Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14851/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 5397/2021, pubblicata il 2 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Napoli per sentire accertare, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, l’irripetibilità di un indebito maturato nel periodo compreso fra gennaio 2015 e novembre 2016 sulla sua pensione ai superstiti e a lei contestato nell’aprile 2017.
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2528/2019, ha accolto il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5397/2012, ha dichiarato improcedibile in quanto l’atto di appello non sarebbe stato notificato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata il 3 luglio 2025 l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che ‘Con l’allegata sentenza n. 1580/2024 (pubblicata l’8 maggio 2024) la Corte di appello di Napoli ha infatti revocato, ex art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza in questa sede impugnata’.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr., per un’analoga ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di revocazione e di uno di cassazione contro la stessa sentenza di appello, con previo accoglimento del primo, Cass., Sez. 5, n. 11836 del 6 maggio 2025).
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimata alcuna attività.
Si attesta, altresì, che , in ragione dell’esito della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME