Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6469 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 6469  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22006/2022 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrente-
contro
COMUNE GHEDI, in persona del Sindaco p.t.,  NOME  COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-controricorrente-
e nei confronti di
NOME, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE), EMAIL, EMAIL;
COGNOME NOME;
-intimato- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  BRESCIA  n. 960/2022, depositata in data 01/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1331/2019, in accoglimento  della  domanda  di  NOME  COGNOME,  condannava  il RAGIONE_SOCIALE a corrispondergli, a titolo risarcitorio, la somma di euro  230.525,97,  per  avere  con  grave  negligenza  taciuto  nel certificato rilasciato in data 11 dicembre 2008 ex art. 30 d.p.r. n.
– controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
NOME, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL,
EMAIL;
-ricorrente incidentale –
contro
COMUNE GHEDI, in persona del Sindaco p.t.,  NOME  COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-controricorrente-
e nei confronti di
380/2001 che, con il piano di governo del territorio adottato con delibera comunale il 28 ottobre 2008, l’area cui si riferiva il certificato risultava assoggettata a nuovi vincoli idrogeologici che l’avevano privata della vocazione edificatoria e per avere di conseguenza indotto l’attore, completamente ignaro, ad acquistare il terreno come edificabile, pur essendo alla data dell’atto di acquisto privo di detta qualità, e rigettava la domanda di manleva formulata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 960/2022, resa pubblica in data 1° agosto 2022, ha accolto l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale, ritenendo che l’assoggettamento dell’area a vincolo urbanistico di carattere idrogeologico era stato disposto con uno strumento urbanistico, il Piano Generale del Territorio, che, una volta approvato e reso pubblico ha valore di prescrizione generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes , come tale assistito da una presunzione legale di conoscenza. Ha, pertanto, respinto la domanda risarcitoria e condannato l’appellato al pagamento delle spese di lite non solo in favore del comune di RAGIONE_SOCIALE, ma anche di RAGIONE_SOCIALE.
NOME  COGNOME  ricorre  per  la  cassazione  di  detta  sentenza, avvalendosi di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE  resiste  e  propone  ricorso  incidentale  condizionato basato su due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale di NOME COGNOME
Con  il primo  motivo  si denunzia  la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della Legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 117, 3° comma, Cost.
Il  Piano  Generale  del  Territorio  non  poteva  avere  efficacia erga omnes non  essendo  stato  pubblicato  nel  BUR,  essendo  stato  solo adottato con la delibera consiliare del 28 ottobre 2018 e quindi non poteva presumersene la conoscenza.
Il motivo è inammissibile.
La  corte  territoriale,  infatti,  ha  basato  la  sua  statuizione  sulla seguente  affermazione:  <> (pp. 6-7).
Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella violazione di legge denunciata,  avendo  attribuito  efficacia erga  omnes assistita  dalla presunzione legale di conoscenza al Piano Generale del Territorio, ritenutolo non solo approvato, ma anche pubblicato.
Per censurare detta statuizione – posto che non si esclude che possa essere imputato al giudice di merito anche di essere pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti che lo abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio: il che avviene solo allorché si rimproveri al giudice di avere fatto ricorso ad una norma di diritto errata, perché spintovi da una inesatta sussunzione della vicenda concreta in quella astratta regolata dalla norma di diritto, originata da una fallace ricostruzione dei fatti di causa – la critica avrebbe dovuto essere prospettata in modo diverso e soprattutto avrebbe dovuto essere sorretta dalla dimostrazione che il Piano generale del Territorio all’epoca cui risalgono i fatti di causa, cioè all’epoca in cui era stata posta in essere la
compravendita, non era stato pubblicato, non bastando a sostenere l’argomentazione del ricorrente il rinvio al certificato di destinazione urbanistica asseritamente rilasciato dal comune l’11 dicembre 2008 e  men che mai quanto affermato dalla sentenza impugnata (che, infatti, ha  ritenuto evidentemente  integrati i presupposti  che rendevano  il  Piano  generale  del  Territorio  efficace erga  omnes e assistito dalla presunzione legale di conoscenza) (p. 8 del ricorso).
2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la corte territoriale considerato l’emissione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del certificato ex art. 30 del d.p.r. n. 380/200, il quale ometteva di evidenziare che l’area cui si riferiva era assoggettata a nuovi vincoli urbanistici, immediatamente operativi per effetto delle misure di salvaguardia, aventi lo scopo di evitare che, nel periodo tra l’adozione e l’approvazione definitiva del piano urbanistico, fossero rilasciati provvedimenti che consentissero attività edificatorie o trasformative del territorio, compromettendo l’assetto urbanistico dello strumento adottando.
Né la corte territoriale avrebbe tenuto conto del nesso causale tra la colpevole e fuorviante condotta del comune e l’evento di danno verificatosi nella sua sfera giuridica, consistente nell’avere acquistato un’area inedificabile a un prezzo sensibilmente superiore rispetto al suo reale valore.
Anche detto motivo si espone ad una declaratoria di inammissibilità.
Non  solo  perché  non  sono  stati  rispettati  gli  oneri  di  allegazioni gravanti  sul  ricorrente  che  invochi  la  violazione  dell’art.  360,  1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e perché del certificato è riportato solo uno  stralcio  da  cui  non  si  evince  affatto  che  il  comune  avesse certificato, come pretende il ricorrente, l’edificabilità delle aree, ma perché  è  lo  stesso  ricorrente  a  evidenziare  che,  secondo  il  Piano per l’assetto Idrogeologico (PAI), quei terreni erano già
assoggettati a vincoli che ne escludevano la edificabilità. Ebbene, il PAI è un altro strumento di pianificazione territoriale che -se come lascia  intendere  il  ricorrente  e  come  evidenzia  in  maniera  assai puntuale  il  comune  controricorrente -già  sottoponeva  l’area  a vincoli di inedificabilità, avendo efficacia erga omnes ed essendo a sua  volta  assistito  dalla  presunzione  legale  di  conoscenza,  rende privo di decisività il fatto asseritamente omesso.
Ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 1362,  1363,  1364  e  1366  cod.civ.,  per  avere  la  corte  d’appello dichiarato infondata l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa,  perché  l’odierno  ricorrente/danneggiato  non  poteva essere considerato genitore di un dipendente e/o di un amministratore  del  comune  di  RAGIONE_SOCIALE,  omettendo  di  considerare  il dato  letterale  del  contratto  assicurativo  e  la  reale  volontà  delle parti in esso dispiegata.
Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art.  360,  1°  comma,  n.  5,  cod.proc.civ.,  per  non  avere  il giudice a  quo considerato  che  l’art.  8  del  contratto  assicurativo prevedeva  espressamente  che:  <>; avendo NOME COGNOME presentato un’istanza di proroga per realizzare le opere di urbanizzazione, su cui il comune di  RAGIONE_SOCIALE  si  era  espresso  in  data  28  settembre  2010,  non  poteva non essere a conoscenza dell’inedificabilità dell’area.
 All’inammissibilità  dei  motivi  conseguono  l’inammissibilità  del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
 Le  spese,  in  favore  del  RAGIONE_SOCIALE  e  di  RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE, e in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater ,  d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  nella  Camera  di  Consiglio  del  27  gennaio  2025  dalla