SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12914 2025 – N. R.G. 00000635 2023 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
– TREDICESIMA SEZIONE CIVILE –
in persona del giudice unico, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 635 anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza del 7 marzo 2025, vertente
tra
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice –
e
, in persona del suo Amministratore Unico e RAGIONE_SOCIALE ha conferito, come da documentazione in atti, incarico di rappresentarla e difenderla, nel presente giudizio all’ Avv.to NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma INDIRIZZO
– parte convenuta –
OGGETTO : risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 7 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisone, sulle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, , in persona del suo Amministratore Unico e l.RAGIONE_SOCIALE. ., esponendo che: ‘ in data 27 luglio 2022, alle ore 21,30 c.a., in località Galantina, l’autovettura Volkswagen TARGA_VEICOLO di proprietà del Sig. e condotta dalla Sig.ra da un ramo secco, che si infilava nella carrozzeria del veicolo; successivamente, sul
percorreva la SR 313 Passo Corese; giunto all’altezza del INDIRIZZO, l’autovettura Volkswagen Tiguan tg. TARGA_VEICOLO urtava contro la parte di un albero che aveva invaso la carreggiata e colpita e danneggiata nella parte frontale destra luogo teatro dell’incidente stradale, intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto, i quali redigevano verbale del sinistro, dal quale emerge che ‘nel pomeriggio del 27/07/2022 località …. tra le quali la loc. Galantina dove è accaduto il danneggiamento del veicolo, sono state interessate da un violento fenomeno temporalesco che ha provocato la caduta di molti alberi o parti di esso sulla carreggiata stradale’; sul luogo del sinistro intervenivano, altresì, i Vigili del Fuoco di Poggio Mirteto ‘che provvedevano a rimuovere l’albero secco caduto su parte della carreggiata stradale’…l’autovettura Volkswagen Tiguan tg. TARGA_VEICOLO in conseguenza dell’urto, subiva ingenti danni…con lettera del 2 agosto 2022, a mezzo del sottoscritto difensore, in nome e per conto del signor
ven iva richiesto all quale Ente proprietario della strada, il risarcimento integrale dei danni materiali subiti nel sinistro per cui è causa…nonostante i tentativi posti in essere l’ non ha inteso dare positivo riscontro…’
Concludeva per : ‘…accertare e dichiarare l’esclusiva responsabile dell’ in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro -tempore, al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. per complessivi € 7.769,31 per le riparazioni dell’autovettura, o a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia; oltre ad € 350,00 per fermo tecnico, rivalutazione monetaria del liquidando indennizzo dal fatto e/o una somma per lucro cessante per il ritardo nel pagamento ed interessi maturati e maturandi, come per legge, sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario ed accesso ri di legge da distrarsi a favore dell’avv. NOME COGNOME che si dichiara antistatario’.
Si costituiva , in persona del suo Amministratore Unico e RAGIONE_SOCIALE chiedendo ‘… in via preliminare si chiede l’autorizzazione alla chiamata in causa della la in persona del suo legale rappresentante protempore…rigettare la domanda così come formulata ex art. 2051 e/o 2043 cc dal Sig. nei confronti di perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via subordinata, nell’increduta ipotesi in cui dovesse essere accertata un’ eventuale responsabilità ex art 2051 e 2043 cc di nella causazione dell’incidente per cui è causa, liquidare in favore del Sig. i soli eventuali importi per le voci di danno risarcibili, che in denegata ipotesi fossero ritenuti dovuti a titolo risarcimento danni nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa, il tutto comunque con la riduzione proporzionale di cui concorso di colpa ex art. 1227 c.c. imputabile alla stessa per tutti i motivi argomentati in atti…’
Nessuno si costituiva per -parte terza chiamata -contumace –
All’esito la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 7 marzo 2025 con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta da
, in persona del suo Amministratore Unico e RAGIONE_SOCIALE, relativa alla carenza di legittimazione passiva e ciò in considerazione del fatto che parte attrice ha agito nei confronti di , quale
custode del bene ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..
Nel merito, all’esito dell’istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell’ alveo normativo dell’ art. 2051 c.c. Secon do il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: ‘la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l ‘evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità’ (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761). In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità ‘ dell’accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l’operatività della norma, cioè dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dar e la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile’ ( cfr. Cass. sent. n. 2482 del 01.02.2018). Su quest’ultimo punto, la Su prema Corte ha precisato ‘ che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un’accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode’ ( cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837).
Sin dalla lettura dell’atto introduttivo, si legge che, come rilevato dalle autorità intervenute ‘ nel pomeriggio del 27/07/2022 località …. tra le quali la loc. Galantina dove è accaduto il danneggiamento del veicolo, sono state interessate da un violento fenomeno temporalesco che ha provocato la caduta di molti alberi o parti di esso sulla carreggiata stradale’.
Ed ancora, il teste escusso, dichiara:’ …io, a bordo della mia auto, mi trovavo dietro l’auto Volkswagen Tiguan. Ero proprio dietro. Non vi era molto traffico, ma incolonnati…io ho visto cadere un ramo che si infilava tra il paraurti e il fanale anteriore destro della caduta del ramo è avvenuta nel momento stesso in cui transitava l’autovettura Volkswagen Tiguan tg. TARGA_VEICOLO di proprietà del Sig. conducente non lamentava dolori fisici…’
Da tale dichiarazione del teste, si evince quindi che il ramo si è spezzato nella immediatezza e pertanto ritiene il giudicante che – poiché il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale- si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, n onostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non abbia dato seguito alla richiesta. Ed ancora, la prospettazione iniziale dell’ attore non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1.- rigetta la domanda di parte attrice; 2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
Così deciso in Roma, 22 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME