Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3729/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2045/2019 pubblicata il 15/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 2045/2019 pubblicata il 15/11/2019, ha in parte accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nella controversia con l’Agenzia regionale attività irrigue forestali (ARIF); in riforma della sentenza appellata ha rigettato le domande già proposte dagli appellanti.
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto ad ottenere l’applicazione del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, in luogo del CCNL irrigui e forestali e la condanna dell’ARIF al compimento degli atti propedeutici necessari alla stipula di contratti individuali di lavoro in applicazione del CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Il Tribunale di Bari dichiarava la nullità del ricorso introduttivo per carenza di allegazione.
La Corte territoriale ha ritenuto che dal ricorso e dai documenti allegati fosse possibile individuare i fatti costitutivi della domanda; nel merito ha ritenuto che agli appellanti, assunti a tempo determinato alle dipendenze della regione Puglia come operai stagionali agricoli e forestali, e transitati nei ruoli ARIF ex art. 12 comma 2 lettera b) della legge regionale n. 3/2010, fosse applicabile il CCNL privatistico (irrigui e forestali).
Per la cassazione della sentenza ricorrono i soccombenti, con ricorso affidato a due motivi, successivamente illustrati da memoria. ARIF è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano «violazione e falsa applicazione di norma di legge, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.»
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115 cod. proc. civ., «in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.».
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 366 comma primo n. 4 cod. proc. civ. I ricorrenti si limitano a dedurre la natura di ente di diritto pubblico dell’ARIF, ed a richiamare taluni precedenti di questa Corte relativi ad altro ente (AFOR) di altra regione (Calabria), ma non specificano quali sarebbero le norme di diritto violate dalla Corte territoriale.
Il secondo motivo è infondato.
Non risulta che la Corte territoriale abbia pronunciato secondo equità, e dunque non sussiste alcuna violazione dell’art. 114 cod. proc. civ.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il motivo si sostanzia nella deduzione della sopravvenuta abrogazione dei commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 12/2010 da parte dell’art. 32 della legge regionale n. 32/2012, non considerata dalla Corte territoriale.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato che, come accertato in punto di fatto dalla Corte territoriale, i ricorrenti sono stati assunti direttamente da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b) L.R. n. n. 3/2010 e non sono dunque stati assunti ai sensi della lett. a) e poi transitati ex art. 31 T.U.
Questo comportava l’applicazione del contratto collettivo privatistico.
Tanto precisato, questa Corte ha già statuito che «l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2quinquies ), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti
ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo-previdenziale». Ma, anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2 -quinquies ), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato» (Cass. 05/09/2024 n. 23871).
Si intende dare continuità a questo orientamento, e dunque il motivo deve essere rigettato.
Nulla sulle spese perché RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 04/04/2025.