Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4335 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4335 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23908/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 845/2022 depositata il 1/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME il 1/09/2012, verso le ore 20, cadde a causa di una buca nel pavimento del marciapiede sul quale stava camminando, in Avellino, all’altezza dell’intersezione della INDIRIZZO e della INDIRIZZO, riportando lesioni.
Il COGNOME, assumendo che la buca non era visibile, anche perché coperta da alcuni fogli di giornale, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune della detta Città, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Il Comune di costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il Tribunale istruì la causa con l’ interrogatorio formale del COGNOME e l’escussione del teste addotto dal lo stesso e, all’esito, rigettò la domanda, con compensazione delle spese.
NOME COGNOME propose appello.
Il Comune resistette all’impugnazione.
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione con la sentenza n. 845 del 1/03/2022.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con un unico complesso motivo, NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il Comune.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/12/2025 alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’ unico motivo di ricorso è così formulato: violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c od. proc. civ. degli artt. 1227, 2043, 2051 cod. civ . Il motivo censura la sentenza d’appello per avere la Corte esaminato soltanto il profilo della colpa o comunque dell’incauto comportamento del COGNOME, e lo aveva qualificato quale caso
fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del Comune di Avellino, quale custode del marciapiede, senza indagare compiutamente se detto comportamento potesse considerarsi anche imprevedibile e imprevenibile.
Il motivo riporta ulteriormente, dopo che la motivazione della sentenza della Corte territoriale era stata già pedissequamente trascritta, alle pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nell’esposizione dei fatti rilevanti, le parti ritenute salienti della sentenza d’ appello e soltanto alle pag. 13 e seguenti espone le ragioni di critica in diritto, da individuarsi nella mancanza di adeguati elementi , nell’ esposizione dei motivi della decisione, a che la condotta del COGNOME potesse dirsi connotata da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità. Il motivo deduce che il Comune non aveva mai offerto alcuna prova che la condotta del COGNOME avesse assunto le caratteristiche suddette e, deduce il ricorrente, al più la sua condotta avrebbe potuto incidere quale concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Infine , il motivo censura la sentenza d’appello per non avere adeguatamente qualificato la condotta del COGNOME in termini di imprevedibilità e inevitabilità.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In via preliminare i l motivo di ricorso richiama anche l’art. 2043 cod. civ. ma non svolge alcuna conferente critica alla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 20 43 cod. civ., come, peraltro, ritenuto anche, alla pag. 6, dal la Corte d’appello in relazione alla sentenza del Tribunale di Avellino.
Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale non prende in esame la sola condotta (colposa) del danneggiato poiché la motivazione, alla pag. 7 e alla successiva pag. 8 individua le caratteristiche dei luoghi affermando che la buca era « posta al margine estremo del marciapiede, in corrispondenza con lo scalino e
l’incrocio tra le due strade INDIRIZZO e INDIRIZZO -di piccole dimensioni ma facilmente avvistabile per l’evidente differenza di colore tra il suo fondo di cemento e le mattonelle marroni, oltre che per la vicinanza di un palo dell’illumina zione pubblica, ed agevolmente evitabile per la presenza di ampio spazio liberamente percorribile in piena sicurezza » e, nel prosieguo della motivazione la sentenza afferma che « l’appellante non nega, anzi conferma, la sua intenzione di attraversare la str ada proprio in corrispondenza dell’incrocio, laddove ciò non era consentito e benché un attraversamento pedonale fosse previsto a distanza di pochi metri, solo così trovando spiegazione il suo incedere proprio sul margine estremo del marciapiede ».
La C orte d’ Appello, dunque, ha accertato in concreto una condotta colposa assorbente da parte della vittima, con accertamento di fatto qui non sindacabile.
La difesa del ricorrente, a sostegno della censura, richiama e trascrive ampiamente la sentenza di questa Corte 31/10/2017 n. 25837 secondo la quale solo una condotta imprevedibile della vittima poteva escludere del tutto la responsabilità del custode. Detta giurisprudenza fu tuttavia abbandonata poco dopo dalle sentenze cc.dd. «gemelle» (nn. 2481 e 2482 del 1/02/2018), con le quali questa Corte stabilì che la prevedibilità della condotta della vittima è irrilevante ai fini della responsabilità del custode, essendo quest’ultima oggettiva. Al concetto di «prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode» si sostituì quello di «prevedibilità del pericolo da parte della vittima», e si stabilì che « ove la situazione (di pericolo) sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito ». Tale principio di diritto -successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022)
-è stato correttamente applicato dal la Corte d’appello, con giudizio di fatto adeguatamente motivato.
Infine, deve ribadirsi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva o meno della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro -come nella specie -da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 5/07/2017, n. 16502, Rv. 644818 -01).
La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 2051 cod. civ. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, dando rilievo al caso fortuito, costituito dalla stessa condotta della parte lesa.
Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Il rigetto del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 19/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME