Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10895 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24484-2020 proposto da:
C.I.P.A.G. –RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.24484/2020
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 142/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2020 R.G.N. 222/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di COGNOME NOME volta a contestare, in opposizione a cartelle di pagamento per annualità 2013 e 2014, la pretesa contributiva spiegata da Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (d’ora innanzi Cassa Geometri ) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo professionale essendo emerso lo svolgimento di funzioni amministrative nella società COGNOME RAGIONE_SOCIALE nel cui oggetto sociale sono previste attività connesse con le conoscenze tipiche della professione di geometra, incompatibili con l’iscrizione al solo Albo professionale.
In particolare, la Corte territoriale, enunciata la tesi difensiva del geometra che lamentava l’illegittimità dell’art. 5 dello Statuto della C assa, l’equipollenza dell’esercizio dell’attività libero professionale con la posizione di mero amministratore di una società di capitali, e la rilevanza della omessa produzione di un ‘ autocertificazione reddituale, esorbitante dai temi di causa in quanto mai eccepita dalla Cassa, ha accolto il gravame sostenendo che l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti non possa trasmodare oltre i limiti della delega legislativa, così riportandosi all’orientamento già espresso dalla sentenza Cass. n. 5375/2019; inoltre, nel caso di amministratore di società, non andava ignorata l’intima connessione tra esercizio
di attività implicanti l’utilizzo di cognizioni tecniche tipiche riservate agli appartenenti alla categoria, e l’attività professionale strettamente intesa, per cui non bastava una mera connessione soggettiva ma occorreva dimostrare che la prestazione svol ta dal COGNOME all’interno della compagine sociale implicasse l’esercizio di attività affine o collegata all’abilitazione professionale, non essendo sufficiente la sola condizione giuridica di esercizio di funzione gestionale di indirizzo ed amministrazion e dell’attività imprenditoriale.
La CIPAG ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi, a cui il geometra COGNOME resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio e, all’esito, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo (art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 L.37/1967, degli artt. 10 e 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.509/1994, dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, per non avere la Corte di merito considerato che nella fattispecie si verte sull’obbligo di versamento della contribuzione minima, in funzione solidaristica e senza corrispettività sinallagmatica fra contribuzione e prestazioni previdenziali, irrilevante la mancanza di reddito ed in collegamento con l’esercizio professionale e senza che la continuità costituisca un requisito per l’insorgenza dell’obbligo.
Con la seconda critica (art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 L. 37/1967, dell’art. 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. 509/94, e degli artt. 3 co. 12 e 2 co.26 della L.335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1, co.763, L. 296/2006 ed art. 1 co. 488 L.147/2013), nonché degli artt. 1 co.2 e 6 del d.lgs. 103/96, e dell’art. 38 Cost, ed art. 5 dello Statuto della Cassa quale norma di rinvio ai sensi del decreto n. 509/94, per non avere la Corte d’appello considerato che a seguito di privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, aventi autonomia gestionale organizzativa e contabile e dotati di statuti approvati dai Ministeri vigilanti, si è verificata una sostanziale delegificazione con attribuzione di poteri deliberativi tali da assicurare equilibrio finanziario di lungo termine sì da prevedere un obbligo di contribuzione minima dovuto a fronte di un esercizio effettivo anche se saltuario della professione, compatibile con la contestuale iscrizione all’AGO dell’INPS nel quadro della universalizzazione delle tutele.
Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 R.D. 724/1929, art. 2967 c.c., art. 1 e ss. d.lgs. 509/94 e art. 5 Statuto della Cassa, per avere la Corte territoriale erroneamente negato la natura professionale della posizione di socio/amministratore, avendo invece rilevato la funzione gestoria, a fronte di una nozione più ampia di professione che metta a frutto le competenze tecniche e culturali derivanti dalla formazione professionale, comprensiva di gestione tecnica in c ollegamento con l’oggetto sociale.
I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: difatti, « dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima » (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa « i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione ». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di
soggetti. L’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito, ed il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte ricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte controricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025).
Sul terzo motivo di ricorso, l’impugnata pronuncia ha asserito che ‘ la prospettabile illegittimità della fonte statutaria non esaurisce i termini della odierna pretesa contributiva, essendo quest’ultima basata sulla interpretazione estensiva del concetto di libera professione ‘, e poiché non era stato provato che la prestazione svolta all’interno della società RAGIONE_SOCIALE implicasse l’esercizio di attività di tipo professionale, affine o collegata alla titolarità dell’abilitazione professionale, quali ad esempio attività di progettazione o contabilità di lavori, restava la sola funzione gestionale di indirizzo e amministrazione dell’attività d’impresa, scissa dall’esercizio di competenze tipiche della professione, non integrando il requisito soggettivo
per l’iscrizione alla gestione previdenziale. Devesi tuttavia osservare che, sul punto, è già stata data risposta da questa Corte, e sulle stesse doglianze di violazione di legge come in questa sede rappresentate, con ord. n. 22880/2024, in tema di rilevanza di attività atipiche come quella di amministratore di società, e di erronea valutazione di non sufficienza di una semplice connessione professionale tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili occorrendo, invece, una connessione necessaria, per cui l’attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche. Nel richiamare l’orientamento giurisprud enziale previgente l’impugnata sentenza, arrestandosi ad osservazioni teoriche di principio, non ha invece approfondito la questione se gli atti gestione di una società operante nel settore edilizia siano stati compiuti nell’ambito di una più ampia attivit à professionale, prestata mettendo a frutto le proprie competenze tecniche e cognizioni specifiche, acquisite nel bagaglio di esperienze maturate nel settore per il quale il geometra è iscritto al relativo Albo professionale.
9 . Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Palermo, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta