Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16404 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29925/2022 R.G., proposto da
CODACONS, NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOMEINNOCENTI NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, DELL’AVANZATO NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in Roma,
INDIRIZZO presso lo S tudio dell’ Avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all ‘A vvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-controricorrente-
nonché contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 3331/2022 del la CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 18 maggio 2022;
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
i ricorrenti indicati in epigrafe (insieme ad altri) convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna alla remunerazione adeguata o al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati tra il 1983 e il 1991;
il Tribunale di Roma, con sentenza n.16793/2012, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioni convenute;
adìta con gravame dagli attori soccombenti, in riforma di tale decisione, la Corte d’a ppello di Roma, con sentenza n.2689/2020, accolse la domanda di taluni medici e rigettò quella di altri, omettendo, tuttavia, di provvedere su numerose posizioni, tra cui quelle degli odierni ricorrenti;
questi ultimi impugna rono la decisione d’ appello sia con istanza di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., proposta dinanzi alla stessa Corte capitolina, sia con ricorso per cassazione;
con sentenza 18 maggio 2022, n. 3331, la Corte d’ appello di Roma ha rigettato il ricorso per revocazione;
avverso questa sentenza, i medici indicati in epigrafe, unitamente al Codacons, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo;
ha risposto con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre sono restati intimati i Ministeri indicati in epigrafe;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che:
con ‘ Istanza ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere ‘ , depositata il 24 marzo 2025, i ricorrenti hanno fatto presente che questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 8337/2024, in accoglimento del ricorso per cassazione da loro proposto, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d ‘appello n. 2689/2020 e che, a seguito di tale annullamento con rinvio, la causa è stata
riassunta davanti alla Corte d ‘a ppello di Roma, dove pende il relativo