Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3228 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12121/2022 R.G. proposto da: avvocato
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
-controricorrente –
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17361/2021 depositata il 09/11/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME, ufficiale RAGIONE_SOCIALE Polizia di Stato, operante a Genova nel luglio del 2001 e coinvolto, insieme ad altri agenti e ufficiali operanti, nella perquisizione alla scuola INDIRIZZO a seguito RAGIONE_SOCIALE manifestazioni in occasione dell ‘ incontro del G8 svoltosi in detta città, venne condannato, con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Genova, per falso ideologico, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione;
la detta pronuncia è passata in giudicato a seguito di sentenza di rigetto del ricorso da parte di questa Corte di cassazione (Cass. Sez. V penale, sentenza n. 38085 del 5/07/ -2/10/2012);
al COGNOME venne notificata, in data 21/07/2017, da RAGIONE_SOCIALE, una cartella esattoriale, di oltre ventinovemila euro (€ 29.950,19), per il recupero RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia, relative al detto procedimento penale;
NOME COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione e agli atti esecutivi, con un unico atto, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione;
con la sentenza n. 17361 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, ha pronunciato sulla sola opposizione formale -agli atti esecutivi -e l ‘ ha rigettata;
avverso la detta sentenza, emanata in esito all ‘ unico grado di merito, propone ricorso per cassazione, con tre motivi, NOME COGNOME;
risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, già contumace nell ‘ unica fase di merito, è rimasta intimata;
il solo ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:
violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 e dell ‘ art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 7/08/1990, per avere il Tribunale esclusa la sussistenza del vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale;
II) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 132, comma 2, cod. proc. civ. e 111 Costituzione in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine all ‘ inidoneità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul profillo RAGIONE_SOCIALE adeguatezza RAGIONE_SOCIALE cartella a dare conto dei criteri in base ai quali era stato determinato l ‘ importo RAGIONE_SOCIALE somme ingiunte;
III) violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale pronunciato su una domanda non proposta, e segnatamente di quella concernente il mancato invito del COGNOME a partecipare al procedimento di riscossione;
il primo motivo, concernente il difetto di motivazione, è infondato: la sentenza del Tribunale di Roma afferma che la cartella è conforme al modello ministeriale e contiene i necessari rinvii agli atti, tra i quali i fogli notizia, necessari alla compiuta comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni del recupero RAGIONE_SOCIALE spese e afferma che il COGNOME era ben consapevole dell ‘ essere stato condannato, in sede penale, per i fatti RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE a Genova;
segnatamente, premesso che non risulta riportato il contenuto, nella parte rilevante, RAGIONE_SOCIALE cartella, con conseguente vizio di specificità ovvero autosufficienza RAGIONE_SOCIALE censure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non emerge alcuna RAGIONE_SOCIALE violazioni di legge rimarcate, atteso che il Tribunale, con accertamento in fatto, ha
ritenuto la possibilità di identificare il provvedimento giurisdizionale cui è riferita le cartelle attraverso i dati in essa presenti ovvero attraverso la loro motivazione per relazione, coincidente con la prova, data dai relativi estratti, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei provvedimenti giurisdizionali originanti i crediti e in particolare, il Tribunale ha rimarcato la sufficienza dei riferimenti a: ufficio formante il ruolo; natura del credito e relativa partita, numero del procedimento all ‘ esito del quale era stata emessa la decisione ovvero numero del provvedimento stesso (in termini, e con motivazione ampia, si veda Cass. n. 2797 del 31/01/2019);
deve, inoltre, rilevarsi che non vi è contestazione alcuna, in questo giudizio e, a quanto consta, in quello di opposizione, se proposto, in ordine al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Genova che costituisce il titolo giudiziale del credito, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 38085 del 5/07 – 2/10/2012 di questa Corte, di rigetto del ricorso degli imputati per i fatti RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di Genova;
il secondo motivo, sebbene formalmente limitato alla censura di carattere procedimentale in ordine alla quantificazione del credito, in concreto sconfina nella censura RAGIONE_SOCIALE determinazione dell ‘ importo ed è, pertanto, inammissibile in sede di opposizione agli atti esecutivi, quale è l ‘ ambito al cui esito è stata emanata la sentenza in questa sede impugnata, stante l ‘ orientamento, oramai risalente (Cass. n. 14598 del 09/07/2020 Rv. 658321 – 01) e del quale non consta il superamento, di questa Corte, che afferma (Cass. n. 23297 del 26/07/2022 Rv. 665434 – 01): «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l ‘ opponente lamenti l ‘ indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione
all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna (anche circa la riferibilità RAGIONE_SOCIALE pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l ‘ opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell ‘ esecuzione penale»;
il Tribunale in unico grado merito ha, inoltre, coerentemente affermato che l ‘ obbligo di motivazione del provvedimento impositivo era stato soddisfatto, atteso che i fogli-notizie (per l ‘ individuazione del documento si rinvia all ‘ art. 280 T.U. n. 115 del 30/05/2002: Foglio RAGIONE_SOCIALE notizie e rubrica alfabetica), sulla cui base, secondo può ricavarsi l ‘ esatto ammontare RAGIONE_SOCIALE spese che il COGNOME deve corrispondere, sono riferiti, e sul punto non vi è stata alcuna smentita o idonea controdeduzione, al procedimento penale originario nel quale vi erano altri coimputati;
inoltre, il Tribunale ha reso ulteriore statuizione, non impugnata adeguatamente dal COGNOME, a fondamento del rigetto dell ‘ opposizione agli atti, affermando, alla pag. 7, che, nella specie, a suo carico doveva trovare applicazione la regola del pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro quota e non con riferimento al titolo del reato;
tanto a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica dell ‘ art. 535 cod. proc. pen. e dell ‘ art. 205 del d.P.R. n. 115 del 2002 a opera dell ‘ art. 67, comma 2, lett. a) e del comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 18/06/2009 a decorrere dal 4/07/2009, e dell ‘ applicazione del principio di retroattività RAGIONE_SOCIALE disposizione penale più favorevole al reo, di cui all ‘ art. 2, comma 4 cod. pen., salvo il limite dell ‘ irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna, operante nel caso di specie;
il terzo motivo, in forza del quale il COGNOME si duole dell ‘ avere il Tribunale pronunciato travalicando i limiti segnati dalla domanda giudiziale (cd. ultra petita ) non evidenzia alcun concreto
nocumento che si sia verificato nei confronti del COGNOME a seguito RAGIONE_SOCIALE detta pronuncia, posto che l ‘ avere pronunciato sul mancato invito a partecipare al procedimento è al più un capo di sentenza sul quale non si forma giudicato e che pertanto non nuoce o giova al costrutto motivazionale e non è suscettibile di dare luogo a un ‘ autonoma censura, in quanto il vizio di ultrapetizione si configura laddove venga attribuito alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto (Cass. n. 16608 del 11/06/2021, Rv. 661686 -01; Cass. n. 702 del 04/03/1968, Rv. 331920 – 01), circostanza nella specie non verificatasi e comunque non concretamente dedotta;
l ‘ invito, in ogni caso, non era dovuto, posto che «in materia di riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l ‘ iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04/07/2009 -data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 69 del 2009, che ha modificato l ‘ art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 -non deve essere preceduta dalla notificazione dell ‘ invito al pagamento, già previsto dall ‘ art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest ‘ ultima previsione a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica del citato art. 227 ter del medesimo decreto» (così, da ultimo, e in motivazione, Cass. n. 18238 del 26/06/2023);
il ricorso va, in conclusione, rigettato, per l ‘ infondatezza del primo e del terzo motivo, nonché per l ‘ inammissibilità del secondo;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore dell ‘ unica parte controricorrente, il RAGIONE_SOCIALE;
nulla per le spese nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di