Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36101 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36101 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 18164/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, COMUNE DI MONTECOGNOME
intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 204/2022 depositata il 10.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.10.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose domanda di accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento NUMERO_CARTA, asseritamente notificata l’8.10.2014, relativa a sanzion e pecuniaria per violazione del c.d.s. comminata dal Comune di Montefranco, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di acquisizione spontanea dell’estratto di ruolo presso l’esattore; dedusse l’opponente la mancata notifica della cartella del sottostante verbale di accertamento della violazione e la conseguente prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 9.10.2018, dichiarò la domanda inammissibile; proposto gravame dal COGNOME, il Tribunale di Roma, ritenuta invece ammissibile la domanda in relazione all’impugnazione dell’estratto di ruolo, la ritenne per contro inammissibile per c ome proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., giacché l’opposizione avrebbe dovuto proporsi ai sensi degli artt. 23 della legge n. 689/1981 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, e dunque entro trenta giorni dalla conoscenza della cartella stessa (avvenuta a dire dell’appellante in data 3.3.2017): pertanto, poiché la causa era stata iscritta a ruolo in primo grado in data 21.4.2017, l’opposizione era da considerare inammissibile perché tardiva. Riguardo poi all’eccezione di prescrizione, che restava avulsa dalla questione della tempestività, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale l’ha rigettata, avendo dimostrato l’ RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) che la cartella era stata notificata in data 8.10.2014.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE Montefranco
N. 18164/22 R.G.
non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 23 della legge n. 689/1981 e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 cit. anche alle censure che investivano la prescrizione, riconducibili all’opposizio ne ex art. 615 c.p.c.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l’eccezione di prescrizione in forza di documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE solo in grado d’appello, e dunque a decadenza già maturata.
2.1 -Anzitutto, occorre rilevare che la questione dell’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo , per come delineata dalla nota Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, è preclusa dal giudicato interno esplicito formatosi sul punto, giacché la relativa espressa statuizione del Tribunale non è stata impugnata da alcuno. Pertanto, quanto sostenuto in memoria, in proposito, risulta del tutto superfluo ai fini dell’economia della decisione .
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato.
La declaratoria di inammissibilità del Tribunale ha sostanzialmente investito la (sola) funzione recuperatoria dell’opposizione, in relazione sia alla pretesa mancata notifica del verbale di accertamento della violazione, sia ai vizi formali
del procedimento, derivanti dalla pretesa mancata notifica della cartella (v.
Cass., Sez. Un., n. 22080/2017).
Per il resto, il giudice d’appello ha valutato nel merito la censura sulla prescrizione, che costituisce motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettandola perché l’RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato di aver regolarmente notificato la cartella. Pertanto, è evidente che l’errore denunciato sia insussistente.
4.1 -Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente assume che la documentazione sulla notifica della cartella sia stata prodotta da RAGIONE_SOCIALE solo in grado d’appello, ma la sentenza gravata afferma che essa è stata prodotta in primo grado. Già solo una simile discrasia rende il motivo inammissibile, perché -ove si tratti di svista -il ricorrente avrebbe dovuto denunciare l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. , dinanzi allo stesso giudice d’appello ; in ogni caso, il ricorrente non indica esattamente quando la documentazione sarebbe stata prodotta in giudizio, sicché il mezzo difetta anche di autosufficienza , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
5.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
N. 18164/22 R.G.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno