Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32643 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35912/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
PROVINCIA DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
GENERALI ITALIA.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2675/2019, pubblicata in data 19 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO
Fatti di causa
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2675/2019 pubblicata il 19 aprile 2019, con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda da lui proposta di risarcimento danni materiali e biologici ex art. 2051 cod. civ. nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione al sinistro del 6 maggio 2010 in cui, alla guida della propria autovettura percorreva la strada provinciale direzione di marcia TarquiniaTuscania quando, a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l’allagamen to del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l’asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano, e la sua vettura veniva sollevata fino a ribaltarsi e trascinata oltre la banchina.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria del 30/11/2022 il Collegio, rilevato che il ricorso non era stato notificato a RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, e che nel caso di specie ricorreva una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, disponeva l’integrazione del contraddittorio, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Nonostante la regolarità della notifica l’intimata non ha svolto attività difensiva.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce <>
Lamenta che il giudice del gravame abbia completamente omesso la considerazione dell o stato disastroso e, per l’effetto, del l’incuria del manto stradale, da lui percorso il giorno del sinistro, non in grado di fronteggiare la pioggia battente, tanto da essere invaso dall’acqua; le condizioni dell’asfalto, infatti, in presenza della pioggia, costituiscono l’unico motivo dello sbandamento del mezzo condotto dal ricorrente e quindi l’unica causa del sinistro.
1.2 Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione nella propria motivazione la deposizione del teste COGNOME NOME, che fa riferimento ai canali di scolo otturati che <>. Ha tuttavia escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada <> in quanto ha specificamente motivato riconducendo il sinistro a due differenti concause, identificate <>,.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce <>
Lamenta il ricorrente che nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente escluso la responsabilità oggettiva della Provincia di RAGIONE_SOCIALE per caso fortuito, non potendo invece il forte temporale, avvenuto il giorno del sinistro, integrare quei presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità, da accertare con metodo scientifico in base ai cd. dati pluviometrici, che costituiscono un evento abnorme, come tale riconducibile al caso fortuito.
Al contrario, lo stato di cattiva conservazione del manto stradale, o meglio, l’otturazione dei canali di scolo, è stata l’unica causa della verificazione del sinistro; la strada si è immediatamente allegata non perché il temporale fosse eccezionale o impr evedibile, ma perché l’acqua piovana non riusciva a defluire dai canali ivi esistenti, i quali si presentavano completamente otturati.
2.1 Il motivo è fondato.
La corte territoriale si è basata sulla deposizione del teste COGNOME e sulla prospettazione dai fatti contenuta in atto di citazione per affermare come la pioggia caduta il giorno del sinistro <>, ma così argomentando non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: <> (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588).
2.2 Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando in riferimento all’art. 2051 cod. civ., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito.
2.3 In accoglimento, dunque, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 cod. civ.
2.4 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
3 . L’esame del terzo motivo di ricorso rimane assorbito.
Rilevando, infatti, il fatto colposo del danneggiato non di per sé, ma solo quale fattore di riduzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante, se ne ha motivo di valutazione solo nel caso in cui quest’ultima sia eventualmente accertata con esclusione della ricorrenza del caso fortuito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo.
Cassa in relazione l ‘impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della