Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3426 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 3 Num. 3426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22973/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME , EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME , pec EMAIL;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 229/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 4/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
Con citazione del 4 maggio 2006 RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Bari, sezione di Rutigliano, RAGIONE_SOCIALE -poi divenuta RAGIONE_SOCIALE – alla quale aveva commesso, con contratto del 3 giugno 2004, di allestire un proprio veicolo dotandolo di un cassone ribaltabile e di una gru per lavori edili, cui aveva aggiunto successivamente la richiesta di alcune variazioni; assumendo che la convenuta non aveva adempiuto, nonostante le contestazioni e la diffida attoree – anteriormente l’attrice aveva anche presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo -, RAGIONE_SOCIALE chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare controparte alla restituzione, previa rimozione dell’allestimento montato, della somma pagata di euro 10.320 oltre interessi e al risarcimento degli ulteriori danni.
La convenuta si costituiva resistendo e otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa il perito industriale NOME COGNOME, il quale aveva redatto il progetto di allestimento; il chiamato si costituiva resistendo.
Con sentenza del 7 giugno 2017 il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione di euro 10.320 oltre interessi, rigettando ogni altra domanda.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello quanto al rigetto della domanda di manleva; NOME resisteva; nelle more del giudizio l’appellante produceva una scrittura includente una transazione tra essa e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 229/2021, accogliendo l’appello, accoglieva la domanda di manleva condannando NOME a tenere indenne
l’appellante da ogni pregiudizio, come transattivamente rideterminato in euro 14.838,75 oltre interessi.
NOME ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui AS si è difesa con controricorso; entrambe tali parti hanno depositato memoria mentre RAGIONE_SOCIALE -nei cui confronti la parte ricorrente ha precisato di non proporre alcuna domanda (v. ricorso p. 23) -non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato quanto segue
1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 342 e 112 c.p.c.
Anzitutto il ricorrente prende le mosse da un passo motivazionale della sentenza del primo giudice riportato a pagina 5 del ricorso, nella premessa, in cui il Tribunale dichiarava doversi rigettare ‘ la domanda di manleva avanzata genericamente ‘ per non aver l’attuale controricorrente ‘ provato e nemmeno allegato errori nella progettazione direttamente riconducibili all’attività professionale ‘ di NOME, ‘ limitandosi a riferire dell’incarico ‘ ( la frase si rinviene a pagina 11 della sentenza del Tribunale).
Si sostiene dunque che con l’appello controparte (RAGIONE_SOCIALE) avrebbe portato come unica critica la non genericità della domanda; e allo scopo avrebbe affermato che gli errori progettuali dell’attuale ricorrente emergevano dalla documentazione prodotta con l’atto di citazione (pagina 17 dell’appello) e prima dalla memoria ex articolo 183 n. 1 c.p.c. e successivamente dalla conclusionale (pagine 17 e 20 dell’appello) indicanti specifici profili di responsabilità progettuale.
Questo, quindi, sarebbe stato il thema decidendum del gravame, per cui il motivo d’appello sarebbe stato inammissibile ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. per difetto di specificità. La Corte d’appello tuttavia avrebbe trascurato ciò e per di più accolto, sulla base di argomenti apodittici ed errati, l ‘ asserto che fin dal l’ atto introduttivo controparte aveva allegato l’esistenza del mero incarico
professionale, a pagina 9 della sentenza affermando che ‘ già in sede di costituzione ‘ l’appellante ‘ allegava la progettazione eseguita dal AVV_NOTAIO cui era stata commissionata ( sic ) anche la verifica ed il collaudo ‘: collaudo che sarebbe stato confermato dall’attuale ricorrente.
Quindi sarebbe stata invocata soltanto l’esistenza dell’incarico, non indicando i pretesi specifici errori della progettazione; di qui sarebbero insorte due violazioni dell’articolo 342 c.p.c.: in primo luogo il giudice d’appello non ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, e in secondo luogo ha deciso prescindendo dalla sentenza del Tribunale, del tutto disinteressandosi dalla sua motivazione.
1.2 Il motivo è infondato.
Dalla motivazione della sentenza d’appello emerge che cosa era stato in primo grado contestato da RAGIONE_SOCIALE ad AS in modo dettagliato (pagine 3-4), indicando i pretesi vizi e affermando che il progetto (che ictu oculi , secondo la prospettazione attorea riportata dal giudice d’appello a proposito del primo grado, sarebbe stato viziato) era stato redatto da NOME, per questo chiedendo di chiamarlo in causa, e poi effettivamente chiamandolo in conformità a quanto si era addotto nella comparsa di risposta (questi difetti del progetto sono riassunti anche nel ricorso, pagine 2 e 3, il quale poi riporta assai sinteticamente che nella comparsa di risposta di primo grado l’attuale controricorrente contestò l’esistenza dei vizi e chiese la chiamata di NOME perché ‘aveva progettato l’allestimento’) . Correttamente quindi fu poi formulato l’atto d’appello, come riportato ancora dalla stessa premessa del ricorso (si veda a pagina 5, sulla critica al progetto NOME).
D’altronde la corte territoriale, vagliando l’eccezione di inammissibilità per introduzione di novum , ha rilevato specificamente che sin dalla comparsa di risposta di primo grado l’appellante ‘allegava la progettazione’ (il che, considerato il contenuto dell’atto di citazione, non può non intendersi che la richiamava per ‘spostare’ la responsabilità a ca rico del suo autore) e
successivamente ha precisato le sue critiche al progetto (si veda la sentenza impugnata a pagina 9).
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si sostiene che la motivazione sarebbe omessa o apparente per impossibilità di ricostruire ‘ l’iter logico-giuridico ‘ della sentenza.
Si tratta di censura manifestamente infondata, la motivazione della impugnata sentenza essendo sufficientemente configurata nel limite costituzionale. In realtà qui si tende a criticare in base al previgente n.5 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c., oltrepassando quindi i limiti della critica effettuabile.
Il terzo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., lamenta violazione degli articoli 163 n. 3, 164 e 183 c.p.c.
Si ribadisce che la domanda sarebbe stata generica, come già sostenuto nel primo motivo, e si afferma che la chiamata in causa sarebbe stata nulla perché non includente l’elemento di cui all’articolo 163 n.3 c.p.c., non sostituibile dalla documentazione e dalla memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., prospettando che determinate argomentazioni sarebbero inammissibilmente emerse soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado.
Si tratta di una evidente riproposizione del primo motivo, per cui quanto è stato già osservato a proposito di quest’ultimo congiuntamente lo porta al rigetto.
4.1 Il quarto motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., lamenta nullità di sentenza ‘ a sorpresa ‘ per violazione del contraddittorio, oltre alla violazione degli articoli 183 e 101 c.p.c.
Quale appellato, NOME costituendosi ‘ reiterò tempestivamente le eccezioni di merito ‘, in particolare segnalando che da un documento relativo al collaudo che sarebbe in atti, opera dei funzionari della RAGIONE_SOCIALE e quindi dotato di fede privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 c.c., sarebbe risultato che il veicolo, allestito secondo il progetto, non era viziato e che se poi aveva presentato un
peso superiore ciò derivava da ‘ interventi successivi al collaudo ‘. Invece il giudice d’appello afferma che la documentazione prodotta dalle parti, più che all’esito di un effettivo collaudo, riguarda ‘ una approvazione della progettazione dell’allestimento ‘: di qui la violazione dell’articolo 2700 c.c. e l’emissione di una sentenza a sorpresa.
4.2 Il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 2700 c.c. sulla efficacia probatoria dei documenti pubblici come il certificato di approvazione del progetto e la carta di circolazione, violazione dell’articolo 116 c.p.c. in riferimento all’impossibilità ‘ di apprezzamento libero del contenuto di atto pubblico non oggetto di querela di falso ‘ e violazione dell’articolo 2697 c.c. sul riparto probatorio in cause d’origine contrattuale.
Osserva il ricorrente che, come già sopra esposto, la Corte d’appello ha affermato che la documentazione tecnica prodotta non attestava ‘ le misure riscontrate concretamente al momento del collaudo ‘, riferendosi soltanto a ‘ un controllo cartaceo del progetto ‘. Si richiama quindi la consulenza tecnica d’ufficio nella parte in cui evidenzia la diversità del peso rilevato appunto dal consulente rispetto a quello figurante nei documenti della RAGIONE_SOCIALE, deducendo che o il veicolo allora non è stato visionato presso la RAGIONE_SOCIALE o è stato modificato dopo sostituendo alcuni componenti con altri ‘ molto più pesanti ‘.
Non sarebbe però sostenibile l’assenza della visita e della prova presso la RAGIONE_SOCIALE ex articolo 78 CdS, e le misure risultate al collaudo sono riportate nella carta di circolazione; il capotecnico della RAGIONE_SOCIALE civile è un pubblico ufficiale (come ha affermato Cass. pen. 35839/2008) e atto pubblico è il certificato della RAGIONE_SOCIALE civile, per cui ha valore ex articolo 2700 c.c.: tra le ipotesi del consulente tecnico d’ufficio sarebbe dunque percorribile soltanto quella di modifica posteriore, ma il giudice d’appello (pagine 10-11 della sentenza) ha ritenuto non plausibile che dopo la verifica della TARGA_VEICOLO sia stata praticata una modifica al veicolo. In realtà vi sarebbe stato ‘ l’errore di esecuzione delle opere ‘ commesso dall’attuale controricorrente.
Sarebbe qui che il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c.: il ricorrente, trattandosi di sua pretesa responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto solo provare, appunto, di avere adempiuto all’obbligazione, avente ad oggetto ‘ predisporre il progetto del controtelaio, … del basamento della gru e dell’ancoraggio di … gru al controtelaio dell’autocarro ‘ di RAGIONE_SOCIALE; e la prova sarebbe stata da lui data con il certificato di approvazione della RAGIONE_SOCIALE dopo il collaudo e con la carta di circolazione. Sussisterebbero pertanto violazione dell’articolo 116 c.p.c. per avere esercitato libero convincimento su un atto pubblico valevole ex articolo 2700 c.c., violazione di quest’ultima norma per non avere tenuto conto del certificato di approvazione del collaudo e violazione dell’articolo 2697 c.c. per aver preteso dall’attuale ricorrente una prova che non era suo onere fornire.
4.3 I due motivi appena riassunti meritano – evidentemente, considerato il loro contenuto -un vaglio congiunto.
4.3.1 Dal quadro fattuale il ricorrente trae che l’attrice aveva constatato che dalla carta di circolazione del 17 febbraio 2005 ‘emergeva una rilevante irregolarità circa la portata di peso consentita per la circolazione stradale del veicolo, atteso che a front e di quella regolare di Kg 430 … si riscontrava un peso eccessivo … rispetto a quello regolamentare con conseguente tempestivo invito, telefonico, alla convenuta a riportare la tara del veicolo a quella regolamentare, con reiterazione scritta della d enuncia … il mezzo, nelle condizioni in cui si trovava, non poteva legalmente circolare ‘ (sentenza, pagine 3-4).
AS aveva opposto ‘l’efficacia probatoria dell’eseguito collaudo positivo’ presso la RAGIONE_SOCIALE di Bari (pagina 6 della sentenza); il Tribunale aveva constatato il superamento del peso ‘appreso dall’acquirente con la materiale consegna della carta di circolazione’ il 17 febbraio 2005 ‘e con la successiva verifica e pesature del mezzo’ il 18 e 19 febbraio 2005, quali vizi non apparenti; e dall’accertamento tecnico preventivo già emergeva che vi era stato ‘il superamento del peso, tale da non consentire la circolazion e’, osservando poi il consulente tecnico d’ufficio del giudizio di merito che ‘le caratteristiche tecniche del veicolo non
corrispondevano a quelle riportate nel libretto di circolazione’ per la differenza di peso ‘tra la tara omologata e quella rilevata’ (sentenza, pagina 7).
4.3.2 La Corte d’appello si avvale poi del l”errore di progettazione’ accertato dal consulente tecnico d’ufficio per negare la sussistenza di un ‘deficit probatorio’ sulla responsabilità di NOME -sussistenza ravvisata dal Tribunale -, e così afferma, in sostanza, che non vi è stato un collaudo vero e proprio enunciando a pagina 10 della sentenza: ‘Ritiene … la Corte di non poter attribuire alcuna rilevanza <> … al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari’ perché ‘la documentazione prodotta agli atti attiene più che all’esito di un effettivo collaudo materiale con verifica e pesatura del mezzo, ad una approvazione della progettazione dell’allestimento (v. certificato di approvazione del 2529/10/04…) nella quale erano riportati i da ti corretti finalizzati all’omologazione … evidentemente smentiti dalle operazioni di pesatura’ del 18 e 19 febbraio 2005. E non è ‘plausibile’ – sempre secondo il giudice d’appello che dopo la ‘verifica del mezzo da parte della MTC di cui innanzi, lo s tesso sia stato modificato ed appesantito dalla stessa società convenuta’: sarebbe stato un ‘autolesionismo’ da parte di questa, e l’avrebbe dovuto provare NOME (sentenza, pagina 10).
4.3.3 Dunque secondo la Corte d’appello il collaudo in realtà non si rinviene agli atti perché sarebbe invece un’approvazione del progetto; però la stessa Corte si contraddice apertamente, in quanto poco prima si era riferita al richiamo di NOME COGNOME ‘al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari’; e dal passo riportato peraltro ammette che il documento, che definisce ‘approvazione della progettazione’ anziché collaudo effettivo, riporta pure ‘i dati corretti finalizzati all’omologazione’, riconoscen doli smentiti da documenti posteriori.
Da tutto ciò deriva che effettivamente il collaudo sussiste, ma ad avviso del giudice d’appello è un atto non fidefacente (su questo si richiama la giurisprudenza invocata nel motivo) bensì valevole come un qualsiasi documento. Al contrario, consolidata giurisprudenza riconosce al funzionario della RAGIONE_SOCIALE una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale, e atto pubblico dotato di fede privilegiata è quindi l’atto che redige a
seguito della visione del mezzo (cfr. da ultimo Cass. pen. sez. 5, 26 aprile 2021 n. 22786 e Cass. pen. sez. 5, 1 luglio 2022 n. 32604). Pertanto la censura veicolata nei due motivi in esame merita accoglimento, avendo in effetti il giudice d’appello esercitato libero convincimento su un atto pubblico quale è appunto il collaudo rilasciato al veicolo dalla RAGIONE_SOCIALE per quanto direttamente verificato come sussistente nel veicolo stesso dal suo funzionario, pubblico ufficiale, e ciò quindi in violazione dell’articolo 2700 c.c.
Ne consegue – assorbito il sesto motivo, riguardante il preteso esonero dell’attore dal provare il nesso di causa tra l’inadempimento e il danno nonché denunciante assenza di motivazione -l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e diversa composizione, affinché decida applicando il principio per cui il certificato di collaudo rilasciato a un veicolo dalla RAGIONE_SOCIALE è atto pubblico onde il suo contenuto è valutabile soltanto nei limiti dell’articolo 2700 c.c., salvi gli effetti dell’accoglimento di querela di falso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023