Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29961 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 29961 Anno 2023
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
SENTENZA
sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO tra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale, depositata in una con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e difende
– convenuto-
promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG NUMERO_DOCUMENTO, depositata il 24/04/2023 ed assegnato a questa Sezione con decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 29 maggio 2023.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME;
Uditi gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO per il RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio RAGIONE_SOCIALEa c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l’acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 107/2015.
Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio RAGIONE_SOCIALEa menzionata Carta Docente e rimarcava come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui « i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale » e dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, secondo cui « ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua », mentre l’art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell’accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all’istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l’esercizio del diritto.
Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i « principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ».
Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo « diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ‘Carta elettronica’ …. di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 », con condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione del totale importo di euro 1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, « al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. ».
Nella resistenza del convenuto RAGIONE_SOCIALE, il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla RAGIONE_SOCIALE, necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
-se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa supplenza nel singolo anno scolastico;
-se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
-se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
-se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all’esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
-se i diritti del docente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l’enunciazione dei principi di diritto.
Fissata udienza pubblica, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
-sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua , le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del ‘se’ e del ‘come’ le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti
all’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
-la natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione va esclusa per espressa indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento;
-l’obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta;
-la rimozione RAGIONE_SOCIALE‘effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
-il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l’anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale RAGIONE_SOCIALEa Carta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, nei termini di cui si darà miglior conto in prosieguo e quindi, udita la requisitoria anche orale del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, hanno proceduto a discussione orale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La partecipazione RAGIONE_SOCIALEe parti al giudizio davanti alla RAGIONE_SOCIALE -l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica.
l’art. 363 -bis , co. 4, prevede che « la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378 ».
1.1 nel caso di specie è accaduto che la Cancelleria del Tribunale di Taranto abbia comunicato alle parti l’ordinanza con cui il giudice di
primo grado aveva rimesso a questa RAGIONE_SOCIALE la questione pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 -bis c.p.c.
Successivamente, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con decreto del 29 maggio 2023, ha assegnato il procedimento a questa Sezione per la fissazione in pubblica udienza, come da previsione del codice di rito.
L’avvenuta fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica non è stata comunicata dalla Cancelleria a nessuna RAGIONE_SOCIALEe due parti.
Peraltro, mentre la parte privata ha depositato sua sponte un atto ‘di visibilità’ ed ha poi proceduto a depositare la memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c. nel rispetto del termine di dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nei termini.
Dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie, la Cancelleria ha provveduto a comunicare ad entrambe le parti la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica e il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva fuori termine, chiedendo in via principale che tale memoria fosse da considerare tempestiva e in via subordinata che fosse concesso rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione.
1.2 Deve quindi definirsi l’assetto giuridico RAGIONE_SOCIALEa fase processuale in esame.
L’art. 363 -bis c.p.c. si limita a fare riferimento, come si è detto, al diritto RAGIONE_SOCIALEe parti ‘costituite’ di depositare memorie nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.
L’assenza di una disciplina esplicita che regoli con esattezza tutti i passaggi procedurali permette di formulare due ipotesi di fondo.
La prima – muovendo dalla premessa che quella di rinvio ex art. 363bis costituisce una fase particolare davanti alla RAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALE finalizzata a fissare i principi di diritto destinati a regolare la res controversa è che la partecipazione in sede di legittimità sia rimessa all’iniziativa RAGIONE_SOCIALEe parti, una volta che esse siano state notiziate, come pacificamente è avvenuto a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria del Tribunale di Taranto, RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento.
Nella logica di questa ipotesi, il termine di parti ‘costituite’ andrebbe riferito alla autonoma ‘costituzione’ di esse nell’ambito del giudizio di legittimità e nessuna comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione in pubblica udienza sarebbe dovuta, a meno che una RAGIONE_SOCIALEe parti avesse provveduto a depositare un atto idoneo a manifestare l’intento di svolgere attivamente difese presso la RAGIONE_SOCIALE.
L’ipotesi non può essere avallata e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma di rito da assumere è altra.
Orientano in tal senso intanto più dati normativi.
Infatti, nel contesto RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 363bis c.p.c., il termine di parti ‘costituite’ è già utilizzato al primo comma, quando si fa riferimento alla previa sottoposizione al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEa questione da rinviare presso la S.C. ed è indubbio che parti ‘costituite’, in quel giudizio, non possano che essere le parti RAGIONE_SOCIALEa fase di merito.
Il che porta all’evidente considerazione per cui non può pensarsi che nel contesto del medesimo articolo la stessa dizione sia utilizzata con due significati diversi.
L’altro dato normativo è che di parti ‘costituite’ in senso proprio e tecnico, il codice di rito parla con riferimento al giudizio di merito: è ben vero che, per assimilazione e sovrapponibilità degli incombenti, anche per il giudizio di legittimità la prassi non disconosce un uso del medesimo termine.
Ma evidentemente, nel momento in cui si deve risolvere un dato interpretativo in cui si debba appunto attribuire un certo significato a quella dizione, è inevitabile fare riferimento preferenziale al suo significato proprio e tecnico.
Infine, è vero che nel caso simile, espressamente regolato dall’art. 47, u.c., c.p.c., del regolamento di competenza d’ufficio, la partecipazione al giudizio di cassazione presuppone un’iniziativa RAGIONE_SOCIALEe parti che possono depositare memorie difensive presso la
S.C., ma la norma prevede che ciò avvenga entro un termine che decorre dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del giudice del merito.
Viceversa, nel procedimento ex art. 363bis c.p.c. il termine decorre a ritroso dalla data RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica e sarebbe evidentemente anomalo che un termine avesse decorrenza da una data non comunicata alle parti ed a loro non nota.
Oltre a tutto ciò, si deve osservare come il rinvio pregiudiziale costituisca fase incidentale, da svolgere in sede di legittimità, del giudizio di merito, finalizzata a fissare con effetto vincolante in quel processo i principi di diritto che regolano la fattispecie.
Ne deriva il coinvolgimento ex lege in essa RAGIONE_SOCIALEe parti di quel giudizio, senza necessità di altri incombenti e la naturale esigenza che esse siano direttamente avvisate RAGIONE_SOCIALEa trattazione in udienza pubblica.
Vale a dire che le parti ‘costituite’ nel giudizio di merito e dunque non contumaci non devono ‘costituirsi’ nel giudizio di rinvio pregiudiziale presso la S.C., perché sono già da considerare partecipi a tutti gli effetti di esso e quindi naturalmente esse sono destinatarie RAGIONE_SOCIALE‘avviso di quando debba avvenire la trattazione in udienza pubblica.
1.3 La Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa S.C. deve, quindi, dare comunicazione alle parti, sulla base dei dati risultanti dal giudizio di merito da essa acquisito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 -bis , co. 2, disp. att. c.p.c., sia del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sia RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, nei termini di cui all’art. 377, co. 2., c.p.c. ed al fine di consentire le conseguenti difese nei termini e con le modalità di cui all’art. 378 c.p.c.
1.4 Nel caso di specie, la comunicazione tempestiva non vi è stata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, depositato memoria senza il rispetto dei termini ed avrebbe maturato il diritto ad un rinvio ad altra udienza.
Tuttavia, il RAGIONE_SOCIALE stesso ha subordinato l’ottenimento di tale rinvio al fatto che la memoria da esso depositata non fosse da considerare utilizzabile.
I difensori del ricorrente, all’udienza di discussione, hanno esplicitamente manifestato di non voler frapporre obiezioni rispetto alla possibilità di procedere ad immediata discussione sulla base RAGIONE_SOCIALEe difese quali sviluppate in atti anche dalla controparte ed anche il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha aderito.
Ciò rende evidente il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante e produce l’effetto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, co. 3, c.p.c., di sanare ogni difformità verificatasi nella conduzione del processo.
La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.
Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto sostanziale sottoposte.
La formazione e l’aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
L’istituto RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente va inserito nel contesto del sistema RAGIONE_SOCIALEa formazione degli insegnanti scolastici.
L’art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che « l’aggiornamento è un diritto -dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento RAGIONE_SOCIALEe conoscenze allo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento RAGIONE_SOCIALEa preparazione didattica; come partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE e alla innovazione didattico-pedagogica ».
Coerentemente, secondo l’art. 63 del CCNL di comparto, « la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo RAGIONE_SOCIALEe
risorse umane »; la disposizione aggiunge altresì che « l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio » e che tale formazione si realizza « anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale »; precisandosi poi ancora, al comma 2, l’impegno a realizzare « una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento RAGIONE_SOCIALEe competenze richieste dal ruolo ».
L’art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che « la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe proprie professionalità ».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l’esigenza di formazione RAGIONE_SOCIALE‘intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l’erogazione del servizio scolastico.
(segue): la L. 107/2015.
L’indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L’art. 1, co. 124 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 107/2015, stabilisce che « nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale » ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all’art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che « le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base RAGIONE_SOCIALEe priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, sentite le RAGIONE_SOCIALE ».
(segue): la Carta Docente.
5. È nell’ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l’istituto RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, prevedendo, all’art. 1, co. 121, che « al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, RAGIONE_SOCIALE‘importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il RAGIONE_SOCIALE, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano
triennale RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa RAGIONE_SOCIALEe scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 » ed aggiungendo che « la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ».
Un dato – onde evitare equivoci – va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello RAGIONE_SOCIALEe dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
Il riferimento ai software , ma soprattutto agli hardware , potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano RAGIONE_SOCIALE‘uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
Conclusione che non è contraddetta dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co. 3, d.l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui « in corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche in presenza a seguito RAGIONE_SOCIALE’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 2015, n. 107 ».
Infatti -essendo da escludere che chi non fosse beneficiario RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi -non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.
Anche l’utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento RAGIONE_SOCIALEe conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.
5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l’attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell’importo di 500 euro in una misura ‘annua’ e per ‘anno scolastico’ evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest’ultima.
D’altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all’art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis , sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso « per l’anno 2023 » ai « docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall’ incipit RAGIONE_SOCIALEa norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a « sostenere la formazione continua dei docenti », ma vi si affianca l’aggiunta del fine di « valorizzarne le competenze professionali », il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l’incremento di professionalità del personale e RAGIONE_SOCIALEa didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad « iniziative coerenti » con il
Piano Triennale RAGIONE_SOCIALE‘Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione RAGIONE_SOCIALEe priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi RAGIONE_SOCIALEa programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del RAGIONE_SOCIALE, ad individuare ‘annualmente’ (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica ‘annua’ esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse del servizio scolastico.
L’intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato – in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano – miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
La scelta – lo si dice per esemplificare – avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno RAGIONE_SOCIALEa formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant’altro.
L’impostazione RAGIONE_SOCIALEa norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l’interesse ultimo all’educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio
scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l’istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. ‘educatori’).
5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata RAGIONE_SOCIALE‘impegno didattico.
La Carta, infatti – rileva il collegio non esaurisce l’ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui – in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto – eventuali carenze nelle iniziative del RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro su tale diverso piano.
Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -riepilogati nello storico di lite – riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall’ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
Il piano lavoristico.
6. La destinazione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio RAGIONE_SOCIALEa Carta RAGIONE_SOCIALE attenga all’ambito RAGIONE_SOCIALEe ‘condizioni di impiego’ (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un « lavoro identico o simile » e quindi di comparabilità (punti 4143), la clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non
discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa cura RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’ ‘anno scolastico’ non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere RAGIONE_SOCIALEa scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica ‘annua’.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L’indagine va allora indirizzata verso la RAGIONE_SOCIALE di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l’obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l’anno svolge meno giornate di lavoro,
calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
Come si desume dall’Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d’ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull’intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua’ su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l’O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base RAGIONE_SOCIALEa « progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica » e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un’assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 -art. 8, co. 2 -per l’a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l’abbiano svolta per una parte RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico.
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell’ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base RAGIONE_SOCIALEa scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time , deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo « qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili » ( ex plurimis , Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un’estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica RAGIONE_SOCIALEe scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno,
con la Carta Docente, alla didattica ‘annua’, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente – sopra riepilogati nello storico di lite – ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l’idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento RAGIONE_SOCIALE‘anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso RAGIONE_SOCIALE”annualità’ di una ‘didattica’.
Semmai – ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede – il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente in caso di supplenze ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘appena citato art. 4, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che « alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo ».
Il richiamo all’ ‘annualità’ RAGIONE_SOCIALEa supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che « alla copertura RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche », ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l’obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano RAGIONE_SOCIALEa ‘didattica annua’ non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didatticotemporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L’adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L’art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, NOME COGNOME , quest’ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, COGNOME ; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, all’esclusione dei lavoratori precari – qui nei termini di cui si è detto – dal beneficio.
In altre parole, l’art. 1, co. 121 RAGIONE_SOCIALEa L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima ‘discriminazione’ nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente ‘comparabile’ con altri lavoratori ‘avvantaggiati’, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter « incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione » (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono « le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento », a vedere « naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEe spese costituzionalmente necessarie » e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016).
Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEe persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, COGNOME e altri contro Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999, COGNOME, COGNOME, COGNOME contro Francia; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, COGNOME , punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, COGNOME ).
8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, « tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali
poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili » (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE .
L’estensione RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale rilevanza rispetto al giudizio a quo.
Il tema RAGIONE_SOCIALE‘estensione ai supplenti del beneficio RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come « oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche » ad usufruire del beneficio RAGIONE_SOCIALEa carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il RAGIONE_SOCIALE in forza di « plurimi contratti annuali o fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche » indicando, per l’anno scolastico 20162017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l’anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l’anno scolastico 2018 -2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019.
Ciò è dunque quanto oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
Si tratta quindi RAGIONE_SOCIALEe tipologie di incarichi di cui all’art. 4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124/1999.
È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all’anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto ‘fino alla nomina RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto’ (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea.
Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell’annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche e che fra quel primo contratto e
quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l’anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l’art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua stessa stipula.
Quindi, quanto si è detto rispetto all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all’ an debeatur , il giudizio a quo .
9.2 L’ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
Il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all’assenza di pronunce RAGIONE_SOCIALEa S.C. che risolvano la questione « in tutti i profili dianzi evidenziati », ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia « rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di merito ».
9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
L’art. 363 -bis , comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che:
«1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi ».
Proposta la questione è stabilito quindi che « il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione per la mancanza di una o più RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui al primo comma » (comma 3).
9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare « necessaria alla definizione anche parziale del giudizio » (art. 363bis , co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall’ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere « vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione » (art. 363bis , u.c.).
9.5 Muovendo dalla disposizione processuale, può rilevarsi che, qualora il AVV_NOTAIO dichiari l’inammissibilità, il procedimento è precluso ed il giudizio di merito deve proseguire senza l’ausilio RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione pregiudiziale.
Tuttavia, mentre nel caso di inammissibilità il codice di rito ne prevede appunto la declaratoria, nel caso inverso prevede che il AVV_NOTAIO procede alla ‘assegnazione’ alle Sezioni Unite o alla sezione semplice.
Quindi non vi è una pronuncia espressa sull’ammissibilità, ma una assegnazione al collegio decidente ed è proprio il dato semantico ed il significato tecnico dei termini a delineare con chiarezza la fisionomia processuale.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO serve indubbiamente ad assicurare un filtro uniforme, attraverso una valutazione di rilievo esclusivamente procedimentale.
I profili che valuta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non sono però giuridicamente omogenei.
In particolare, la valutazione sulle ‘gravi difficoltà interpretative’ (n. 2) e sulla suscettibilità RAGIONE_SOCIALEa questione ‘di porsi in numerosi giudizi’ (n. 3) hanno carattere sostanzialmente ordinatorio.
Ne deriva che, rispetto a tali aspetti, il collegio cui la questione sia ‘assegnata’ non ha alcuna possibilità di interloquire, potendo al più, se il principio di diritto risultasse già esistente, procedere a riaffermarlo, senza poter ritenere l’inammissibilità del procedimento.
L’ ‘assegnazione’, da questo punto di vista, è irreversibile, così come si è visto essere la pronuncia di inammissibilità del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Carattere diverso ha invece il requisito del trattarsi di questione « necessaria » alla definizione del giudizio a quo e poi «vincolante» rispetto ad esso.
Tali requisiti inevitabilmente interferiscono con la potestà giurisdizionale del collegio assegnatario, che, essendo chiamato a definire una questione munita di tali caratteristiche e sulla base di un raffronto con quel giudizio (v. l’espressa ed autonoma previsione di trasmissione degli atti del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, di cui all’art. 137 -bis , disp. att. c.p.c.), deve inevitabilmente adeguare il proprio giudizio alla causa petendi ed al petitum in concreto dispiegati, stante il fatto che la fase di rinvio pregiudiziale costituisce, per così dire, una ‘costola’ destinata alla fissazione anticipata dei profili di diritto.
Anzi, con previsione parimenti significativa, l’art. 363 -bis c.p.c. stabilisce espressamente – al n. 1 del primo comma – che la ‘questione’ sia rilevante nel giudizio a quo , ma anche che proprio tale ‘questione’ – v. il n. 3 di quello stesso primo comma – e non altre cui liberamente si estenda la cognizione RAGIONE_SOCIALEa S.C., sia ‘suscettibile di porsi in numerosi giudizi’.
9.6 Il collegio ritiene pertanto che il provvedimento del AVV_NOTAIO – da assumere in termini assai brevi nonostante la
assoluta complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni che possono essere sollevate, di cui il caso di specie è piena esemplificazione – sia da intendere come di natura delibatoria rispetto al requisito RAGIONE_SOCIALEa rilevanza.
Non a caso, del resto, esso sfocia in una ‘assegnazione’, ovverosia in una forma tecnica significativamente meno forte anche di quel ‘disporre’ che caratterizza l’avvio alle Sezioni Unite di cui all’art. 374, co. 2, c.p.c.
Quella che si instaura tra tale provvedimento e il successivo vaglio del collegio è dunque, da questo punto di vista, una relazione di affinamento progressivo -proprio di un procedere per gradi nell’approccio ai temi più complessi –RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere.
Spetta quindi al collegio individuare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche oggetto di causa e definire in ragione di esse i principi sollecitati dal giudizio di riferimento.
In proposito il richiamo, trattandosi di fase non impugnatoria, non può che andare alla causa petendi ed al petitum su cui si è incardinato il giudizio di merito, di cui il presente procedimento costituisce parentesi di legittimità e rispetto al quale devono esprimersi i principi per esso vincolanti.
9.7 Il tema presenta peraltro ulteriori tratti di complessità.
Infatti, il principio di diritto può essere formulato con diversi gradi di specificità/genericità o di astrattezza/concretezza.
Se, infatti, si manifesti l’esistenza di una regola generale in cui il caso concreto sia ricompreso, il principio ben potrebbe essere calibrato su di essa, così fornendo il metro giuridico anche per casi diversi.
Non si tratta tuttavia di scelte vincolate, perché un principio di diritto resta tale anche se espresso in modo da accogliere soltanto l’ambito RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche rilevanti nel giudizio a quo .
La scelta, anche da questo punto di vista, è inevitabilmente del collegio che è tenuto, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione, a fornire tutti i
principi utili a definire il giudizio a quo , ma non necessariamente a RAGIONE_SOCIALEre un principio onnicomprensivo rispetto ad altre ipotesi.
Così come è facoltativo lo spingersi ad affermare il principio di diritto nei casi di cui all’art. 363, co. 3, c.p.c., in cui la regola strutturalmente non serve a definire il giudizio tra le parti, analogamente anche il collegio del rinvio pregiudiziale deve poter valutare fino a che grado di astrattezza portare la propria pronuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 -bis , c.p.c., senza regole predeterminate, ma con l’uso volta a volta accorto RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità rispetto al connotarsi RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche collaterali a quelle strettamente indotte dal giudizio a quo .
Il principio di diritto sulla spettanza RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente.
10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.
Il tema RAGIONE_SOCIALEe supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l’ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro prevede che è « nella misura del possibile » che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo
determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l’articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e RAGIONE_SOCIALE‘incidenza di esso sulla didattica; oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata , esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo , e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all’eventuale sorgere RAGIONE_SOCIALEo specifico contenzioso, resta fuori dall’ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica ‘annuale’, di cui all’art. 4, co. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio RAGIONE_SOCIALEa figura tipica dei contratti fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe ‘ore’ svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l’intera durata del periodo, diciotto ore o più.
La natura del diritto e RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni.
11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa
sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del AVV_NOTAIO, su cui va portata l’attenzione. (segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato.
Deve muoversi intanto dalla struttura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all’attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web , attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l’iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l’esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all’acquisto, all’esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE o, meglio, di chi (v. RAGIONE_SOCIALE) provvede per esso alla liquidazione.
12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non porti a discostare la stessa da un’obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
La norma primaria fa riferimento all’ « acquisto » di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal RAGIONE_SOCIALE o da chi per lui.
L’operazione ha nella sostanza l’effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l’importo necessario a pagare l’acquisto da lui eseguito presso l’esercente e dunque è finalizzata all’ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il RAGIONE_SOCIALE o chi per lui) mette a disposizione nell’interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione telematica, ciò cui mira l’obbligazione è comunque l’ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione in esame.
12.2 L’intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che « la Carta non è più fruibile » e quindi si realizza l’estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento RAGIONE_SOCIALEa fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un’esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell’anno di riferimento, l’esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull’anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus .
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua – lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere RAGIONE_SOCIALEa coerenza di sistema – ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
(segue): la natura retributiva o meno.
13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema RAGIONE_SOCIALEa natura ‘retributiva’ o ‘riparatoria’ su cui fa leva l’ordinanza di rimessione.
Già la legge esclude che l’accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le
modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis , con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
L’azione di adempimento.
Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo , è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente.
Secondo principi generalissimi del diritto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, il diritto all’adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l’interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l’impossibilità di quell’adempimento o il venir meno di quell’interesse convertono il diritto all’adempimento in diritto al risarcimento del danno.
(segue) la possibilità di adempimento.
15. Iniziando dal tema RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti ‘annuali’ (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare -almeno in oggi – anche rispetto a periodi pregressi.
Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l’accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore « che questi dia accesso al portale » agli aventi diritto « al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto ».
(segue) la persistenza degli interessi a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione ‘di scopo’.
16. Nel valutare il tema RAGIONE_SOCIALE‘interesse rispetto all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura ‘continua’ del diritto -dovere alla formazione ed aggiornamento ed all’inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all’ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione RAGIONE_SOCIALEa persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l’interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘insegnante nel sistema educativo giustifica anche l’attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l’attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l’anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l’attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione ‘di scopo’.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di ‘cessazione’ va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione RAGIONE_SOCIALEa supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra -a fini argomentativi -il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l’art. 15 di tale d.l. consente l’accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione RAGIONE_SOCIALEa supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l’effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l’estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l’effetto estintivo non all’ultimarsi RAGIONE_SOCIALEa supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione RAGIONE_SOCIALEe utilità conseguenti all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo .
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l’azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio RAGIONE_SOCIALEo specifico bonus in esame.
L’esito finale, tra l’altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall’odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ove si afferma che la rimozione RAGIONE_SOCIALEa discriminazione è da assicurare riconoscendo « il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità ».
Il principio di diritto qui inevitabilmente – lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 – va esteso oltre l’ambito del giudizio a quo , in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali RAGIONE_SOCIALE‘assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.
(segue): le condizioni di cui al DPCM.
17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune RAGIONE_SOCIALEe
regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.
17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo RAGIONE_SOCIALE‘omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un’autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l’esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il RAGIONE_SOCIALE nega l’esistenza di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale RAGIONE_SOCIALEa Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
L’azione di risarcimento.
18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.
Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del RAGIONE_SOCIALE all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione attraverso l’attribuzione di 500,00 euro « tramite la Carta Elettronica » (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al
risarcimento – indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l’unica azione è quella risarcitoria.
Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia su di esso.
Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all’attribuzione in forma specifica con l’azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. anche quell’ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la
Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia definizione dei principi di diritto.
18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l’acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance s formative e di una possibile menomazione non patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
La prescrizione: misura del periodo.
Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve ‘pagarsi’.
Quanto al punto – in sé più delicato – RAGIONE_SOCIALEa periodicità, quale tratto qualificante per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui « criterio informatore RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un’unica causa », sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce « l’unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa » (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento ‘di scopo’ di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal RAGIONE_SOCIALE ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D’altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall’assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l’applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
19.1 La prescrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato in attuazione di direttive eurounitarie dall’art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.
(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un’applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, RAGIONE_SOCIALEa norma eurounitaria RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato all’Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza RAGIONE_SOCIALEa norma eurounitaria e che, di converso, la RAGIONE_SOCIALE era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell’efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, RAGIONE_SOCIALE , punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall’eventualmente successivo momento in cui, per l’annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l’estinzione del diritto verificatasi per l’inerzia del titolare nel rivendicare l’adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine RAGIONE_SOCIALEe attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al RAGIONE_SOCIALE.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa L . n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema RAGIONE_SOCIALEe docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore RAGIONE_SOCIALEa Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe azioni risarcitorie per mancata attribuzione RAGIONE_SOCIALEa Carta Docente, stante la natura contrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data RAGIONE_SOCIALEa loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023.