Cessata Materia del Contendere: Quando l’Accordo in Causa Chiude il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso giudiziario, anche se giunto fino alla Corte di Cassazione, possa concludersi non con una sentenza nel merito, ma con una declaratoria di cessata materia del contendere. Questo avviene quando le parti, durante il processo, trovano un accordo che risolve le loro controversie, rendendo superflua una pronuncia del giudice. Il caso specifico riguardava una disputa di diritto del lavoro su un presunto demansionamento.
I Fatti di Causa: dal Demansionamento all’Accordo
La vicenda ha origine dall’azione legale di una lavoratrice contro la propria azienda, una grande società di telecomunicazioni. La dipendente lamentava di aver subito un demansionamento e chiedeva il relativo risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto le sue ragioni, riconoscendo l’effettivo demansionamento, ma aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno per mancanza di prove adeguate. Insoddisfatta della decisione, la lavoratrice ha presentato ricorso per Cassazione. A sua volta, l’azienda si è difesa con un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto una conciliazione, definendo in modo completo e integrale i loro rapporti, comprese le spese legali.
La Decisione della Corte e la Cessata Materia del Contendere
Preso atto dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare la cessata materia del contendere. Questa pronuncia non entra nel merito della questione (ossia, se il ricorso fosse fondato o meno), ma si limita a certificare che l’interesse delle parti a una decisione giurisdizionale è venuto meno. L’accordo ha infatti esaurito l’oggetto della lite, soddisfacendo le reciproche pretese in via stragiudiziale.
La Gestione delle Spese Legali in Caso di Cessata Materia del Contendere
Un aspetto importante di queste decisioni riguarda la regolamentazione delle spese di lite. Poiché la conciliazione era intervenuta definendo integralmente ogni aspetto, comprese le spese, la Corte ha disposto la compensazione delle stesse. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri legali, senza che nessuna delle due fosse condannata a rimborsare quelli dell’altra. Questa scelta rispecchia la volontà delle parti, che nell’accordo avevano già trovato una soluzione equilibrata per tutti i profili del loro rapporto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è estremamente sintetica e si fonda su un unico, decisivo presupposto: l’avvenuta conciliazione. Il Collegio ha rilevato che le parti avevano sottoscritto un accordo che risolveva integralmente la controversia, comprese le spese. Di fronte a tale circostanza, il presupposto per la continuazione del giudizio, ovvero un conflitto di interessi attuale e concreto, era venuto meno. L’ordinanza, quindi, non fa altro che prendere atto della volontà delle parti e tradurla in una pronuncia processuale che chiude formalmente il contenzioso. La decisione di compensare le spese è una conseguenza logica dell’accordo onnicomprensivo raggiunto, che ha privato la Corte della necessità di applicare il principio della soccombenza.
Le Conclusioni
Il caso in esame evidenzia l’importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione, anche nelle fasi più avanzate di un processo. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta l’esito processuale naturale quando le parti raggiungono un’intesa che estingue la lite. Per le parti coinvolte, questo significa evitare i tempi e le incertezze di una decisione giudiziale, ottenendo una soluzione certa e condivisa. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse sui casi in cui un intervento del giudice è indispensabile.
Cosa succede se le parti trovano un accordo durante un processo in Cassazione?
La Corte Suprema prende atto dell’accordo e dichiara la cessata materia del contendere, ponendo fine al processo senza una decisione nel merito.
Come sono state gestite le spese legali in questo caso?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, in linea con l’accordo raggiunto che definiva integralmente tutti i rapporti.
Qual era l’oggetto originario della controversia?
La causa era stata avviata da una lavoratrice che lamentava un demansionamento da parte del suo datore di lavoro e chiedeva il risarcimento dei danni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3154/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2075/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La lavoratrice in epigrafe, lamentando demansionamento e chiedendo il risarcimento dei danni relativi, impugnava sulla base di tre motivi la sentenza del 15.7.21 della Corte d’appello di Roma che, riconoscendo il demansionamento, aveva escluso il risarcimento del danno per difetto di prova. Resisteva con controricorso il datore, che proponeva ricorso incidentale per un motivo, cui a sua volta resisteva la lavoratrice.
In corso di causa, le parti conciliavano la lite in sede protetta.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Le parti hanno sottoscritto conciliazione in data 21.7.23, definendo i loro rapporti in modo integrale anche in relazione alle spese di lite.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, restando compensate le spese di lite.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.