Cessata Materia del Contendere: Quando un Accordo Ferma la Cassazione
Un accordo tra le parti può porre fine a un processo anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio? La risposta è affermativa e trova la sua espressione tecnica nella formula “cessata materia del contendere“. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente come un accordo transattivo tra un’azienda e una sua ex dipendente possa non solo chiudere la controversia, ma anche privare di ogni effetto la precedente sentenza di appello.
I Fatti del Caso: Dal Licenziamento alla Cassazione
La vicenda ha origine da un licenziamento intimato da una società consortile a una sua lavoratrice. Quest’ultima impugna il licenziamento e la Corte d’Appello le dà ragione, annullando l’atto e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, con un’indennità risarcitoria limitata a dodici mensilità.
Insoddisfatta della decisione, la società propone ricorso per Cassazione. La lavoratrice, a sua volta, non solo si difende con un controricorso, ma presenta anche un ricorso incidentale, contestando presumibilmente la parte della sentenza a lei sfavorevole (come la limitazione dell’indennità).
La controversia sembra destinata a un lungo percorso fino alla decisione finale della Suprema Corte. Tuttavia, un colpo di scena cambia le carte in tavola.
L’Accordo Transattivo e la Cessata Materia del Contendere
Mentre la causa è pendente in Cassazione, le parti decidono di risolvere la questione in modo extragiudiziale. Sottoscrivono un “verbale di conciliazione” davanti al Tribunale, con il quale pongono fine non solo a quella specifica lite, ma a ogni possibile pretesa derivante dal loro rapporto di lavoro. In questo accordo, si impegnano reciprocamente a comunicare alla Suprema Corte l’avvenuta conciliazione, evidenziando la conseguente cessata materia del contendere.
Questo atto dimostra che è venuto meno l’interesse di entrambe le parti a ottenere una sentenza. La lite, di fatto, non esiste più, essendo stata sostituita da un nuovo assetto di interessi definito contrattualmente.
La Decisione della Suprema Corte
Preso atto del verbale di conciliazione prodotto in giudizio, la Corte di Cassazione non entra nel merito dei ricorsi. Il suo compito, in questa nuova situazione, è semplicemente quello di certificare la fine della controversia. Pertanto, dichiara ufficialmente la cessata materia del contendere.
Di conseguenza, dispone la compensazione delle spese legali, il che significa che ogni parte si fa carico delle proprie. Inoltre, la Corte specifica che non sussistono i presupposti per il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, una sanzione pecuniaria prevista per chi perde integralmente il ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018). Quando le parti, nel corso del giudizio di legittimità, definiscono la controversia con un accordo, il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere. L’effetto più significativo di questa declaratoria è il “venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata”. In altre parole, la sentenza della Corte d’Appello che aveva ordinato la reintegrazione e il risarcimento perde ogni valore, come se non fosse mai stata emessa.
Il motivo è logico: se la lite che ha generato quella sentenza è stata risolta dalle parti, non ha più senso mantenere in vita una decisione giudiziale su quella stessa lite. L’accordo privato prevale e sostituisce la pronuncia del giudice. Per quanto riguarda le spese, in assenza di un accordo specifico sul punto, si applica la regola generale della compensazione prevista dall’art. 92 c.p.c. Infine, il raddoppio del contributo unificato non si applica perché il procedimento non si conclude con un rigetto o una dichiarazione di inammissibilità, ma con una presa d’atto della volontà delle parti di porre fine al giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione è sempre percorribile, anche quando la controversia ha raggiunto il massimo grado di giudizio. In secondo luogo, chiarisce in modo inequivocabile che l’accordo transattivo ha un effetto “tombale” sulla sentenza precedente, neutralizzandola completamente. Questo rappresenta una garanzia per le parti, che possono così definire i loro rapporti in modo certo e definitivo, senza il rischio che la precedente decisione possa ancora produrre effetti. Infine, la decisione evidenzia un vantaggio economico, evitando alla parte che ha promosso il ricorso di incorrere nella sanzione del raddoppio del contributo unificato.
Cosa significa ‘cessata materia del contendere’?
Significa che il processo si estingue perché, a seguito di un accordo tra le parti o di altri eventi, è venuto meno il loro interesse a ottenere una decisione dal giudice sulla questione originaria.
Qual è l’effetto di un accordo sulla sentenza che era stata impugnata in Cassazione?
L’accordo, una volta che la Corte dichiara la cessata materia del contendere, fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata. È come se la decisione del grado precedente venisse annullata dagli eventi successivi.
In caso di cessazione della materia del contendere, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che il raddoppio del contributo unificato, una sorta di sanzione, si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non quando il processo si chiude per un accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16130-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 57/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE ed in accoglimento della domanda subordinata di COGNOME NOME, ha annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice il 13 luglio 2017, con ordine di reintegrazione e ‘con la precisazione che la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto’;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società ; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche proposto ricorso incidentale; parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. dal ‘verbale di conciliazione’ redatto innanzi al Tribunale di Torino in data 30 novembre 2022, prodotto in giudizio, risulta che le parti – dato atto della pendenza avanti a questa Corte del ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE in data ‘31.5.2021, aven te NUMERO_DOCUMENTO e per oggetto l’impugnazione della sentenza n. 236/2021 resa dalla Corte di Appello di Torino in relazione all’illegittimità del licenziamento intimato alla Signora COGNOME con provvedimento del 13.7.2017′, cui ha fatto seguito il ‘controricorso e contestuale ricorso incidentale del 7.7.2021’ della lavoratrice – hanno inteso conciliare anche questa lite, mediante versamento di somme alla COGNOME ‘a tacitazione di
ogni sua pretesa in relazione a tutte le controversie pendenti tra le parti e di ogni possibile ulteriore ragione di contendere connessa e/o comunque occasionata dagli intercorsi e cessati rapporti di lavoro’, in particolare, nell’accordo si conviene che, ‘in relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema Corte, di cui in premessa, le parti reciprocamente si impegnano a dare atto della intervenuta conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, evidenziando al contempo la cessata materia del contendere’;
il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; invero: ‘nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnat a’ (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);
in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di
inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio