SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 11558 2025 – N. R.G. 00011976 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, NOME COGNOME, alla scadenza del termine fissato a i sensi dell’art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11976 del ruolo generale dell’anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in INDIRIZZO, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l’ chiedendo il riconoscimento del diritto all’ assegno ordinario di inabilità ex art. 1 l.222/84 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 03.07.2024 rg 34555/2023.
L’ si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 20/08/2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite , stante l’omessa notifica del Decreto di omologa e l ‘ omessa trasmissione all’Ente previdenziale degli specifici Modelli Amministrativi di riferimento, debitamente compilati , attraverso il canale telematico dell’ .
All’esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell’udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l’ ha provveduto a riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 20/08/2025 e parte ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l’integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che non risulta versata in atti la prova dell’invio del modello NUMERO_DOCUMENTO, completo dei dati bancari necessari al pagamento da parte dell’ente e da cui decorrono i 120 giorni per l’adempimento, né risulta efficacemente dimostrata l ‘ avvenuta notifica del decreto di omologa, le stesse vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Roma, 13/11/2025
Il Giudice del lavoro NOME COGNOME