Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36526/2019 proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore ;
– intimato resistente – avverso il decreto del TRIBUNALE DI TRIESTE depositato in data 17/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con decreto reso in data 17/10/2019, il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso con il quale NOME, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino, operante presso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituito presso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘istante in Slovenia, paese nel quale NOME aveva già precedentemente presentato domanda di protezione RAGIONE_SOCIALE, salvo presentarne una successiva dinanzi all’autorità amministrativa italiana;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, il tribunale triestino -ribadita la propria competenza territoriale a decidere sull’impugnazione del provvedimento di trasferimento, attesa la presenza RAGIONE_SOCIALEo straniero in un centro di accoglienza situato nel distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Trieste (competenza territoriale originariamente individuata, dal ricorrente, in capo al Tribunale di Roma che, successivamente, ritenutosi territorialmente incompetente, ha rimesso gli atti al Tribunale di Trieste, dinanzi al quale NOME COGNOME ha riassunto il ricorso) -ha evidenziato come il ricorrente non avesse allegato in modo specifico alcuna carenza di ordine sistemico nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, che doveva considerarsi, pertanto, un ‘paese sicuro’;
avverso il decreto del Tribunale di Trieste, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi al solo deposito di un ‘atto di costituzione’, al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
con ordinanza interlocutoria n. 40886 del 20/12/2021, la Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione
Europea, già sollecitata a pronunciarsi su talune RAGIONE_SOCIALE questioni coinvolte dall’odierno giudizio;
preso atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta pronuncia, in data 30/11/2023, RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea nelle cause riunite C -228/21, C -254/21, C -297/21, C -315/21 e C -328/21 (già richiamate nella già menzionata ordinanza interlocutoria), il ricorso è stato conAVV_NOTAIOo in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio;
considerato che :
con il primo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla competenza, in relazione all’art. 4, co. 1, del d.l. n. 13/2017 (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale a decidere sulla questione devoluta in via di riassunzione dal ricorrente sulla base di un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 3, d.l. n. 13/2017, non conforme a legge e non condivisibile;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come -al di là degli assorbenti profili di inammissibilità connessi alla contestazione avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEo stesso giudice al quale l’istante ha rivolto la propria domanda (sia pure in sede di riassunzione), astenendosi dal proporre regolamento necessario di competenza -la censura in esame debba ritenersi inammissibile per avere il provvedimento impugnato deciso la questione in esame in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, e lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa doglianza avanzata in questa sede non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa;
varrà al riguardo evidenziare come, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, sia idoneo ad integrare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c.,
con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la propria competenza in modo conforme all’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di protezione RAGIONE_SOCIALE, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto RAGIONE_SOCIALEa posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘U.E., di garantire un ricorso effettivo ‘ad ogni persona’, sicché la competenza territoriale a decidere sull’impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio ‘di prossimità’, nella sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione ‘ordinaria’ ovvero ‘straordinaria’ RAGIONE_SOCIALEa medesima (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 35762 del 06/12/2022, Rv. 666294 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021, Rv. 660742 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292 – 01);
rispetto a tale arresto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il
richiamo di precedenti giurisprudenziali o di fonti normative da ritenersi non adeguatamente argomentati, non decisivi o pertinenti;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per omesso esame RAGIONE_SOCIALEa situazione relativa al trattamento dei richiedenti asilo nel paese di prima richiesta, con particolare riferimento agli argomenti sul punto spesi dal ricorrente (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste sostanzialmente omesso di considerare la particolare situazione relativa al trattamento dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo in Slovenia (paese che aveva originariamente dichiarato la propria competenza a prendere in carico la richiesta di protezione RAGIONE_SOCIALE avanzata dall’odierno ricorrente), nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione al riguardo allegata dall’istante, ed analiticamente richiamata in ricorso;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 30 novembre 2023 abbia espressamente affermato (in dispositivo) che; ‘L’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non refoulement al quale il richiedente protezione RAGIONE_SOCIALE sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione RAGIONE_SOCIALE. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiesto, dall’altro, in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione RAGIONE_SOCIALE non dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche;
dunque, nei casi in cui (come quello in esame) lo straniero che invoca il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione RAGIONE_SOCIALE ne faccia espressa menzione (allegandone le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente), il tribunale competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento verso uno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio di una violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedente sarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro se, preliminarmente, non abbia proceduto alla costatazione (‘quando…non constati’) RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione RAGIONE_SOCIALE;
nel caso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato ad affermare (in modo sin troppo laconico) che non ‘sussistono, o sono stati allegati in modo specifico, RAGIONE_SOCIALE carenze di ordine sistemico nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti rispetto alla Slovenia (art. 3, par 2, comma due Reg. (CE) 604/2013), che, indubbiamente, in rapporto ai predetti requisiti, è un paese sicuro’ ( folio 4, rigo 6 ss., del decreto impugnato);
in contrasto con tale apodittica affermazione, l’odierno ricorrente sottolinea di aver espressamente evidenziato, attraverso il ricorso proposto in Tribunale (documento n. 6 richiamato alla pag. 16 del ricorso per cassazione) i contenuti del rapporto Amnesty 2017/2018
sulla Repubblica di Slovenia in cui venivano espressamente evidenziati taluni specifici aspetti di criticità del sistema sloveno di disciplina dei richiedenti asilo e RAGIONE_SOCIALEa protezione RAGIONE_SOCIALE, e di aver espressamente allegato il rilievo di analoghe perplessità manifestate dall’ RAGIONE_SOCIALE (pag. 15 del ricorso);
rispetto a tali spunti documentali e argomentativi (idonei a identificare gli estremi di fatti specifici, di per sé idonei a provocare, ove adeguatamente riscontrati, un sicuro esito RAGIONE_SOCIALEa decisione), il giudice a quo ha totalmente trascurato di procedere ai necessari approfondimenti, al fine di giungere all’eventuale constatazione (o, per converso, all ‘eventuale negazione) di effettive carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione in Slovenia, tali da giustificare la (eventuale) sussistenza del rischio di una violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedente sarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo (inammissibile il primo), dev’essere disposta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione