Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6469 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22006/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME in persona del Sindaco p.t., NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente-
e nei confronti di
NOME COGNOME in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (GRZVCN71L23E063N) e NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE), EMAIL, EMAIL;
COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 960/2022, depositata in data 01/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1331/2019, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME, condannava il Comune di Ghedi a corrispondergli, a titolo risarcitorio, la somma di euro 230.525,97, per avere con grave negligenza taciuto nel certificato rilasciato in data 11 dicembre 2008 ex art. 30 d.p.r. n.
– controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
NOME COGNOME in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL,
EMAIL;
-ricorrente incidentale –
contro
NOME COGNOME in persona del Sindaco p.t., NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente-
e nei confronti di
380/2001 che, con il piano di governo del territorio adottato con delibera comunale il 28 ottobre 2008, l’area cui si riferiva il certificato risultava assoggettata a nuovi vincoli idrogeologici che l’avevano privata della vocazione edificatoria e per avere di conseguenza indotto l’attore, completamente ignaro, ad acquistare il terreno come edificabile, pur essendo alla data dell’atto di acquisto privo di detta qualità, e rigettava la domanda di manleva formulata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 960/2022, resa pubblica in data 1° agosto 2022, ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Ghedi avverso la sentenza del tribunale, ritenendo che l’assoggettamento dell’area a vincolo urbanistico di carattere idrogeologico era stato disposto con uno strumento urbanistico, il Piano Generale del Territorio, che, una volta approvato e reso pubblico ha valore di prescrizione generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes , come tale assistito da una presunzione legale di conoscenza. Ha, pertanto, respinto la domanda risarcitoria e condannato l’appellato al pagamento delle spese di lite non solo in favore del comune di Ghedi, ma anche di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste e propone ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.
Il Comune di Ghedi resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il Comune di Ghedi ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale di NOME COGNOME
Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della Legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 117, 3° comma, Cost.
Il Piano Generale del Territorio non poteva avere efficacia erga omnes non essendo stato pubblicato nel BUR, essendo stato solo adottato con la delibera consiliare del 28 ottobre 2018 e quindi non poteva presumersene la conoscenza.
Il motivo è inammissibile.
La corte territoriale, infatti, ha basato la sua statuizione sulla seguente affermazione: <> (pp. 6-7).
Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella violazione di legge denunciata, avendo attribuito efficacia erga omnes assistita dalla presunzione legale di conoscenza al Piano Generale del Territorio, ritenutolo non solo approvato, ma anche pubblicato.
Per censurare detta statuizione – posto che non si esclude che possa essere imputato al giudice di merito anche di essere pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti che lo abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio: il che avviene solo allorché si rimproveri al giudice di avere fatto ricorso ad una norma di diritto errata, perché spintovi da una inesatta sussunzione della vicenda concreta in quella astratta regolata dalla norma di diritto, originata da una fallace ricostruzione dei fatti di causa – la critica avrebbe dovuto essere prospettata in modo diverso e soprattutto avrebbe dovuto essere sorretta dalla dimostrazione che il Piano generale del Territorio all’epoca cui risalgono i fatti di causa, cioè all’epoca in cui era stata posta in essere la
compravendita, non era stato pubblicato, non bastando a sostenere l’argomentazione del ricorrente il rinvio al certificato di destinazione urbanistica asseritamente rilasciato dal comune l’11 dicembre 2008 e men che mai quanto affermato dalla sentenza impugnata (che, infatti, ha ritenuto evidentemente integrati i presupposti che rendevano il Piano generale del Territorio efficace erga omnes e assistito dalla presunzione legale di conoscenza) (p. 8 del ricorso).
2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la corte territoriale considerato l’emissione da parte del Comune di Ghedi del certificato ex art. 30 del d.p.r. n. 380/200, il quale ometteva di evidenziare che l’area cui si riferiva era assoggettata a nuovi vincoli urbanistici, immediatamente operativi per effetto delle misure di salvaguardia, aventi lo scopo di evitare che, nel periodo tra l’adozione e l’approvazione definitiva del piano urbanistico, fossero rilasciati provvedimenti che consentissero attività edificatorie o trasformative del territorio, compromettendo l’assetto urbanistico dello strumento adottando.
Né la corte territoriale avrebbe tenuto conto del nesso causale tra la colpevole e fuorviante condotta del comune e l’evento di danno verificatosi nella sua sfera giuridica, consistente nell’avere acquistato un’area inedificabile a un prezzo sensibilmente superiore rispetto al suo reale valore.
Anche detto motivo si espone ad una declaratoria di inammissibilità.
Non solo perché non sono stati rispettati gli oneri di allegazioni gravanti sul ricorrente che invochi la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e perché del certificato è riportato solo uno stralcio da cui non si evince affatto che il comune avesse certificato, come pretende il ricorrente, l’edificabilità delle aree, ma perché è lo stesso ricorrente a evidenziare che, secondo il Piano per l’assetto Idrogeologico (PAI), quei terreni erano già
assoggettati a vincoli che ne escludevano la edificabilità. Ebbene, il PAI è un altro strumento di pianificazione territoriale che -se come lascia intendere il ricorrente e come evidenzia in maniera assai puntuale il comune controricorrente -già sottoponeva l’area a vincoli di inedificabilità, avendo efficacia erga omnes ed essendo a sua volta assistito dalla presunzione legale di conoscenza, rende privo di decisività il fatto asseritamente omesso.
Ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 cod.civ., per avere la corte d’appello dichiarato infondata l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, perché l’odierno ricorrente/danneggiato non poteva essere considerato genitore di un dipendente e/o di un amministratore del comune di Ghedi, omettendo di considerare il dato letterale del contratto assicurativo e la reale volontà delle parti in esso dispiegata.
Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo considerato che l’art. 8 del contratto assicurativo prevedeva espressamente che: <>; avendo NOME COGNOME presentato un’istanza di proroga per realizzare le opere di urbanizzazione, su cui il comune di Ghedi si era espresso in data 28 settembre 2010, non poteva non essere a conoscenza dell’inedificabilità dell’area.
All’inammissibilità dei motivi conseguono l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese, in favore del Comune di Ghedi e di RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di Itas Mutua, e in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del Comune di Ghedi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025 dalla