sulla base di valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 – 01).
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. Omessa pronuncia sul primo motivo d’appello nella parte in cui era stata censurata la dichiarazione di inammissibilità della produzione delle delibere adottate nel corso del processo, che comportano la cessazione della materia del contendere. Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 132, n. 4) cod. proc. civ. Violazione degli artt. 1105, 1109, 1135, primo comma n., 4) e comma 2, 1137, 2377, 2051 e 2233 cod. civ. /art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.). La ricorrente si duole del fatto che la pronuncia impugnata non avesse ben individuato la materia del contendere che, già dalla fine della fase di primo grado, non era più costituita dall’annullamento delle due delibere del 2009, ma dal rigetto in primo grado della domanda di accertamento della cessazione della materia del contendere. Quanto al merito, la ricorrente contesta puntualmente quanto affermato dalla Corte salentina a fondamento della soccombenza virtuale, ritenendo palesemente ingiusta ed illegittima la sua condanna al pagamento delle spese di lite come stabilito nel giudizio di seconde cure.
2.1. Avendo il Collegio dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, il secondo si dichiara assorbito.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza d’attività difensiva del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda