Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5547-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1346/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/08/2017 R.G.N. 1120/2013;
Oggetto
R.G.N. 5547/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10.8.17 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 3.6.13 del tribunale di Cosenza, ha rigettato l’opposizione a cartella per euro 30.452 dovuti a titolo di differenza premi per il periodo 2001-2008, conseguente a variazione delle posizioni assicurative territoriali accertate con verbale ispettivo (dal quale risultava l’esame e utilizzo di documentazione contabile ed amministrativa e l’ascolto di vari lavoratori).
Avverso tale sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce vizio di motivazione ex articolo 2697 c.c. in ordine all’onere della prova a carico dell’RAGIONE_SOCIALE; il secondo motivo deduce omessa decisione su eccezione di prescrizione e decadenza per gli anni 2001-2002; il terzo motivo deduce l’omessa decisione su errore e determinazione delle sanzioni e su non colpevolezza della condotta.
Le parti hanno da ultimo richiesto dichiararsi cessata integralmente la materia del contendere, a seguito di richiesta da parte del contribuente di definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER ed adesione alle stesse con pagamento di quanto portato dalla cartella.
dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 30