Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3228  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12121/2022 R.G. proposto da: avvocato
COGNOME  NOME, rappresentato e difeso dall ‘ COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Ministro  in  carica, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
-controricorrente –
Avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  ROMA  n.  17361/2021 depositata il 09/11/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME  COGNOME,  ufficiale  RAGIONE_SOCIALE  Polizia  di  Stato,  operante  a Genova nel  luglio  del  2001  e  coinvolto,  insieme  ad  altri  agenti  e ufficiali operanti,  nella perquisizione  alla  scuola  INDIRIZZO  a seguito RAGIONE_SOCIALE manifestazioni in occasione dell ‘ incontro del  G8 svoltosi in detta città, venne condannato, con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Genova, per falso ideologico, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione;
la detta pronuncia è passata in giudicato a seguito di sentenza di rigetto del ricorso da parte di questa Corte di cassazione (Cass. Sez. V penale, sentenza n. 38085 del 5/07/ -2/10/2012);
al COGNOME venne notificata, in data 21/07/2017, da RAGIONE_SOCIALE,  una  cartella  esattoriale,  di  oltre  ventinovemila euro (€ 29.950,19), per il recupero RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia, relative al detto procedimento penale;
NOME  COGNOME  propose  opposizione  all ‘ esecuzione  e  agli atti esecutivi, con un unico atto, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione;
con la sentenza n. 17361 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma, nel  contraddittorio  con  il  RAGIONE_SOCIALE,  ha  pronunciato sulla sola opposizione formale -agli atti esecutivi -e l ‘ ha rigettata;
avverso la detta sentenza, emanata in esito all ‘ unico grado di merito,  propone  ricorso  per  cassazione,  con  tre  motivi,  NOME COGNOME;
risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, già contumace nell ‘ unica fase di merito, è rimasta intimata;
il solo ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:
 violazione e falsa applicazione dell ‘ art.  3  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  241 del 1990 e dell ‘ art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 7/08/1990, per avere il Tribunale  esclusa  la  sussistenza  del  vizio  di  motivazione  RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale;
II) violazione e falsa applicazione di norme  di  diritto, e segnatamente  degli  artt.  132,  comma  2,  cod.  proc.  civ.  e  111 Costituzione in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine all ‘ inidoneità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul profillo RAGIONE_SOCIALE adeguatezza RAGIONE_SOCIALE cartella a dare conto dei criteri in base ai quali era stato determinato l ‘ importo RAGIONE_SOCIALE somme ingiunte;
III) violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale pronunciato  su  una  domanda  non  proposta,  e  segnatamente  di quella concernente il mancato invito del COGNOME a partecipare al procedimento di riscossione;
il primo motivo, concernente il difetto di motivazione, è infondato: la sentenza del Tribunale di Roma afferma che la cartella è conforme al modello ministeriale e contiene i necessari rinvii agli atti, tra i quali i fogli notizia, necessari alla compiuta comprensione RAGIONE_SOCIALE  ragioni  del  recupero  RAGIONE_SOCIALE  spese  e  afferma  che  il  COGNOME era ben consapevole dell ‘ essere stato condannato, in sede penale, per i fatti RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE a Genova;
segnatamente, premesso che non risulta riportato il contenuto, nella parte  rilevante, RAGIONE_SOCIALE cartella,  con  conseguente  vizio  di specificità ovvero autosufficienza RAGIONE_SOCIALE censure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non emerge alcuna RAGIONE_SOCIALE violazioni di legge rimarcate,  atteso  che  il  Tribunale,  con  accertamento  in  fatto,  ha
ritenuto la possibilità di identificare il provvedimento giurisdizionale cui è riferita le cartelle attraverso i dati in essa presenti ovvero attraverso la loro motivazione per relazione, coincidente con la prova, data dai relativi estratti, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei provvedimenti giurisdizionali originanti i crediti e in particolare, il Tribunale ha rimarcato la sufficienza dei riferimenti a: ufficio formante il ruolo; natura del credito e relativa partita, numero del procedimento all ‘ esito del quale era stata emessa la decisione ovvero numero del provvedimento stesso (in termini, e con motivazione ampia, si veda Cass. n. 2797 del 31/01/2019);
deve,  inoltre,  rilevarsi  che  non  vi  è  contestazione  alcuna,  in questo  giudizio  e,  a  quanto  consta,  in  quello  di  opposizione,  se proposto,  in  ordine  al  passaggio  in  giudicato  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  RAGIONE_SOCIALE Corte  d ‘ appello  di  Genova  che  costituisce  il  titolo  giudiziale  del credito, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 38085 del 5/07 – 2/10/2012 di questa Corte,  di  rigetto  del  ricorso  degli  imputati  per  i  fatti  RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di Genova;
il secondo motivo, sebbene formalmente limitato alla censura di carattere procedimentale in ordine alla quantificazione del credito, in concreto sconfina nella censura RAGIONE_SOCIALE determinazione dell ‘ importo ed è, pertanto, inammissibile in sede di opposizione agli atti esecutivi, quale è l ‘ ambito al cui esito è stata emanata la sentenza in questa sede impugnata, stante l ‘ orientamento, oramai risalente (Cass. n. 14598 del 09/07/2020 Rv. 658321 – 01) e del quale non consta il superamento, di questa Corte, che afferma (Cass. n. 23297 del 26/07/2022 Rv. 665434 – 01): «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l ‘ opponente lamenti l ‘ indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione
all ‘ esecuzione ex art.  615  c.p.c.,  riservata  alla  cognizione  del giudice  civile,  trattandosi  di  questione  logicamente  precedente rispetto a quella concernente  la definizione del perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna (anche circa la riferibilità RAGIONE_SOCIALE pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l ‘ opponente ha riportato la condanna  stessa),  invece  devoluta  alla  cognizione  del  giudice dell ‘ esecuzione penale»;
il Tribunale in unico grado merito ha, inoltre, coerentemente affermato che l ‘ obbligo di motivazione del provvedimento impositivo era stato soddisfatto, atteso che i fogli-notizie (per l ‘ individuazione del documento si rinvia all ‘ art. 280 T.U. n. 115 del 30/05/2002: Foglio RAGIONE_SOCIALE notizie e rubrica alfabetica), sulla cui base, secondo può ricavarsi l ‘ esatto ammontare RAGIONE_SOCIALE spese che il COGNOME deve corrispondere, sono riferiti, e sul punto non vi è stata alcuna smentita o idonea controdeduzione, al procedimento penale originario nel quale vi erano altri coimputati;
inoltre, il Tribunale ha reso ulteriore statuizione, non impugnata adeguatamente dal COGNOME, a fondamento del rigetto dell ‘ opposizione agli atti, affermando, alla pag. 7, che, nella specie, a suo carico doveva trovare applicazione la regola del pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro quota e non con riferimento al titolo del reato;
tanto  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE  modifica  dell ‘ art.  535  cod.  proc.  pen.  e dell ‘ art. 205 del d.P.R. n. 115 del 2002 a opera dell ‘ art. 67, comma 2,  lett.  a)  e  del  comma  3,  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  69  del  18/06/2009  a decorrere dal 4/07/2009, e dell ‘ applicazione del principio di retroattività  RAGIONE_SOCIALE  disposizione  penale più  favorevole  al  reo,  di  cui all ‘ art. 2, comma 4 cod. pen., salvo il limite dell ‘ irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna, operante nel caso di specie;
il terzo motivo,  in forza del quale  il COGNOME si  duole dell ‘ avere il Tribunale pronunciato travalicando i limiti segnati dalla domanda giudiziale (cd. ultra petita ) non evidenzia alcun concreto
nocumento che si sia verificato nei confronti del COGNOME a seguito RAGIONE_SOCIALE detta pronuncia, posto che l ‘ avere pronunciato sul mancato invito a partecipare al procedimento è al più un capo di sentenza sul quale non si forma giudicato e che pertanto non nuoce o giova al costrutto motivazionale e non è suscettibile di dare luogo a un ‘ autonoma censura, in quanto il vizio di ultrapetizione si configura laddove venga attribuito alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto (Cass. n. 16608 del 11/06/2021, Rv. 661686 -01; Cass. n. 702 del 04/03/1968, Rv. 331920 – 01), circostanza nella specie non verificatasi e comunque non concretamente dedotta;
l ‘ invito, in ogni caso, non era dovuto, posto che «in materia di riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l ‘ iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04/07/2009 -data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 69 del 2009, che ha modificato l ‘ art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 -non deve essere preceduta dalla notificazione dell ‘ invito al pagamento, già previsto dall ‘ art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest ‘ ultima previsione a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica del citato art. 227 ter del medesimo decreto» (così, da ultimo, e in motivazione, Cass. n. 18238 del 26/06/2023);
il  ricorso  va,  in  conclusione,  rigettato,  per  l ‘ infondatezza  del primo e del terzo motivo, nonché per l ‘ inammissibilità del secondo;
le spese  di lite di questa  fase di legittimità  seguono  la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata,  in  relazione  al  valore  RAGIONE_SOCIALE  controversia,  sono  liquidate come  da  dispositivo  in  favore  dell ‘ unica  parte  controricorrente,  il RAGIONE_SOCIALE;
nulla  per  le  spese  nei  confronti  dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall ‘ art.  1,  comma 17, RAGIONE_SOCIALE  legge n. 228 del 2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il  deposito  RAGIONE_SOCIALE  motivazione  è  fissato  nel  termine  di  cui  al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore  del  controricorrente,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità, che  liquida  in  Euro  4.500,00  per  compensi,  oltre  alle  eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall ‘ art.  1,  comma  17,  RAGIONE_SOCIALE  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  dell ‘ ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di