Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35901 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35901 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 22715-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. p. Iva P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore l’amministratore unico NOME COGNOME, con sede legale in INDIRIZZO Saturnia, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimato – avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 23 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 23 luglio 2020, ha respinto l ‘ opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE proposta dal RAGIONE_SOCIALE per sentir accogliere, in riforma del provvedimento adottato dal g.d., la sua domanda di ammissione al chirografo, ovvero in privilegio, del credito di euro 19.472,42, derivante dai rapporti intrattenuti con RAGIONE_SOCIALE in bonis.
Il tribunale ha ritenuto fondata l ‘ eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dalla difesa del Fallimento, atteso che nella domanda di ammissione il RAGIONE_SOCIALE aveva allegato, quale fatto costitutivo del credito di euro 19.472,72, il mancato pagamento del saldo della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80, mentre in sede di opposizione aveva dedotto per la prima volta che il credito nasceva dal saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE, così violando il principio di immutabilità del titolo della pretesa creditoria; ciò nonostante, ha rigettato anche nel merito la domanda svolta con l’opposizione, in quanto la documentazione prodotta dal l’opponente (copia di tre fatture emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, copia del partitario per competenze e del registro fatture, nonché copia della proposta di compensazione inviata alla fallita a mezzo pec) non era idonea a provare l ‘ esistenza del credito.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2710 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel non aver tenuto in considerazione i dati contabili, ed in particolare le fatture, il registro Iva ed i partitari muniti
di autentica notarile, e dunque di data certa opponibile al Fallimento, elementi probatori tutti decisivi, senza considerare che la documentazione prodotta non era stata mai contestata né dalla RAGIONE_SOCIALE, prima, né dalla curatela fallimentare, dopo.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Il ricorrente, infatti, non ha impugnato la statuizione del tribunale di inammissibilità dell’opposizione per violazione del principio di immutabilità della causa petendi posta a fondamento della domanda di insinuazione, che il RAGIONE_SOCIALE aveva individuato nel mancato pagamento di una parte della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80 e non già, secondo quanto dedotto per la prima volta col ricorso ex art. 98 l. fall., nel saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la società poi fallita.
2.2. Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 – , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) la pronuncia di inammissibilità, fondata su una questione pregiudiziale di rito rilevabile anche d’ufficio, ha reso le ulteriori motivazioni del giudice, volte al rigetto anche nel merito dell’opposizione, prive di effettiva valenza decisoria.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 24 ottobre 2023