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Carta del docente ai precari: la sentenza di Bergamo

Con la sentenza del 9 luglio 2025 (N. R.G. 877/25), il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche per gli insegnanti precari. La decisione stabilisce che escludere i docenti con contratto a tempo determinato dal bonus di 500€ per la formazione costituisce una discriminazione illegittima, in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. Il Ministero è stato condannato a erogare il beneficio per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.

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Pubblicato il 11 luglio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Carta del docente estesa ai precari: una vittoria contro la discriminazione

Il Tribunale di Bergamo ha emesso una sentenza fondamentale che estende il diritto alla Carta del docente anche agli insegnanti con contratto a tempo determinato. Questa decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, sia a livello nazionale che europeo, che considera discriminatoria l’esclusione dei docenti precari da questo importante strumento di aggiornamento professionale. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni.

Il Fatto: la richiesta di un insegnante precario

Un docente, assunto con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, ha presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Bergamo. L’insegnante lamentava di non aver potuto usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, noto come Carta del docente, previsto dalla Legge 107/2015 per l’acquisto di beni e servizi formativi.

La difesa del docente si basava sulla violazione del principio di non discriminazione, richiamando una cruciale sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-450/21), secondo cui la normativa italiana, precludendo l’accesso al bonus ai docenti precari, era incompatibile con il diritto eurounitario.

L’amministrazione convenuta si era opposta, sostenendo che il bonus non fosse una retribuzione, ma uno strumento legato alla formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei soli docenti di ruolo, giustificando così il trattamento differenziato.

La decisione del Tribunale e il diritto alla Carta del docente

Il Giudice del Lavoro di Bergamo ha accolto integralmente il ricorso. Ha dichiarato il diritto del docente a ricevere il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio.

Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l’amministrazione non a un pagamento diretto della somma, ma a emettere e accreditare la Carta (o uno strumento equipollente) per un valore di 500 euro per ciascuno degli anni richiesti. Ha inoltre disposto la condanna parziale al pagamento delle spese legali.

La disapplicazione della norma nazionale

Il punto centrale della decisione è la disapplicazione della normativa nazionale (art. 1, comma 121, L. 107/2015) nella parte in cui limita il beneficio ai soli docenti di ruolo. Il giudice ha ritenuto che tale limitazione contrastasse palesemente con la clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, che impone parità di trattamento nelle “condizioni di impiego”.

Le motivazioni

Le motivazioni della sentenza sono solide e si fondano su un’analisi approfondita della giurisprudenza. Il Tribunale ha richiamato due pilastri giuridici:

1. La sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022): L’organo supremo della giustizia amministrativa italiana aveva già definito “discriminatorio” e in contrasto con la Costituzione (artt. 3, 35, 97) un sistema formativo “a doppia trazione”, che impone l’aggiornamento a tutti ma fornisce gli strumenti economici per farlo solo a una parte del personale (quello di ruolo). La formazione, ha sottolineato il Consiglio di Stato, è essenziale per garantire la qualità dell’insegnamento a tutti gli studenti, indipendentemente dal tipo di contratto del docente.

2. La sentenza della Corte di Giustizia UE (C-450/21): La Corte europea ha stabilito che la Carta del docente rientra a pieno titolo nelle “condizioni di impiego”. Pertanto, escludere i lavoratori a tempo determinato da questo beneficio, senza una ragione oggettiva, costituisce una violazione del principio di non discriminazione. La Corte ha specificato che la natura temporanea del rapporto di lavoro non è, di per sé, una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento diverso.

Il Tribunale di Bergamo ha concluso che la formazione e l’aggiornamento sono aspetti essenziali e imprescindibili della funzione docente, sia per il personale di ruolo che per quello precario. Negare gli strumenti per adempiere a questo dovere crea una disparità ingiustificata e danneggia l’intero sistema scolastico.

Le conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bergamo rafforza un principio di equità ormai consolidato: la professionalità e la necessità di formazione non dipendono dalla stabilità del contratto di lavoro. Le implicazioni pratiche sono significative:

* Riconoscimento del diritto: Tutti i docenti precari che hanno prestato servizio negli ultimi anni e non hanno ricevuto la Carta del docente possono agire in giudizio per ottenerne il riconoscimento.
* Obbligo per l’Amministrazione: L’amministrazione scolastica è tenuta a fornire il beneficio, non tramite un pagamento in denaro, ma attraverso l’accredito sulla piattaforma dedicata.
* Principio di parità: La decisione riafferma che la qualità dell’istruzione dipende dalla competenza di tutto il corpo docente. Investire nella formazione dei precari significa investire nel futuro degli studenti e del sistema educativo nel suo complesso.

Un docente precario ha diritto alla Carta del docente?
Sì. Secondo la sentenza del Tribunale di Bergamo, anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto a usufruire del bonus di 500 euro annui per la formazione, poiché escluderli costituisce una discriminazione.

Perché l’esclusione dei docenti precari dalla Carta del docente è considerata discriminatoria?
L’esclusione è discriminatoria perché la formazione professionale è un dovere e un aspetto essenziale della funzione docente per tutto il personale, non solo per quello di ruolo. Negare ai precari gli strumenti economici per aggiornarsi viola il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE).

Cosa ha ordinato il Tribunale al Ministero?
Il Tribunale ha condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente ricorrente la Carta del docente (o uno strumento equipollente) per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio, accreditando la somma di 500 euro per ciascun anno, e a rimborsare parzialmente le spese legali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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