Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2587 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 25895 -2018 proposto da:
NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
NOME dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale -e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1368/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 26/6/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’ accoglimento del sesto motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che il RAGIONE_SOCIALE, con delibera consiliare n. 83 del 23.04.1982, integrata da successiva delibera n. 105 del 15.07.1983, concesse alla società RAGIONE_SOCIALE l’appezzamento di terreno esteso 9 Ha ricadente nel foglio 33, particella 14 (successivamente frazionata in p.lle 72 e 73), al fine RAGIONE_SOCIALEa captazione e RAGIONE_SOCIALEo sfruttamento RAGIONE_SOCIALEe sorgenti ivi esistenti (la cui concessione era invece di competenza regionale), ad un «prezzo
simbolico»; il reale corrispettivo consisteva, infatti, nell’impegno RAGIONE_SOCIALEa società concessionaria a realizzare numerose opere pubbliche e di interesse pubblico volte allo sviluppo turistico RAGIONE_SOCIALE‘area, tra cui un albergo ed un complesso turistico-termale e a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE lo 0,50% del fatturato di vendita RAGIONE_SOCIALEe acque da imbottigliare presso lo RAGIONE_SOCIALE che sarebbe stato costruito sui terreni concessi.
1.1. Seguirono, in esecuzione, il 20 aprile1984 e il 22 luglio 1986, due rogiti con cui il RAGIONE_SOCIALE cedette alla società il terreno in INDIRIZZO.INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE‘Ago, identificato in NCT al fg. 33, p.lla 72, nonché altro terreno, limitrofo al primo, identificato in NCT al foglio 33, particella 73; in entrambi gli atti fu espressamente richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa concessione amministrativa suddetta e cioè che la cessione avveniva a prezzo simbolico perché compensata dai benefici che ne sarebbero derivati alla cittadinanza e al RAGIONE_SOCIALE, in termini di sviluppo economico e turistico, dalle opere che la società aveva programmato di realizzare.
Infine, il 16/7/87, fu stipulata tra le parti la convenzione di lottizzazione, preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 27.9.1986, perché la società si era obbligata a realizzare , tra l’altro, uno RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, un teatro, un bar, un belvedere, un albergo con annesse strutture ricreative e un parco.
1.2. Di tali strutture, fu costruito lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; rimase però inadempiuto l’obbligo di pagamento annuale al RAGIONE_SOCIALE di una percentuale sulle vendite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE imbottigliata.
Conseguentemente, con atto di citazione del 25.10.1996, il RAGIONE_SOCIALE chiese al Tribunale di Termini Imerese, sez. di Cefalù, la condanna RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEo 0,50% del ricavato dalle vendite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli anni 1992/1993/1994: con sentenza non definitiva sull’an n. 137/98 e, poi, n. 424/1999 sul quantum, la domanda fu accolta.
Le pronunce passarono in giudicato.
1.3. Nel febbraio 1996, intanto, a seguito di verifica disposta dal Commissario per la liquidazione degli usi civici RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia, risultò che i terreni, già oggetto dei trasferimenti effettuati in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, erano gravati da uso civico e facevano parte del demanio comunale.
Fu quindi emanata la L.R. Sicilia n. 28/00 che all’art. 5 co. 3 stabilì che le aree che le terre di demanio civico che per effetto degli strumenti urbanistici avessero acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non potessero comunque essere oggetto di legittimazione e venissero acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.
1.4. La società RAGIONE_SOCIALE inoltrò all’Assessorato alcune istanze per ottenere la «legittimazione» dei terreni; in particolare e per quel che qui rileva, inoltrò un’istanza il 2.03.2005 con cui ribadì la richiesta di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa particella 72 e di una parte RAGIONE_SOCIALEa particella 73 che, per la porzione residua precisò ricadere in zona Dt (RAGIONE_SOCIALE), per cui in base alla legge L. R. 28/2000, art. 5 era acquisita al patrimonio disponibile del RAGIONE_SOCIALE ma le sarebbe stata ceduta con un atto di transazione.
1.5. Con delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta Municipale n. 150 RAGIONE_SOCIALE‘11.12.2010, notificata alla società RAGIONE_SOCIALE il 16.12.2010, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prese atto che, per effetto del terzo co mma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del RAGIONE_SOCIALE alcuni terreni occupati da terzi, tra i quali la porzione RAGIONE_SOCIALEa particella 73 del foglio 33 su cui insisteva lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
2. In conseguenza, con atto di citazione notificato l’11.02.2011, la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il RAGIONE_SOCIALE e, premesso che aveva acquistato il terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, con i due suindicati atti di compravendita, chiese di accertare, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa delibera 150/2010, che aveva acquistato la proprietà RAGIONE_SOCIALEe particelle 72 e 73 con i suddetti rogiti del 1984 e del 1986, la cui validità era stata statuita con efficacia di giudicato dalle sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 o, in subordine, per usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ..
La società convenne anche NOME COGNOME, sindaco in carica nel 2010, all’epoca di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera 150/2010 e NOME COGNOME, responsabile del l’Ufficio tecnico – terzo settore che RAGIONE_SOCIALEa delibera aveva formulato la proposta, lamentando una loro corresponsabilità per l’ inadempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni derivanti dai rogiti del 1984 e del 1986 o, in subordine, per violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative, chiedendone la condanna in solido con il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente.
Il RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere devoluta la controversia al Giudice amministrativo o al Commissario per la liquidazione degli usi civici RAGIONE_SOCIALEa Sicilia; chiese, comunque, in riconvenzionale, la declaratoria di invalidità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986 per l’art. 5 L.R. Sicilia 28/00 e comunque il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica, oggetto di uso civico, dei terreni per cui era giudizio, nonché, per le stesse ragioni, la declaratoria di invalidità RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 16/7/1987; in subordine, chiese la risoluzione dei tre atti notarili per grave inadempimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE agli obblighi assunti, con condanna RAGIONE_SOCIALEa società
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rilascio dei fondi e in ogni caso la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attrice al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.000.000, a titolo di risarcimento per la detenzione senza titolo dei terreni di causa e di ulteriori Euro 20.000.000 per l’inadempimento agli obblighi contrattuali.
Si costituirono, altresì, nel primo grado di giudizio, i convenuti COGNOME e COGNOME che eccepirono il difetto di giurisdizione sulle domande formulate nei loro confronti, chiedendone comunque il rigetto.
Con sentenza n. 215/12, il Tribunale di Termini Imerese Sezione Distaccata di Cefalù accolse le sole due domande principali di accertamento del diritto di proprietà sui fondi in contesa in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, per intervenuto giudicato sulla validità dei due atti di compravendita del 1984 e del 1986.
Il Tribunale dichiarò, poi, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, sulle ulteriori domande RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE; rigettò le domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE.
Con atto d’appello notificato il 28.03.2013 il RAGIONE_SOCIALE impugn ò, lamentando l’omessa pronuncia su ll’eccezione di difetto di giurisdizione sulle due domande principali RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, invece accolte infondatamente nel merito, l’omessa pronuncia sull’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE ad impugnare la delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità de i contratti di compravendita del 1984 e del 1986, l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 16.05.1987, l’erroneo accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale RAGIONE_SOCIALEa società, per l’ uso civico gravante sui fondi e la loro sopravvenuta acquisizione al patrimonio comunale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R.Sic. 28/00 , l’insussistenza del ritenuto giudicato sulla validità RAGIONE_SOCIALEe compravendite del 1984 e del
1986, perché superato dallo ius superveniens , l’erronea declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera di G.M. 150/10, l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande riconvenzionali subordinate di risoluzione RAGIONE_SOCIALEe compravendite del 1984 e del 1986, nonché RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 1987, nonché di quelle di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno e, infine, l’erronea statuizione sulle spese.
4.1. La società RAGIONE_SOCIALE con comparsa depositata il 25.06.2013, chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e reiter ò le eccezioni e le domande ritenute assorbite e non esaminate dal primo giudice; propose inoltre appello incidentale avverso la pronuncia di difetto di giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte in primo grado, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, non convenuti in secondo grado dal RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n.1368/2018, la Corte d’appello rigettò tutti i motivi di impugnazione, accogliendo invece il motivo di appello incidentale relativo alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. che dichiarò, rimettendo le parti al primo giudice, con riferimento alle domande risarcitorie proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del Sindaco e del funzionario.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale per sei motivi; la società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, NOME COGNOME quale sindaco all’epoca dei fatti di causa e NOME COGNOME quale responsabile del III settore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno lamentato, in relazione al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 327 cod. proc. civ. per avere
la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 215 depositata il 7.11.2012; l’atto di integrazione del contraddittorio, con cui era stato proposto l’appello incidentale contro di loro, è stato infatti autorizzato dalla Corte e notificato quando ormai era trascorso il termine lungo per impugnare la sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso principale, COGNOME e COGNOME hanno quindi denunciato , in relazione al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 334 e 327 cod. proc. civ. perché , in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘operatività nella fattispecie non RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 ma RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 cod. proc. civ., non avrebbe potuto essere applicato l’art. 334 cod. proc. civ. che consente al soggetto contro cui è stata proposta l’impugnazione di impugnare in via incidentale la sentenza anche dopo il decorso del termine stabilito per la impugnazione.
2.1. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le domande proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del Sindaco in carica all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera 150/2010 e del funzionario amministrativo che ha formulato quella delibera non sono connesse in senso proprio: il RAGIONE_SOCIALE è stato convenuto quale ente territoriale stipulante i contratti e la convenzione, il Sindaco e il funzionario, invece, perché rispondessero di un preteso comportamento ingiusto, posto in essere nella loro qualità; a loro volta, neppure il Sindaco e il funzionario sono stati convenuti a medesimo titolo, perché il primo risponderebbe in responsabilità d ‘indirizzo e controllo politico amministrativo, laddove il secondo risponderebbe in responsabilità di gestione tecnica.
Sul piano processuale, pertanto, seppure contenute in unico atto introduttivo e sebbene la condanna dei tre soggetti convenuti fosse stata chiesta in via solidale, le domande risarcitorie non erano dirette a far valere un rapporto sostanziale unico sicché è escluso ricorra in tal senso una ipotesi di litisconsorzio necessario; tra le domande proposte, diverse per causa petendi , non sussisteva connessione per l’oggetto o per il titolo perché i fatti che ne erano posti a fondamento non erano posti in correlazione, in quanto, come detto, concernenti i differenti ambiti dei rapporti negoziali intercorsi tra società ed ente territoriale e RAGIONE_SOCIALEa condizione RAGIONE_SOCIALEa società di soggetto amministrato nei confronti del Sindaco e del funzionario.
D ‘altro canto, le pretese responsabilità non si ponevano in interrelazione strutturale anche sul piano del diritto sostanziale, nel senso che l’una presuppon eva o escludeva l’altra; in tal senso, il principio affermato da Cass. Sez. 1, n. 1322 del 07/02/2000, posto a fondamento, nella decisione impugnata, del giudizio di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale e RAGIONE_SOCIALEa società per applicabilità degli art. 331 e 334 cod. proc. civ. non è applicabile alla fattispecie perché né la società attrice né alcuno dei convenuti avevano sostenuto – o chiesto di accertare in tal senso – la responsabilità esclusiva di uno tra gli altri due obbligati, in nesso di alternatività (nella controversia conclusosi con Cass. 1322/2000, erano state proprio poste in nesso di alternatività la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE).
Infine, nessuno dei convenuti asseriti coobbligati ha svolto una domanda di regresso verso gli altri o alcuno degli altri o per essere manlevato in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
I tre rapporti dedotti in giudizio, pertanto, identificano cause per loro natura scindibili, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le ha definite sin dal primo grado – pur essendo
formalmente unica – consta in realtà di tante pronunce che conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione.
Alla fattispecie, pertanto, era applicabile l’art. 332 cod. proc. civ. che disciplina l’integrazione del contraddittorio in cause scindibili.
In ulteriore conseguenza, l’articolo 334 cod. proc. civ. non era applicabile alla fattispecie perché, secondo la chiara lettera di questa norma, l’impugnazione incidentale è proponibile anche quando sia decorso il termine esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, soltanto dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 331 cod. proc. civ., cioè in ipotesi di cause inscindibili.
2.2. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno prospettato, in relazione al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 30 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, per avere la Corte affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, rimettendo le parti al primo giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 cod. proc. civ..
Ammissibile è, invece, il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE perché notificato alla società RAGIONE_SOCIALE comunque nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, avvenuta in data 2 luglio 2018: anche all’impugnazione incidentale del RAGIONE_SOCIALE non era, infatti, applicabile l’art. 334 cod. proc. civ., per le medesime considerazioni sulla scindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause svolte al punto 2.1.
Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I de ll’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 133 d.lgs. 104/10 perché la questione controversa (la validità e l’e fficacia di due compravendite che hanno trasferito la proprietà dei fondi oggetto di causa) sarebbe stata erroneamente devoluta alla
giurisdizione del Giudice ordinario invece che amministrativo, seppure vertente su atti costituenti meri corollari esecutivi di una concessione amministrativa.
4.1. Con il secondo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 29 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927, per avere la Corte territoriale negato che la controversia, in quanto avente a fondamento la esistenza di un uso civico sui terreni di causa e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R.Sic. 28/00, fosse devoluta alla cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici RAGIONE_SOCIALEa Sicilia.
4.2. Con il terzo motivo, articolato in relazione al n. 1 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ.,, il ricorrente incidentale ha prospettato la violazione degli artt. 7 e 133 D.Lgs. 104/10, per non avere la Corte territoriale ritenuto che le domande risarcitorie avversarie, in quanto conseguenti alla presunta illegittimità di atti amministrativi, fossero sottratte alla giurisdizione del Giudice ordinario, dovendosi sindacare specificamente la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere pubblico.
4.3. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
A i sensi del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.374 cod. proc. civ., la questione può essere trattata da questa sezione semplice perché sulla regola finale di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite.
La società RAGIONE_SOCIALE ha fondato la sua domanda di accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno identificato alle due particelle 72 e 73 del fgl 33, in conseguenza di due atti di compravendita del 1984 e del 1986, invocando altresì, sul punto, l’efficacia di giudicato del le sentenze del Tribunale civile di Termini Imerese numero 137/98 e 424/99 pronunciate sulla domanda, proposta nei suoi confronti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE convenuto, di
adempimento degli obblighi assunti con i suindicati contratti; in subordine, la società ha chiesto dichiararsi maturata in suo favore l’ usucapione decennale o ordinaria ex 1158 e 1159 cod. civ.; ha chiesto allo scopo la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta Municipale n. 150 RAGIONE_SOCIALE‘11.12.2010, con cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva preso atto che, per effetto del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 L.R. Sicilia n. 28/00, erano stati acquisiti al patrimonio disponibile del RAGIONE_SOCIALE alcuni terreni; ha chiesto infine il risarcimento del danno per violazione RAGIONE_SOCIALEa buona fede nelle trattative.
Le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che la giurisdizione dev’essere determinata sulla base RAGIONE_SOCIALEa domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale che deve essere identificato non soltanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr . ex multis , Sez. U, n. 14231 del 08/07/2020, Sez. U, n. 1567 del 19/01/2023).
È evidente, allora, che tutte le domande per cui è giudizio involgevano non l’illegittimo esercizio del potere amministrativo, ma la vincolatività dei due contratti di compravendita stipulati dal RAGIONE_SOCIALE quale proprietario dei beni e si fondano sulla sussistenza di un comportamento antigiuridico, posto in essere dall’ente territoriale nella fase contrattuale o precontrattuale. In tal senso, la società ha lamentato un pregiudizio che non deriva da scelte ed atti autoritativi, ma da una condotta materiale inadempiente e perciò lesiva RAGIONE_SOCIALE‘altrui affidamento, in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole civilistiche di diligenza e prudenza.
4.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione degli art. 2909, 2730 e 2735 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso che la soc. RAGIONE_SOCIALE avesse rinunciato al giudicato implicito formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Tribunale di Termini Imerese n. 137/98 e 424/1999 sulla validità RAGIONE_SOCIALEe compravendite del 1984 e del 1986.
Con il quinto motivo, articolato in relazione al n. 5 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’ente ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe considerato, relativamente alla particella 73, quale fatto decisivo per ritenere l’intervenuta rinuncia al giudicato, l’istanza del 1/3/05 con cui la società avrebbe espressamente riconosciuto che l’area su cui sorge il suo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è bene del patrimonio disponibile, oggetto di acquisto per futura transazione.
4.5. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Alle pagine 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata la Corte d’appello ha escluso in merito la sussistenza di una rinuncia ad avvalersi del giudicato ; in particolare, ha espressamente esaminato l’istanza del 1/3/05 al primo capoverso di pag. 10. Entrambe le censure, pertanto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione in merito di alcuni fatti, evidentemente preclusa in questa sede di legittimità.
4.6. Con il sesto motivo, articolato in relazione al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha infine lamentato la violazione degli art. 342 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile per genericità l’ ottavo motivo del suo appello, con cui era stato censurato il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande riconvenzionali subordinate di risoluzione RAGIONE_SOCIALEe compravendite del 1984 e del 1986, nonché RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 1987, nonché RAGIONE_SOCIALEe domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno.
4.7. Il motivo è fondato.
L’ente ha riprodotto, nel suo ricorso incidentale, (pag. da 31 a 33), le articolate motivazioni con cui ha illustrato l’ottavo motivo di appello con cui ha impugnato il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande riconvenzionali, proposte in subordine, di risoluzione dei due contratti di compravendita del 1984 e del 1986 per inadempimento e di nullità o di risoluzione per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 1987 e di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno.
La Corte d’ appello, nella sentenza impugnata (pag. 13 ultimo capoverso) ha dichiarato inammissibile la censura «per la sua genericità, non contenendo alcun argomento contrapposto a quelli posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione».
Così decidendo, tuttavia, la Corte di secondo grado non ha esaminato né le osservazioni critiche, come esposte nelle pagine da 61 a 65 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, formulate dal RAGIONE_SOCIALE al riscontro di un suo inadempimento consistente in una condotta «ostativa», né l’ offerta di una lettura alternativa dei documenti specificamente indicati nell’impugnazione e la richiesta di un loro riesame.
Per principio consolidato, qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 24464 del 04/11/2020; Sez. 6 – 3, n. 40560 del 17/12/2021).
La stringata motivazione del giudizio di inammissibilità del motivo risulta meramente apparente proprio perché non applica correttamente questo principio.
Per le superiori osservazioni il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382 III comma cod. proc. civ., limitatamente alle statuizioni relative alle domande risarcitorie formulate nei confronti di COGNOME e COGNOME con atto notificato il 30/7/2013, perché il giudizio non poteva essere proseguito.
In accoglimento del sesto motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento a quest’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché esamini l’ottavo motivo di appello avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande riconvenzionali, proposte dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in subordine, di risoluzione RAGIONE_SOCIALEe compravendite del 1984 e del 1986, nonché RAGIONE_SOCIALEa convenzione di lottizzazione del 1987, nonché RAGIONE_SOCIALEe domande di condanna al rilascio dei fondi e al risarcimento del danno.
All’accoglimento del ricorso principale e alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa società appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di appello e RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità nei confronti di COGNOME e COGNOME, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa causa.
Decidendo in rinvio tra la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale, assorbito il terzo; accoglie il sesto motivo di ricorso incidentale, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, senza rinvio relativamente ai motivi di ricorso principale e, relativamente al sesto motivo di ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di
NOME COGNOME, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità;
condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME e COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, liquidandole in Euro 6.100 e RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità, liquidandole in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi del presente giudizio liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda