Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31346 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto
R.G.N. 16899/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16899-2021 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2118/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 1086/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 10 maggio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello dei lavoratori pensionati indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di accertamento di illegittimità della soppressione, da parte della ex datrice RAGIONE_SOCIALE, del beneficio dell’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica (che essi, suoi dipendenti dal 1969 al 2012, avevano percepito sotto forma di sconto dell’80% fino ad un consumo annuale di 7.000 kw/h fino al 1979, eliminato e convertito in un assegno mensile ad personam , variabile in ragione dell’età
anagrafica, con accordo del 17 maggio 2011 decorrente dal 1° dicembre 2011) e di conseguente inefficacia dell’accordo 27 novembre 2015 (di cessazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie per i pensionati e i superstiti, a fronte della corresponsione di un importo lordo una tantum dal 31 dicembre 2015, subordinata alla firma da parte degli interessati di una transazione novativa inoppugnabile in sede sindacale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016), nonchØ di condanna della società al ripristino del beneficio o, in subordine, al pagamento in loro favore di un indennizzo commisurato all’aspettativa di vita loro e dei coniugi superstiti e dei figli invalidi aventi diritto, determinabile nella somma di € 19.000,00; 2. preliminarmente negata la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria (non correlata alla prestazione lavorativa, quanto piuttosto all’uso familiare dell’abitazione principale), essa ha ritenuto legittima la disdetta datoriale, alla stregua di recesso unilaterale di accordo sindacale privo di determinazione di durata (rispondente all’esigenza, generalmente applicabile in ambito negoziale, di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio), neppure
potendo detta agevolazione essere qualificata diritto quesito, bensì mera aspettativa di fatto e pertanto irrilevante la dedotta assenza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del suindicato accordo 27 novembre 2015, opponibile anche ai pensionati appellanti; 3. infine, la Corte territoriale ha escluso, per il mutamento del contesto socio-economico e normativo tra il momento di revoca dell’agevolazione tariffaria e l’epoca di sottoscrizione degli accordi che l’avevano introdotta (in particolare, avvenuta liberalizzazione del mercato energetico e progressiva abolizione del beneficio per tutti i dipendenti in servizio), avere la società violato i principi di correttezza e buona fede, avendo pure comunicato la disdetta con un congruo preavviso, tale da consentire una negoziazione sindacale, nonostante la validità del recesso unilaterale, esitata nel citato accordo 27 novembre 2015;
4. con atto notificato il 23 giugno 2021, i lavoratori pensionati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
5. nelle more del giudizio, i predetti hanno comunicato rinuncia, con la compensazione delle spese tra le parti, accettata dalla società.
CONSIDERATO CHE
1. sussistono i presupposti per l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo la società aderito alla rinuncia dei lavoratori pensionati, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’11