Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3611 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE incorporata da Intesa San Paolo s.p.a. rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME del foro di Genova
-ricorrente-
Contro
APPETITI COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME del foro di Genova e NOME COGNOME del foro di Roma -controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1606/2019 depositata il 28.11.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto:
Swap
FATTI DI CAUSA
1 .-Il Banco di San Giorgio S.p.A., successivamente incorporato nella Banca Regionale Europea S.p.A. a sua volta incorporata nella Unione di Banche Italiane S.p.A., nel 2002 concedeva al costruttore edile Pieve Ligure RAGIONE_SOCIALE un mutuo fondiario.
Il 29 maggio 2006, il mutuo era frazionato in relazione ai diversi appartamenti. In data 1° dicembre 2006, in occasione dell’acquisto di un appartamento della Pieve Ligure RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, la frazione di mutuo dell’importo di € 300.000 era trasferita in capo all’RAGIONE_SOCIALE con previsione di un tasso di interessi variabile Euribor 6 mesi + 1,10 punti con ultima scadenza al 2026. Nella stessa data l’Appetiti stipulava un contratto quadro in strumenti finanziari derivati ed un contratto di swap denominato “Plain Vanilla” che prevedeva:
-di prendere a nozionale lo stesso importo del mutuo decrescente con il piano di ammortamento e con regolamenti semestrali coincidenti con il pagamento delle rate del mutuo;
-in occasione dei regolamenti periodici la Banca era chiamata a pagare il parametro variabile dell’Euribor 6 mesi +1,10 punti mentre l’Appetiti il tasso del 4,02%. In data 16 marzo 2012 Appetiti NOME domandava i costi sia dell’estinzione anticipata del mutuo sia quella dell’estinzione anticipata del contratto di swap. L’Appetiti decideva di estinguere anticipatamente solo il mutuo e nel 2014 contestava la validità del contratto di swap sostenendo, da una parte, che non erano state soddisfatte le esigenze informative di cui all’art. 21TUF e, dall’altra, che il contratto era nullo in quanto privo di causa. In subordine domandava che fosse dichiarata venuta meno la causa concreta a seguito dell’estinzione anticipata del mutuo.
2.─ Il tribunale di Genova con sentenza n. 2215/2017 riteneva in primo luogo che almeno fino a che il mutuo era in essere non si potesse negare la funzione di copertura del contratto di swap nei
confronti del tasso di interesse variabile. In sostanza il contratto di swap poneva il mutuatario fuori dai rischi della variabilità del tasso di interessi.
Circa la violazione degli obblighi informativi, il Tribunale osservava che nel contratto sottoscritto vi era una chiara indicazione dello scopo del contratto e della sua natura giuridica; inoltre l’Appetiti dichiarava di aver ricevuto le informazioni necessarie. Anche la successiva richiesta di chiusura dei conti anticipati dello swap dimostrava che l’Appetiti avesse ben chiara la situazione e fosse stato adeguatamente informato.
Il Tribunale osservava, però, che non era stato chiarito che funzione residua potesse avere il contratto di swap una volta che fosse stato estinto anticipatamente il mutuo e che era rimesso alla valutazione del giudice di merito la sussistenza o meno del collegamento negoziale. Una volta estinto il mutuo lo swap era un contratto di solo rischio. Quindi, in base al principio s imul stabunt simul cadent , ne seguiva che tutte le somme versate dall’attore a titolo di differenziale dopo l’estinzione del mutuo, pari a € 19.584,32, dovevano essere restituite.
3 .─ UBI proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Genova; Appetiti proponeva appello incidentale.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l’appello principale di UBI banca ed anche l’appello incidentale proposto da Appetiti confermando la sentenza di I grado anche se con parziale diversa motivazione.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) il contratto di swap non è nullo per assenza di causa, perché contratto destinato alla copertura di un rischio legato all’aumento dei tassi di interesse e quindi con causa lecita. La statuizione sull’eventuale natura assicurativa del contratto è s ostanzialmente un obiter dictum ;
b) occorre considerare gli effetti della scelta dell’Appetiti di chiudere in via anticipata il contratto di mutuo sulla permanente validità del contratto di swap. In proposito, il testo contrattuale prevedeva l’eventuale estinzione del contratto di mutuo non comportasse anche automaticamente l’estinzione contratto di swap e l’Appetiti, una volta informatosi sui costi di chiusura anticipata del contratto di swap, ha scelto di non chiuderlo anticipatamente.
E’ pertanto corretto sostenere che il punto della motivazione della sentenza del Tribunale, ove si afferma che a seguito del collegamento negoziale fra i due contratti si applica il principio simul stabunnt simul cadent non sia formalmente da condividersi;
questo però non toglie che il Tribunale, pur esprimendosi in modo imperfetto, abbia colto il punto fondamentale del problema, tenuto conto che per dottrina e giurisprudenza prevalenti il contratto di swap non può essere privo di causa. Del resto, anche la sentenza della Cassazione citata da entrambe le parti stabilisce che è « necessario verificare caso per caso se il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti sia lecito e persegua o meno interessi meritevoli di tutela »;
è pur vero che la citata sentenza ad un certo punto afferma che non sempre l’aleatorietà comporta la nullità del contratto in quanto i relativi contratti atipici sono validi anche se diretti a fini speculativi, trattandosi di contratti aleatori per i quali è espressamente esclusa, per specifica disposizione di legge, l’applicabilità dell’art. 1933 c.c.; tuttavia, se nel caso di specie la causa del contratto era dare copertura ai rischi di variazione del tasso di interesse, appare evidente come con l’estinzione del mutuo causa concreta del contratto di che trattasi venga meno; né la banca nel suo atto di appello indica una nuova causa concreta che si affianchi alla causa originale;
la valutazione in merito all’esistenza e alla validità della causa deve essere condotta ex ante al momento della formazione del
contratto e non successivamente essendo irrilevante il concreto andamento ex post ;
f) dagli esiti istruttori rileva incontestabilmente che l’Appetiti fosse a conoscenza dei meccanismi di funzionamento del contratto di swap stipulato.
4. ─ Unione Banche Italiane RAGIONE_SOCIALE, incorporata da Intesa San Paolo s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
Appetiti NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c. e del principio del collegamento negoziale. Il contratto di swap assume una propria ed assoluta individualità ed autonomia rispetto al diverso contratto di mutuo stipulato. Pertanto, nemmeno eventuali cause di nullità del contratto di mutuo si riverserebbero sullo swap dovendosi escludere ogni forma di collegamento negoziale, così come si evince dalla dichiarazione contenuta al penultimo capoverso dell’ordine per l’operazione sui prod otti derivati.
6. -Con il secondo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione del concetto di causa concreta. La censura tende a far emergere che nel momento in cui il controricorrente ha deciso di non risolvere il contratto di swap ha implicitamente accettato che il contratto assumesse una veste esclusivamente speculativa che è egualmente lecita.
6.1 -I motivi sono collegati e possono essere trattati unitariamente. Le doglianze sono in parte inammissibili e in parte infondate.
È noto, che con l’ interest rate swap (swap, scambio di tassi d’interesse), le controparti decidono di accordarsi per scambiare, in date future prefissate e fino a una determinata scadenza, flussi di
denaro calcolati applicando tassi di interesse diversi a una somma prestabilita, chiamata «capitale nozionale» e che serve solo per determinare l’entità dei flussi: nessuna delle due controparti deve versarla o impegnarla in alcun modo. Il flusso di denaro che il soggetto A deve versare al soggetto B è calcolato applicando un tasso di interesse fisso (che, quindi, rimane costante per tutta la durata del contratto) al capitale nozionale, mentre il flusso di denaro che il soggetto B deve versare al soggetto A è calcolato applicando un tasso di interesse, normalmente variabile ed incrementato di uno spread, al capitale nozionale. Di conseguenza, quando il tasso variabile sale sopra il tasso fisso il soggetto A riceve la differenza variabile-fisso applicata al capitale nozionale, mentre quando il tasso variabile scende sotto il tasso fisso è il soggetto B a ricevere la differenza fisso-variabile applicata al capitale nozionale. Nella pratica degli affari, l’irs pare essere lo strumento più diffuso per la copertur a del rischio tassi. Infatti, quando l’impresa teme il rialzo dei tassi, anziché rimborsare i finanziamenti in essere a tasso variabile (per riaccenderli a tasso fisso), può affiancarli con gli swap. In tal modo i finanziamenti rimangono a tasso variabile (evitando i costi d’estinzione), ma l’azienda, incassando o pagando un differenziale rispetto al parametro variabile, trasforma il costo variabile in un costo fisso. In tal modo si evitano rialzi di tali costi oltre certi livelli, ma si rinuncia ad eventuali ribassi connessi a possibili cali del parametro.
In relazione alle finalità, da individuarsi esaminando il caso concreto, gli IRS configurano dei negozi a causa variabile, in quanto suscettibili di rispondere a due diverse funzioni: i) una funzione di copertura o hedging, per minimizzare un rischio finanziario; ii) una finalità speculativa, consistente nell’assumere esposizioni al ri schio per conseguire un profitto. Sul piano causale la differenza tra le due fattispecie sta esattamente in ciò: nella funzione speculativa l’assenza di ogni collegamento con un altro precedente rapporto
costituirebbe un indice dell’intento di porre in essere un’operazione puramente speculativa, poiché le parti in sostanza scommettono sull’andamento dell’elemento esterno preso a parametro di calcolo. Di contro, la presenza di un collegamento con un precedente rapporto di finanziamento, sarebbe idonea a testimoniare il diverso intento di piegare l’operazione economica all’esigenza di copertura dei rischi da esso derivanti.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che entrambe le fattispecie si inscrivono nella categoria, prevista dall’ordinamento, dei contratti aleatori, sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed ex ante la ricorrenza del profilo anzidetto, senza considerarlo ex post , ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal contratto (Cass., n. 24014/2021; Cass., n. 2675/2024).
Nel caso di specie la correlazione tra i due contratti è stata nel merito accertata in entrambi i gradi del giudizio e i Giudicanti hanno semplicemente impostato le loro identiche conclusioni su percorsi argomentativi diversi, tant’è che la prima censura c ontesta ancora la presenza di un collegamento negoziale tra i due contratti dichiarata dalla Giudice di I grado e corretta dalla Corte d’appello a favore della diversa tesi del venir meno della causa accertata ex ante e non ex post. In entrambi casi, vuoi che si discorre di presenza di collegamento negoziale (come sarebbe preferibile) o che si preferisca ritenere che la copertura del rischio sulla variabilità del tasso del contratto di mutuo sia elemento causale dello swap che viene meno all’estinzione del mutuo, ciò non consente di censurare la decisione asserendo che il contratto di swap abbia una funzione meramente speculativa svincolata dal contratto di finanziamento perché tale accertamento sulla funzione del contratto è stato svolto in sede di merito e non è non sindacabile in sede di legittimità. Ove tra l’altro non v’è alcuna allegazione che consenta di verificare
nell’effettivo contenuto dei contratti stipulati oggetto del giudizio presunti errori di interpretazione rilevanti in sede di legittimità e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole identificative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021).
7. ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione