Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36233 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1913-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo
Oggetto
CIGS
R.G.N. 1913/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 354/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 104/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME avente ad oggetto la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito, quanto al periodo dal 1.3.2009 -22.6.2009, per essere stata la società, cessionaria d’azienda ex art.2112 c.c., inadempiente all’obbligo di riassunzione entro il 28.2.2009, avendo provveduto solo tardivamente in data 22.6.2009, facendo perdere le differenze retributive tra quanto ricevuto per CIGS presso l ‘azienda cedente e la retribuzione dovuta dalla cessionaria in base all’obbligo di riassunzione contenuto nell’accordo sottoscritto tra cedente, cessionaria e le organizzazioni sindacali; in secondo luogo, quanto al periodo 22.6.2009 -21.6.2011, al risarcimento del danno subito a causa della messa in cassa integrazione durante tale periodo n onostante l’illegittimità della procedura adottata , per mancata specifica comunicazione dei criteri di scelta dei
lavoratori da porre in CIGS, delle modalità di rotazione e delle ragioni del mancato coinvolgimento del lavoratore nella rotazione.
Riteneva la Corte che l’accordo stipulato tra cedente, cessionaria e le OO.SS. relativo alla riassunzione del personale in forza presso la cedente, attribuisse un vero e proprio diritto alla riassunzione, con correlato obbligo dell’impresa entro il termine ultimo del 28.2.2009; che , inoltre, la procedura di messa in CIGS adottata dalla cessionaria dal 1.3.2009 al 21.6.2011 fosse illegittima essendosi la società affidata, tramite l’accordo del 10.6.2009, ad un criterio del tutto generico quale quello delle ‘esigenze tecniche, organizzative e produttive’, mentre il successivo accordo del 12.6.2009 non poteva valere a sanare la già consumata illegittimità della messa in CIGS sulla base di criteri non specifici di scelta dei lavoratori. Il danno era quindi da computarsi con riferimento a tutto il periodo di patita CIGS.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2071, 2077, 1362 e 1363 c.c. Relativamente all’accordo di riassunzione dei lavoratori, la Corte avrebbe errato nell’attribuire ad esso efficacia vincolante e obbligatoria, trattandosi di un accordo dal valore solo programmatico.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 l. n.223/91 e degli artt.116 e 420 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Relativamente alla procedura di messa in CIGS, la Corte non avrebbe considerato che, in base agli accordi del 12.6.2009, il criterio di scelta dei lavoratori non era basato solo su esigenze tecniche, organizzative e produttive, ma anche su un parametro temporale.
Con il quarto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato che tutti i lavoratori messi in CIGS erano anche tutti i lavoratori al tempo occupati presso la ricorrente RAGIONE_SOCIALE e quindi il meccanismo di rotazione previsto nell’Accordo del 12.6.2009 riguardava non solo i lavoratori già in CIGS, come ritenuto dalla sentenza, ma tutti i lavoratori dell’azienda.
Con il quinto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte aveva commisurato il risarcimento all’intero periodo di messa in CIGS e non al superamento dei limiti temporali di CIGS previsti dall’accordo, e nemmeno alla media delle presenze dei lavoratori assimilabili per professionalità all’odierno controricorrente.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Con esso non si condivide l’interpretazione data dalla Corte all’accordo di riassunzione dei lavoratori provenienti dall’impresa cedente l’azienda, e si argomenta che tale accordo aveva natura
programmatica anziché vincolante nei confronti dei lavoratori. Il motivo però non precisa in quale modo e con quali considerazioni la Corte si sia discostata dai canoni legali interpretativi assunti come violati (artt.1362 e 1363 c.c.), né se la Corte abbia applicato tali canoni ermeneutici sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Nella sostanza, in modo inammissibile, il motivo si limita a contrapporre una propria, diversa e alternativa interpretazione dell’accordo negoziale (Cass.9461/21, Cass.28319/17).
Il secondo e terzo motivo sono anch’essi inammissibili.
A dispetto della rubrica, essi non censurano una violazione o una falsa applicazione delle norme di legge, poiché non confutano che i criteri di scelta dei lavoratori da mettere in CIGS debbano essere specifici. I motivi criticano l’accertamento in fatto compi uto dalla sentenza laddove ha escluso che, in base all’accordo del 10.6.2009, fossero stati comunicati criteri specifici di individuazione dei lavoratori. I motivi sostengono che, dai successivi accordi del 12.6.2009, si poteva desumere la specificità dei criteri, essendovi anche un criterio temporale non considerato dalla sentenza impugnata.
Ora, l’accertamento in fatto è censurabile nei soli limiti dell’art.360, co.1, n. 5 c.p.c., e i motiv i non indicano alcunché di specifico sulla decisività del fatto omesso e sul modo in cui esso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito. Si aggiunge che, vertendosi in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, basata sugli stessi elementi di fatto, è inammissibile il ricorso fondato sul n.5 dell ‘art.360, co.1 c.p.c.
Sempre a sostegno dell’inammissibilità milita poi l’ulteriore considerazione che i motivi sono incentrati sugli accordi del 12.6.2009 senza però sottoporre a critica la ratio decidendi della sentenza che ha ritenuto tali accordi irrilevanti in quanto non in grado di avere efficacia sanante dell’accordo firmato il 10.6.2009 ed affetto da un’illegittimità già consumata , con conseguenze insorgenza di un diritto già maturato a quella data in capo all’odierno controricorrente.
Inammissibile è anche il quarto motivo . L’illegittimità dell’accordo del 10.6.2009 è fondata dalla Corte d’appello su un duplice ordine di ragioni, e quindi su una doppia ratio decidendi: la prima, già vista e sul quale il ricorso esprime critiche inammissibili, attinente alla genericità dei criteri di scelta del personale da collocare in CIGS; la seconda -oggetto del presente motivo -attinente alla previsione di un meccanismo di rotazione riferito ai soli lavoratori già in CIGS e non a tutti i dipendenti dell’azienda. Essendo inammissibile l ‘impugnazione relativa alla prima delle due ragioni decisorie, il presente motivo diviene inammissibile per difetto d’interesse, poiché d al suo accoglimento non deriverebbe comunque la cassazione della sentenza (v. Cass.12372/06).
Il quinto motivo è infondato.
Una volta confermata la sentenza nella parte in cui afferma l’illegittimità dell’intera procedura di messa in CIGS, il risarcimento del danno deve essere parametrato alla situazione patrimoniale che sarebbe derivata in capo al lavoratore ipotizzando assente la CIGS per tutta la sua durata, così come affermato dalla sentenza impugnata.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.