Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26972 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26972 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18185/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e COGNOME società semplice , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
NOME COGNOME elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 239/2022 pubblicata in data 14/02/2022, n.r.g. 2301/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Constantin COGNOME deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società semplice RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e COGNOME dal 15/05/2013 al 31/12/2013 e poi dal 02/01/2014 al 19/06/2014, inquadrato nella II area, I livello ccnl degli operai agricoli e florovivaisti, con mansioni di addetto alla
OGGETTO:
domanda di condanna al pagamento di differenze retributive -prova -modello CU rilasciato dal datore di lavoro
raccolta, selezione, legatura e sistemazione di piante e fiori coltivati in serra, con orario di lavoro articolato su sei giorni lavorativi da lunedì a sabato, dalle 07,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 nel periodo invernale e dalle 05,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 nel periodo estivo.
Adìva il Tribunale di Foggia per ottenere la condanna della società al pagamento della somma di euro 14.295,96 a titolo di differenze retributive e di t.f.r.
2.- Costituitosi il contraddittorio, disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo grafologico per accertare l’autenticità delle sottoscrizioni del lavoratore sulle quietanze liberatorie e sulle buste paga prodotte dalla società convenuta, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall’impugnazione delle quietanze ex art. 2113 c.c.
3.Con separata sentenza lo stesso Tribunale accoglieva l’opposizione della società al decreto ingiuntivo n. 677/2015, che era stato emesso su istanza del lavoratore per la somma di euro 2.264,24 a titolo di differenze retributive per n. 31 giornate lavorative non pagate relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2014. Quel Giudice riteneva che ai fini dell’esatto numero delle giornate lavorate fosse irrilevante la certificazioni unica rilasciata dalla società datrice di lavoro nell’anno 2015, atte sa la sua valenza esclusivamente fiscale, e che comunque l’autenticità della sottoscrizione del lavoratore già accertata nel parallelo giudizio -sulle buste paga rendeva infondata la pretesa creditoria.
4.- Proposti separati appelli dal lavoratore, ammessa ed espletata la prova testimoniale in relazione al primo giudizio, riuniti i due appelli, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte i gravami e per l’effetto condannava la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento della compless iva somma di euro 730,00, oltre accessori; compensava interamente le spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, quelle in esame sono mere quietanze a saldo e non rinunzie o transazioni, sicché non trova applicazione l’art. 2113 c.c., poiché non risulta in alcun modo dal loro
contenuto la consapevolezza del lavoratore di rinunziare o di transigere in ordine ai diritti oggetto di lite;
dalla prova testimoniale ammessa ed espletata non è risultato il dedotto pagamento di retribuzioni mensili inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
sull’orario di lavoro, l’estrema genericità delle deposizioni rese dai testi addotti al lavoratore non consente di ritenere provato il suo assunto;
l’unica questione che residua è quella relativa alla differenza fra le giornate lavorate (41) che risultano regolarmente retribuite in base alle buste paga nel periodo gennaio -aprile 2014 e il maggior numero di giornate (51) indicate dal datore di lavoro nella certificazione unica;
a fronte di tale certificazione, rilasciata dallo stesso datore di lavoro, non vi sono ragioni normative per limitare la sua rilevanza al profilo fiscale, né si giustifica una divaricazione fra giornate lavorative e da retribuire e giornate ‘per le quali spettano le detrazioni fiscali’, detrazioni che presuppongo pur sempre il pagamento della retribuzione;
in ogni caso incombeva sul datore di lavoro l’onere di provare l’erroneità della certificazione unica o quanto meno lo svolgimento di un minor numero di giornate nel periodo considerato rispetto a quelle dichiarate nella predetta certificazione;
ne consegue che al lavoratore spetta la retribuzione per le 10 giornate lavorative, pari alla complessiva somma di euro 730,00.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e COGNOME società semplice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
6.- NOME ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione ‘di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’, nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse onere del datore di lavoro dimostrare l’erroneità della certificazione unica o quanto meno lo
svolgimento di un minor numero di giornate nel periodo considerato rispetto a quelle dichiarate nella predetta certificazione.
Il motivo è inammissibile laddove contiene una generica doglianza di violazione di ‘norme di diritto’, senza la loro specifica indicazione.
Questa Corte ha già affermato che nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. sez. un. n.23745/2020). Inoltre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. ord. n. 20870/2024).
Nel caso in esame tali oneri non sono stati adempiuti.
Il motivo è inammissibile anche in relazione all’art. 2697 c.c.
Questa Corte ha più volte affermato che l a violazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.
25543/2022, Cass. n. 27270/2021).
Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto idonea prova del credito la certificazione unica, ossia la prova documentale prodotta in primo grado dal lavoratore, sicché -contrariamente all’assunto della ricorrente non ha invertito il normale onere probatorio. E solo in conseguenza della ritenuta rilevanza probatoria del predetto documento i Giudici d’appello hanno poi affermato che sarebbe stato di conseguenza onere della datrice di lavoro dimostrare il contrario (ossia l’erroneità della c ertificazione unica o quanto meno lo svolgimento di un minor numero di giornate nel periodo considerato rispetto a quelle dichiarate nella predetta certificazione).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che la divergenza fra ‘giorni fiscali’ e ‘giorni lavorati’ era la conseguenza della diversità dei coefficienti utilizzati dal legislatore e non ha considerato che le quietanze a saldo erano completamente liberatorie.
Il motivo è inammissibile sia per il difetto di autosufficienza sia per la sua novità: il ricorrente non specifica in quale fase e atto processuale abbia sollevato la relativa questione, non risultando trattata né dal Tribunale, né dalla Corte d’Appello.
Nel resto il motivo è inammissibile per la sua non pertinenza rispetto al decisum : nella motivazione della sentenza impugnata i Giudici d’appello hanno evidenziato che la questione residua era soltanto quella delle giornate (10) risultate non retribuite ed eccedenti rispetto a quelle risultate regolarmente retribuite dalle buste paga in atti.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché per illogicità ed erroneità della motivazione, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Il motivo è infondato.
Il potere di compensazione compete alla discrezionalità del giudice di merito, con il solo limite del divieto di porre le spese a totale o parziale carico della parte integralmente vittoriosa (Cass. sez. un. 32061/2022). E nel caso
in esame tale principio è stato ampiamente rispettato, anche considerato che la società è comunque rimasta parzialmente soccombente.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipante. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11/09/2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME