SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 78 2026 – N. R.G. 00000400 2025 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Composta da:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
PRESIDENTE CONSIGLIERA Rel. CONSIGLIERE
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell’art. 436 bis c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta al n. 400/2025 R.G.L. promossa da:
, residente in Torino, INDIRIZZO, rappresentata e difesa per procura in atti dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, INDIRIZZO
APPELLANTE
CONTRO
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
come da ricorso depositato il 25.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra
ha chiamato in giudizio il
davanti al Tribunale di Torino esponendo di essere docente assunta a tempo determinato e di non avere fruito dell’erogazione della somma di euro 500 annui di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 e DPCM 23.09.2015, finalizzati all’acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), in quanto assunta a tempo determinato; ha affermato l’illegittimità dell’esclusione del personale docente non di ruolo dai destinatari del suddetto beneficio, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva UE 1999/70, ed ha pertanto chiesto l’accertamento del proprio diritto alla ‘carta del docente’ per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del alla corresponsione del relativo importo, pari ad euro 1.000.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.7.2025 parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la domanda di pagamento della carta docenti all’anno scolastico 2024/2025, per il quale era assegnataria di una supplenza al 30 giugno e il convenuto ha aderito a tale richiesta. Il Tribunale ha autorizzato l’estensione della domanda attorea (v. verbale di udienza e punto 8 della sentenza).
Con sentenza n. 1888/2025 pubblicata il 16.7.2025, il Tribunale, accertato il diritto della ricorrente ad usufruire, con riferimento agli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, ha condannato il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, ed ha condannato il a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 516,00 (specificando che la liquidazione era effettuata in misura prossima ai parametri minimi dello scaglione applicabile in considerazione della serialità del contenzioso), oltre 15% per rimborso spese generali, oltre 15% ex art. 4, comma 1-bis DM n. 55/2014, CPA e IVA come per legge, ed oltre ad euro 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sig.ra propone appello in relazione alle spese liquidate dal Tribunale, dolendosi della quantificazione delle stesse avvenuta nella metà dei minimi della tariffa, in violazione dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 e del principio di inderogabilità dei minimi previsti dalle tabelle.
Il appellato è rimasto contumace .
La causa è stata discussa all’odierna udienza.
L’appello è manifestamente fondato.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 ‘ Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento ‘.
I valori minimi sono inderogabili (cfr. Cass. 14146/2025, Cass. 24993/2023).
Del resto, come evidenziato dall’appellante, il Tribunale non ha inteso liquidare le spese di lite al di sotto dei minimi previsti dal D.M. 55/2014 (v. punto 10 sentenza: ‘ le spese di lite
seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in misura prossima ai parametri minimi dello scaglione di valore attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione ‘), ma ha verosimilmente tenuto conto del valore iniziale della domanda (euro 1.000,00), senza avvedersi, per mera svista (comprovata dal citato punto 10 della motivazione), che, a seguito dell’estensione della domanda all’a.s. 2024/2025 (accettata dal convenuto ed autorizzata dal Tribunale), lo scaglione applicabile non era quello relativo alle cause di valore fino a euro 1.100 (che prevede, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, l’importo complessivo di euro 516), bensì (ammontando la carta docente per i complessivi tre anni scolastici ad euro 1.500) lo scaglione relativo alle cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
Le spese determinate in base ai valori minimi previsti da detto scaglione sono pari a complessivi euro 1.029,50 (euro 444,00 per la fase di studio, euro 212,50 per la fase introduttiva ed euro 373,00 per la fase decisionale).
Le spese del primo grado devono pertanto essere così rideterminate.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando il valore minimo (trattandosi di questione relativa esclusivamente alla liquidazione delle spese di lite) previsto per le cause di appello comprese nella fascia fino a euro 1.100 (essendo il valore della causa pari alla differenza tra le spese spettanti per il giudizio di primo grado – euro 1.183,92, tenuto conto dell’aumento ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 – e quelle liquidate dal Tribunale – euro 593,40, tenuto conto dell’aumento ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 – e pertanto pari a euro 590,52), esclusa la fase istruttoria non esperita, oltre all’aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, da riconoscere nella misura del 15% tenuto conto del limitato numero dei collegamenti ipertestuali contenuti nell’atto difensivo.
P . Q . M .
Visto l’art. 437 c.p.c., in accoglimento dell’appello, condanna il a rimborsare all’appellante le spese del primo grado, liquidate in euro 1.029,50 oltre alla maggiorazione del 15% ex art. 1 comma 1 bis DM 55/2014, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore; condanna il a rimborsare all’appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 700, oltre alla maggiorazione del 15% ex art. 1 comma 1 bis DM 55/2014, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, e rimborso del contributo unificato, con
distrazione in favore del difensore. Così deciso all’udienza del 19.2.2026 LA CONSIGLIERA AVV_NOTAIO
LA PRESIDENTE
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME