Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17910/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, già elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori di fiducia;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME, già elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO ed attualmente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3077/2022 depositata il 09/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il Comune di Anzio deducendo che NOME COGNOME il 2 novembre 2009, mentre percorreva INDIRIZZO della località Lavinio, cadeva a terra per una sconnessione della pavimentazione, non visibile né segnalata, e ricolma d’acqua. A causa di ciò e della conseguente caduta rovinosa: aveva riportato gravi lesioni ossee, richiedenti interventi chirurgici e periodi di degenza, con conseguenti danni fisici quantificabili in almeno il 13% di invalidità permanente. Sulla base di tali circostanze chiedevano la condanna dell’ente convenuto ex art. 2043 e 2051 cod. civ. al risarcimento del danno quantificato nel limite di euro 26 mila.
Si costituiva il Comune di Anzio per chiedere il rigetto della domanda, deducendo l’assenza dei presupposti per la responsabilità da custodia e contestando l’esistenza dell’insidia, in quanto la sconnessione era di minima entità, visibile in pieno giorno, e tenuto conto che la vittima, residente nelle vicinanze, percorreva abitualmente quella via.
Il Tribunale di Velletri, istruita la causa a mezzo di prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio medico legale, con sentenza n. 2396/2017, accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune al pagamento in favore degli eredi della predetta la somma di euro 15.908,47 e delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, proponevano appello NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, deducendo: l’errata quantificazione dei danni subiti dalla COGNOME, in quanto effettuata sulla base del DM sulle micropermanenti ed i criteri di liquidazione del danno
biologico, previsti dall’art. 139 cod. assicurazioni; l’errata liquidazione degli onorari (in violazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014).
Si costituiva il comune di Anzio, che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, proponeva appello incidentale, eccependo la nullità della sentenza per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva della qualità di eredi, nonché il vizio di motivazione per aver il giudice di primo grado valutato erroneamente le prove assunte ed aver posto a fondamento della decisione una consulenza tecnica di ufficio inutilizzabile.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3077/2022, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, riteneva non provata (e, dunque, rigettava) la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori.
Avverso tale sentenza, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi legittimi di COGNOME NOME, hanno proposto ricorso articolando tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Anzio.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Sono state depositate memorie dai Difensori di entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella impugnata sentenza la corte territoriale, dopo aver individuato come principale e dirimente la questione relativa al secondo motivo di impugnazione dell’appello incidentale, ha rigettato la domanda risarcitoria degli originari attori, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la caduta della COGNOME e la omessa o insufficiente manutenzione che avrebbe dato luogo alla asserita presenza di insidie stradali. In particolare, la corte di merito: a) ha ritenuto che non era sussistente il carattere insidioso o pericoloso della strada percorsa dalla COGNOME, in quanto dalle fotografie dei luoghi non soltanto non era possibile evincere la presenza di un affossamento
del manto di pavimentazione o di un dislivello dello stesso, ma anzi al contrario si evinceva che il marciapiede, attraversato dalla COGNOME, si presentava in buono stato di manutenzione; b) la COGNOME conosceva il tratto di strada percorso e, pertanto, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al tragitto a causa della pioggia (che, notoriamente, rende le strade scivolose); c) d’altronde era accompagnata dalla figlia, che avrebbe potuto sostenerla fisicamente (in considerazione dell’età e dei problemi di salute della madre, nonché delle avverse condizioni atmosferiche).
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno articolato il ricorso in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denunciano «Nullità assoluta della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c per violazione dell’art. 276 comma 2 cpc error in procedendo», nella parte in cui la corte territoriale ha deciso il giudizio sulla base del principio della ‘ragione più liquida’, che sostengono non essere operante nel rapporto tra questioni di rito e di merito. Sottolineano che il giudice di merito non può esaminare il merito di una domanda se prima non vengono affrontate e risolte le questioni pregiudiziali di rito poste dalle parti o rilevabili d’ufficio. Si dolgono che la corte di merito ha esaminato nel merito l’appello incidentale senza prima verificare la loro legittimazione attiva, violando l’art. 276 cod. proc. civ. e che tale omissione costituisce un error in procedendo .
2.2. Con il secondo motivo denunciano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 4 contraddittorietà manifesta della motivazione», nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto provata l’esistenza dell’insidia stradale sulla base di una contraddizione tra narrazione contenuta nella dichiarazione di un teste e quanto ritratto nelle riproduzioni fotografiche esibite. In sintesi, secondo i ricorrenti, la corte di merito avrebbe ricostruito il sinistro in modo non conforme rispetto alle
risultanze istruttorie, alle riproduzioni fotografiche esibite e alle altre dichiarazioni dei testi.
2.3. Con il terzo motivo denunciano «Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 1227, 2043, 2051 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito alla vittima (NOME COGNOME) la responsabilità esclusiva dell’accaduto, in quanto, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all’art. 2051 cod. civ., ha ritenuto che la responsabilità del Comune potesse solo essere configurata a fronte del concreto riscontro di una insidia. In sintesi, secondo i ricorrenti, la corte di merito, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all’articolo 2051, avrebbe erroneamente letto la vicenda sotto la lente propria del paradigma dell’articolo 2043 cod. civ., finendo per assimilare gli effetti dei due inquadramenti ai fini del rigetto della domanda. In particolare, la corte avrebbe ravvisato nella condotta della vittima un caso fortuito, senza indagare sulla prevedibilità di quella condotta da parte del custode. Chiedono affermarsi, quale principio di diritto, che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un ‘caso fortuito’, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quando, sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode.
Il ricorso non è fondato.
3.1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Vero è che la corte territoriale ha esaminato il merito (difetto di nesso causale) prima di definire la pregiudiziale di rito (difetto di legittimazione attiva), espressamente eccepita dal Comune nell’appello incidentale. Come pure è vero che la ‘ragione più liquida’ opera tra questioni di merito (preliminari o equiordinate), non tra rito e merito.
Senonchéè l’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, riguardo alla denunciata alterazione dell’ordine delle questioni, i ricorrenti non possono essere considerati in alcun modo soccombenti,
in quanto la pregiudiziale di rito era stata proposta (non dagli odierni ricorrenti, ma) dal Comune. Essi, quindi, deducono una doglianza riguardo ad un punto della decisione che in alcun modo li ha pregiudicati.
Il motivo è comunque infondato, in quanto, anche a voler scrutinare la legittimazione, l’eventuale affermazione (o negazione) non inciderebbe sull’esito: la decisione è stata comunque reiettiva sul merito, per difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cioè del nesso causale tra la res in custodia ed il danno lamentato); dunque, gli odierni ricorrenti non hanno interesse a dolersi dell’ordine delle questioni, non essendo prospettata una concreta utilità diversa da quella meramente teorica.
Infine, occorre considerare che la questione di legittimazione attiva non era tale da impedire l’esame del merito, poiché la controversia è stata definita sul mancato assolvimento dell’onere probatorio degli attori in relazione a fatti storici e mezzi istruttori già acquisiti; il percorso argomentativo non ha richiesto la previa statuizione sul titolo in capo ai ricorrenti.
In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:
<>.
3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.
Invero, i ricorrenti sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, mirata a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con altro apprezzamento, che invece è precluso a questa Corte.
La corte di merito, sulla base della valutazione comparata della deposizione resa da un teste e della documentazione fotografica (peraltro, prodotta da parte attrice), è pervenuta ad un giudizio di inattendibilità del teste medesimo; e, ad esito di un articolato percorso argomentativo sulle fotografie (dalle quali non risultavano sconnessioni), sulla frequentazione abituale del luogo da parte della vittima (la povera signora COGNOME) e sulla pioggia (come fattore generico di rischio), è pervenuta alla conclusione che il fatto non era provato. Entrambe dette valutazioni rientrano nel sindacato del giudice di merito e sono estranee al sindacato di legittimità riservato a questa Corte. D’altronde, i ricorrenti deducono che le foto in atti non sono coeve allo status temporis del sinistro, ma inammissibilmente non indicano specificamente in ricorso quando e come le immagini sarebbero inidonee a rappresentare il luogo al tempo del fatto.
La deduzione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., effettuata sotto il profilo che vi sarebbe stato un errore percettivo sul contenuto della prova, svolta evocando Cass. n. 27033 del 2018 e 9356 del 2017, al di là della mancanza di adeguatezza della breve prospettazione (che, come rilevato, esprime mero dissenso sulla valutazione delle risultanze probatorie), non rispetterebbe comunque i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 (sebbene in motivazione espressa, ma non massimata), nonché, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. Ove poi la si volesse rapportare alla logica del c.d. travisamento della prova, sempre al di là della rilevata genericità, si porrebbe del tutto al di fuori dei ristrettissimi limiti indicati da Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024.
3.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.
Occorre qui ribadire che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è di natura oggettiva, cioè, è fondata unicamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Per liberarsi da detta responsabilità, il custode deve provare il caso fortuito , che può consistere anche nella condotta del danneggiato. Detta condotta, per assumere efficienza causale esclusiva e interrompere il nesso eziologico, è sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, intesa come inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile. Non è più indefettibilmente richiesto che la condotta sia “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile” per escludere la responsabilità del custode. La sufficienza della colpa del danneggiato è una specificazione del grado di prevedibilità e prevenibilità oggettive che ci si attende da chi interagisce con la cosa.
La corte di merito ha escluso la responsabilità della PRAGIONE_SOCIALE. per aver ritenuto che la caduta fosse dovuta esclusivamente al comportamento della vittima. Il giudice di merito ha valorizzato elementi che rendevano l’eventuale rischio pienamente prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza: l’incidente è avvenuto in un luogo noto alla vittima, in condizioni di pioggia (che rendeva la strada notoriamente scivolosa) e con la presenza della figlia, che poteva fornirle assistenza fisica. Tali elementi, valutati dalla Corte come efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, integrano la prova del caso fortuito costituito dal fatto del danneggiato. Tale valutazione, in quanto tipico apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità. Il motivo, anche in tal caso si sostanzia in una mera manifestazione di dissenso dalla valutazione del fatto operata dalla sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue: la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente; la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario; nonché la declaratoria della sussistenza dei
presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
-distrae le spese, come sopra liquidate, in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti in via tra loro solidale ed a favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore impor to a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME