Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29450 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13991/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2096/2020 del 9/12/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6/10/2023.
Fatti di causa
La fornitrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Trani nei confronti della committente RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) un decreto ingiuntivo di circa € 22.800 a titolo di corrispettivo per una fornitura dal contratto del 23/4/2008. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo la committente domandava in riconvenzionale la risoluzione del contratto di fornitura del 23/4/2008 con condanna alle restituzioni
e risarcimento dei danni; chiedeva inoltre il risarcimento dei danni per vizi della fornitura oggetto d ell’ altro contratto del 1/12/2008. In primo grado, dopo la riunione con un processo in cui la fornitrice aveva convenuto in giudizio la committente per sentirla condannare al pagamento d i € 6 .150 circa di corrispettivo residuo del contratto del 1/12/2008, veniva rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura del 23/4/2008, confermato il decreto ingiuntivo, accolta la domanda della fornitrice di pagamento del saldo del corrispettivo residuo del contratto del 1/12/2008, accolta parzialmente la domanda della committente di risarcimento del danno per la fornitura oggetto del contratto del 1/12/2008. In secondo grado è stata confermata la pronuncia di primo grado.
Ricorre in cassazione la committente con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la fornitrice.
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo la parte committente censura la sentenza per non aver considerato che essa ha eccepito (con riferimento alla fornitura oggetto dell’aprile 2008) l’inadempimento dell’obbligazione di far certificare la qualità delle saldature del bene venduto, per cui la fornitrice è gravata dell’onere di provare il proprio esatto adempimento o che l’obbligazione a suo carico era scaduta (violazione degli artt. 1218, 1372, 1460 e 2697 c.c.).
Il secondo motivo censura la sentenza per non aver rilevato il grave inadempimento della venditrice, affermando che la consegna della certificazione della qualità delle saldature non attiene all’obbligazione principale della venditrice, ma ad una obbligazione secondaria di scarsa rilevanza (violazione degli artt. 1453, 1455 e 1476 c.c.).
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente per connessione. Essi sono fondati.
Nei giudizi di merito, la committente ha lamentato che un manufatto commis sionato con l’ordine del dicembre 2008 (un cestello circolare), consegnato prima del cestello commissionato nell’aprile 2008, aveva evidenziato delle imperfezioni nelle saldature per la cui eliminazione la committente aveva indicato il costo di € 3 .900. Temendo che anche il manufatto di cui alla prima commissione fosse altrettanto difettoso, la committente aveva sospeso il pagamento del cestello, allegando che la fornitrice non aveva adempiuto all’obbligo contrattuale di sottoporre ad un controllo di qualità ad opera di un ente terzo le saldature, le quali avrebbero dovuto essere eseguite secondo determinate specifiche tecniche indicate nel contratto.
Le parti salienti censurate della sentenza sono le seguenti (in sintesi). L’inadempimento dedotto dalla committente è di natura esclusivamente formale: si lamenta la mancata promozione del controllo di qualità da parte della società venditrice, senza tuttavia alcuna prova che il manufatto non fosse conforme alle specifiche tecniche contrattuali. Inoltre, la committente non aveva manifest ato l’intendimento di dare esecuzione a tale profilo del contratto, nonostante la società venditrice si fosse offerta di far verificare da persona di fiducia della committente l’idoneità del manufatto e successivamente di far eseguire il controllo di qualità. Qualora la committente fosse stata animata dalla volontà di adempiere all’obbligo di pagamento del corrispettivo contrattuale e di ritirare il bene realizzato dalla venditrice, costei avrebbe ben potuto fornire assicurazioni circa la disponibilità a farsi carico dei costi di verifica della corretta esecuzione delle saldature secondo le specifiche tecniche contrattuali. La venditrice non si è resa inadempiente all’obbligazione principale, che non era di far certificare la qualità delle saldature del manufatto, ma di realizzar e quest’ultimo a regola d’arte e di consegnarlo alla committente . L’obbligo di far certificare
la qualità delle saldature appare strumentale rispetto a tale obbligo principale e oltretutto doveva fare carico alla committente dal punto di vista economico. D’altra parte, la fornitrice non aveva rifiutato di far certificare la qualità delle saldature da un ente terzo, interpellando la committente circa la sua intenzione di farsi carico dei costi dell’accertamento.
3. -Orbene, la Corte di appello è incorsa in un errore di diritto, sotto il profilo della violazione dell’ art. 1453 ss. c.c., cioè della risolubilità del contratto per inadempimento, nel porre la premessa della sua argomentazione, cio è nell’ affermare il carattere «esclusivamente formale» dell’ inadempimento dello specifico obbligo – assunto contrattualmente dalla fornitrice – di promuovere l’esecuzione del controllo di qualità delle saldature ad opera di un ente terzo, inadempimento che era stato eccepito tempestivamente nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, il qualificare come di carattere esclusivamente «formale» l’obbligo di sottoporre le saldature a controllo preventivo di qualità, nel senso di obbligo di scarsa importanza dal punto di vista della sostanza contenutistica degli impegni contrattuali assunti dalle parti, equivale a non tenere in considerazione uno degli sviluppi più significativi degli ultimi decenni nella teoria e prassi della produzione di beni e della fornitura di servizi.
Ci si riferisce alla promozione dei sistemi di certificazione di qualità dei prodotti (dei servizi, delle strutture, eccetera), la quale costituisce una tessera di notevole rilievo nel più ampio mosaico di strumenti diretti ad anticipare in senso preventivo la soglia di tutela di chi acquista beni o usufruisce di servizi sul mercato. La disciplina giuridica ha avuto un ruolo propulsivo in tali sviluppi sia con interventi di nuovo conio sia
con l’interpretazi one di disposizioni classiche del diritto civile, tra le quali diretta incidenza sul caso di specie ha l’art. 1497 c.c.
Infatti, laddove, come nel caso di specie, la certificazione di qualità non sia disposta da una norma di diritto pubblico ma discenda da un distinto precetto negoziale, la sua mancanza acquista rilevanza giuridica ex art. 1497 c.c. sotto il profilo del difetto delle «qualità promesse» (come distinte dalle qualità «essenziali» per l’uso a cui è destinata la cosa) che dà all’acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento. Né può darsi che il difetto di tale qualità possa essere tollerato dagli usi, a cagione del carattere rigido e puntuale dell’impegno contrattuale. Infatti, delle due l’una: o la certificazione è stata rilasciata e allora l’obbligo è adempiuto, oppure non è stata rilasciata e allora l’obbligo è inadempiuto (superfluo aggiungere che rimane ferma la responsabilità in caso di successivo accertamento di difetti in concreto). Un’a naloga argomentazione esclude che la mancanza della certificazione di qualità contrattualmente imposta possa essere privata di rilievo attraverso un giudizio di scarsa importanza del l’inadempimento ex art. 1455 c.c. ed entrare in bilanciamento con il difetto di prova che il manufatto sia concretamente privo dei requisiti previsti (come è adombrato dalla sentenza impugnata).
– Per ritornare al caso di specie, nulla in contrario alla soluzione testé raggiunta in punto di diritto può essere desunta dai rilievi in punto di fatto svolti dalla Corte di appello, cioè dai fatti che: (a) dal carteggio intervenuto fra le parti si evince che fino al mese di maggio del 2009 nessuna contestazione di inadempimento era stata sollevata da parte della committente, in rela zione alla clausola del contratto dell’aprile 2008 secondo la quale il controllo delle saldature era a carico della committente e i relativi costi sarebbero stati addebitati nella fattura;
(b) il tema dell’inadempimento all’obbligo di promuovere la
certificazione delle saldature fu sollevato allorché nel cestello oggetto del secondo contratto del dicembre 2008, e già consegnato, furono riscontrati dei difetti nelle saldature.
È infatti appena il caso di osservare che il rilievo generale e sistemico dell’errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello non può essere neutralizzato da considerazioni attinenti al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti nel caso di specie (ferma la già rilevata tempestività processuale dell’eccezione d’inadempimento de qua).
-È accolto il ricorso, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, il 6/10/2023.