SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 618 2025 – N. R.G. 00000629 2025 DEPOSITO MINUTA 09 07 2025 PUBBLICAZIONE 09 07 2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa NOME COGNOME all udienza del 9 luglio 2025, ‘ all’esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 629/25 R.G. promossa da
e
(Avv. NOME NOMECOGNOME
CONTRO
(dott.sse NOME COGNOME e NOME COGNOME)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l’art. 429 c.p.c., l’art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonchØ i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l’accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato le ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, quanto alla , 2020/21-2021/22, quanto alla .
Le ricorrenti, nel dare atto di aver lavorato per il con contratti a tempo determinato negli a.s. anni scolastici 2018/19, quanto alla , e 2020/21-2021/22, quanto alla , riferivano di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Le ricorrenti lamentavano quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la ‘carta elettronica del docente’ non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle ‘condizioni di impiego’ per le quali è sancita l’uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poichØ solo per il personale docente di ruolo Ł prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
Il , nell’eccepire la prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all’udienza odierna all’esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell’art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui ‘al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali Ł istituita la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchØ per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito imponibile’.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, Ł stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell’individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall’atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all’art. 3 che la platea Ł composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari». Sulla questione relativa all’esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si Ł pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, Ł stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi ‘un sistema di formazione ‘a doppia trazione’: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione Ł obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Si tratta di un sistema che ‘collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di piø, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Ciò determina un contrasto ‘con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinchØ sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da ‘un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale Ł tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che ‘il diritto -dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso…Del resto, l’insostenibilità dell’assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa Ł erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere piø limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora piø chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all’art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche ‘i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati’, per cui ‘vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss. l. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti Ł ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento ‘pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio’ (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi Ł dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal chØ si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo’ (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla materia si Ł pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che ‘la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500,00 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali’, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le ‘condizioni di impiego’ ai sensi della clausola 4, punto 1, perchØ viene ‘versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale Ł obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il (così, C.G.E., causa C 450/21).
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che ‘la nozione di ‘ragioni oggettive’ richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine’. E si tratta di elementi che ‘possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro’, dovendosi invece escludere che rilevi la ‘mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto’ perché ciò pregiudicherebbe ‘gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato’ (così, C.G.E., causa C 450/21).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle ‘condizioni di impiego’, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l’aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l’art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della ‘Carta Elettronica del docente’ anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Peraltro, nella situazione in esame, non Ł contestato che le ricorrenti siano attualmente inserite nel sistema scolastico nei termini di cui alla pronuncia della Suprema Corte n. 26691/23.
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l’eccezione di prescrizione sollevata dal .
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benchØ non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l’art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato ‘Importo della carta’ dispone quanto segue: ‘1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500
annui utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L’importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all’esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l’importo della Carta, nei limiti dell’importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione’.
Dalla lettura della norma risulta evidente che l’importo di € 500,00 viene reso disponibile all’inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed Ł utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l’anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell’importo di € 500,00).
Ciò significa che l’importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per ‘tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’.
L’art. 2935 c.c. stabilisce che ‘la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere’ con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che ‘l’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui Ł sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, Ł decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non piø iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico’ (così, Cass. civ. 29961/23).
Tenuto conto delle annualità richieste e delle diffide in atti (ricevute dal il 28.3.2023 per la posizione della ed il 10.6.2023 per la posizione della , nessuna prescrizione risulta maturata.
In conclusione, il
va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto in motivazione (anni scolastici 2018/19, quanto alla , 2020/21-2021/22, quanto alla
), bensì ad erogare alle ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente dell’art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 ‘le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate’, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/15.
In relazione a quest’ultimo aspetto, è poi evidente che il avrà facoltà di eseguire controlli a campione per verificare che l’utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall’art. 1, comma 121, l. 107/15.
Va pure precisato che l’importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 Ł chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell’anno di erogazione ma in quello successivo.
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l’intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione.
La liquidazione per l’intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.400,00, incrementato di € 200,00 per ogni ulteriore ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 629/25 R.G.:
1)dichiara il diritto di e al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l’effetto condanna il
in persona del pro tempore, a mettere a disposizione delle medesime la carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella
misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il
in persona del pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, dichiarando compensato l’ulteriore 50%.
Bergamo, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa NOME COGNOME