Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7588 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 7588 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 8597-2014 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; del o che la
– ricorrente –
nonché -contro
GLYPH COGNOME NOME
2018
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– intimata – avverso la sentenza n. 728/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata 11 27/03/2013, R.G.N. 818/2010.
RILEVATO
Che la corte d’appello di Venezia con sentenza del 20.11.2002 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME accertando l’illegittimità del contratto di somministrazione di l stipulato dalla lavoratrice con la società fornitrice RAGIONE_SOCIALE il 15.7.2004 , a della quarta proroga di un contratto di fornitura stipulato tra Poste italiane s spa il 16.12.2002.
Che la corte territoriale ha ritenuto che al contratto di somministrazione di lavo 15.7.2004 andasse applicata, ai sensi degli artt.85 ed 86 del Dlgs n.276/2003, sola previsione delle clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell’ar 2 della legge n.196/97, in base alla deroga prevista dal comma 3^del citato art.8 comunque, anche applicandosi la legge n.196/97, doveva ritenersi la genericità del clausola del contratto di fornitura, sussistendo l’esigenza di specificità anche caso e che comunque ad analoghe conclusioni doveva giungersi anche applicando gli la disciplina di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs 276/2003.
Che per la corte territoriale andava confermato il giudizio di genericità della c espresso dal primo giudice, in assenza di specifiche indicazioni delle ragioni tecn e produttive a cui la somministrazione tendeva ad ovviare, prive di riferimento mansioni assegnate , ai posti da ricoprire e agli uffici di destinazione della lavor
Che la sanzione applicabile nel caso in esame era comunque rinvenibile nell’ar ultimo comma della legge n.1369/1960, non nell’art.27 del dlgs n.276/2003.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi, rimanendo intimata la COGNOME.
CONSIDERATO
Che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.85 ed 86 del DL n.276/2003 ( art.360 c.1 n.3 c.p.c.): la corte di merito avrebbe errato nel non conto che il contratto di lavoro del 15 luglio 2004 era stato stipulato nell’ambit quarta proroga di un contratto di fornitura stipulato tra RAGIONE_SOCIALE nel 20
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che quindi si inseriva nel regime di proroga di tale contratto di fornitura stip sensi della legge n.196 /97, da tale legge regolamentato.
Che il motivo è infondato. Il regime transitorio di cui all’art.86 comma 3^ de N.276 citato prevede che “in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le c dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, lettera a) della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del pre decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia f data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo c consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.19 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro effi fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale”. Nes disciplina transitoria è stata adottata che stabilisse il permanere in vigor disciplina previgente di cui alla citata legge 197 citata , prevedendosi quin regime transitorio esclusivamente la possibilità di concludere contrat somministrazione anche con causali riferite alle ipotesi previste dal CCNL ancora vigore, ma non l’applicazione dell’intero regime formale e sanzionatorio della l n.197 /197.
Che con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione degli artt.1 ed 11 dell legge n.196/97 ( art.360 c.1 n.3 c.p.c.), per avere la corte distrettuale rit genericità della clausola apposta al contratto, mentre invece la causale sufficientemente specifica facendo riferimento a “casi previsti dai contratti c nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice”; comun nell’art.1 comma 5^ della citata legge non è previsto che la causale sia un eleme essenziale del contratto di fornitura e non ogni omissione degli elementi ind nell’art.3 comma 3^della legge n. 196 citato è sanzionata, precisando espressamente l’art. 10 le ipotesi in cui il contratto di lavoro è nullo e quindi le ipotesi di del rapporto a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice, non prevedend invece tale sanzione in caso di generica indicazione della causale.
Che con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.20,21 e 22 del D Lg n.276/2003 ( art.360 c.1 n.3 c.p.c.) per avere la sentenza impugnata ritenuto l’asserita genericità della clausola apposta al primo contratto di lavoro comport l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, trattandosi di due sepa contratti , quello di somministrazione e quello di lavoro, regolati rispettivamente due diverse norme di cui agli artt.21 e 22 citati, che prevedono distinti oneri i alle imprese somministratrici o utilizzatrici, con distinte sanzioni in caso di vi delle norme stesse. Ne conseguirebbe, a dire della ricorrente, che l’eventuale generi indicazione della causale nel contratto di lavoro mai avrebbe potuto comporta l’accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la socie utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE
Che i motivi , che possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infondati. Come prima osservato, manca una trascrizione sia del contrat commerciale di fornitura prorogato, sia del primo contratto di somministrazione lavoro del 15.4.2004, essendo stata riportata in ricorso solo la causale che v indicata nella formula ” casi previsti dai contratti collettivi nazionali della c appartenenza dell’ impresa utilizzatrice”.
Che comunque si tratta di motivi che non meritano accoglimento in quanto infondat La sentenza impugnata, in sostanza con una doppia ratio decidendi, ha ritenuto che andasse comunque affermata la genericità della causale del primo contratto di lavor stipulato il 15.7.2004, genericità che risultava sussistere sia applicando la discip cui alla legge n.196/1997, sebbene la proroga prevista dall’art.86 comma 3^ d citato decreto legislativo della n.196/1997 andasse riferita solo alli individuazio causali per i contratti a termine previste dai CCNL ancora non scaduti alla dat entrata in vigore del DLGS n.276/2003, sia che si ritenesse applicabile la discipli cui agli artt.21 e 27 di tale nuova normativa.
Che detta causale – “casi previsti dai contratti collettivi nazionali della cat appartenenza dell’ impresa utilizzatrice”- sia estremamente generica non è revocabi in dubbio, facendo indistintamente riferimento alle varie ipotesi previste dal co collettivo, senza individuarne nessuna in particolare.
Tanto il contratto di fornitura, quanto il contratto di lavoro temporaneo stipulat base del primo, devono contenere una previsione non generica della causale, come questa Corte ha più volte rilevato ( Cfr Cass. n- 13960/2011, Cass.n. 1148/2013 Cass. n.10486/2017), perché diversamente viene a spezzarsi l’unitarietà dell fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’ lavoro e si ricade in una ipotesi di interposizione vietata ai sensi dell’arti de n. 1369/1960.
Che un’analoga compromissione si verifica anche con riguardo alli altrettanto GLYPH complessa fattispecie disciplinata dagli artt.20 e 21 e 86 comma 3Adel DLGS n.276/2003 quando, come nel caso in esame, né il contratto di fornitura prorogato neanche il contratto di somministrazione di lavoro contengano, attraverso il richi previsto dal citato art.86, una causale immediatamente individuata, o individuab tra quelle previste nel CCNL di riferimento. In tal caso invero la genericità causale è tale da comprometterne la validità negli stessi termini di una assenza to della stessa, perché in alcun modo verificabile, sul piano dell’accertamento concr la relazione tra la causale indicata e l’effettivo utilizzo del lavoratore ( cf 17540/2014 e tra le ultime Cass. n.197/2019), essendo le ragioni giustificative contratto immodificabili “a posteriori” atteso che, diversamente, sarebbe impossib la verifica giudiziale circa la loro effettività ed il rispetto dei limiti e delle cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.lgs. n. 276 imposti dall’art. 27, comma 1, ratione temporis vigente ( Cfr Cass. n.2591872016).
Che con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1206, 1207,121 2094 e 2099 c.c. ( art.360 c.1 n.3 c.p.c.) per avere erroneamente ritenuto la cort merito che la lavoratrice aveva validamente costituito in mora RAGIONE_SOCIALE quantificando il risarcimento dal 31.7.2007 , senza che invece vi fosse regolare va atto di messa in mora, essendo stata la lettera firmata solo dal procuratore le Comunque per la ricorrente andava applicato lo ius superveniens di cui all’art.32 della legge n.183/2010.
Che il motivo è fondato nella parte i cui non ha applicato l’art.32 comma 5 0 della legge n.183 /2010 per determinare le conseguenze risarcitorie della affermat illegittimità del contratto di somministrazione, liquidando l’indennità omnicompren
prevista dal citato art.32, nel significato chiarito dall’art.1 comma 13 ^ dell n.92/2012.
Sulle consenguenze risarcitorie dell’ accertamento della nullità del termine appost contratti di lavoro temporaneo o di somministrazione ed in ragione della indubb analogia tra lavoro temporaneo e lavoro somministrato, questa Corte si è espressa con un orientamento, a cui si ritiene di dare continuità , che precisa : “l’in prevista dall’art. 32 della I. n. 183 del 2010 si applica ogniqualvolta ri conversione in contratto a tempo indeterminato, e, quindi, anche nel caso di condann del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a ca dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), I. n. 196 del 1997, conve contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazi anch’esso riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determina Tale conclusione non si pone in contrasto con la sentenza della CGUE dell’Il apri 2013 in Causa C-290/2012, che ha escluso che la Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad uno interinale, poiché tale inapplicabilità, secondo la sentenza cit., deriva solo dal del preambolo dell’accordo e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione quella fattispecie contrattuale, e non già da una sua ritenuta incompatibilità ontol con un puro e semplice contratto a tempo determinato” (Così Cass. n. 24887/2017, ). Si è infatti precisato che ai fini dell’applicazione dell’indennità di cui comma 5 citato , ciò che rileva è “il duplice presupposto della natura a te determinato del contratto di lavoro dedotto in giudizio e della “conversione” contratto medesimo, da estendere all’accertamento di ogni ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto” ( cfr Cass. n. 16435/ 2018, Cass. n.20500/2018). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va pertanto accolto il quarto motivo, nei termini di cui in motivazione, riget altri tre motivi, con cassazione della sentenza impugnata e con rinvio , anche pe spese di questo grado, alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione, c dovrà limitarsi a quantificare l’indennità risarcitoria dovuta alla COGNOME conto di quanto previsto dall’art.32 comma 5° legge n.183/2010, nella formulazion vigente ratione temporis .
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, accoglie il quarto l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d Venezia in diversa composizione cui demanda anche di provvedere sulle spe giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21.11.2018