Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8363/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME (pec: EMAIL
e
EMAIL), elettivamente
Oggetto: Fideiussione –
Inammissibilità –
Sopravvenuto difetto di
interesse.
CC 6.06.2024
Ric. n. 8363/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO
F. S. Nitti n. INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n . 3129 del 15 settembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
la Corte d’appello di Napoli con la decisione qui impugnata ha rigettato l’appello principale avverso la sentenza n. 6902/2018 del Tribunale di Napoli; in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rigettandolo per il resto, ha riformato la sentenza di primo grado condannando NOME COGNOME, in qualità di socio fideiussore della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di 276.331,99 (al pagamento della quale era stata già condannata in prime cure ), con l’aggiunta degli interessi moratori anziché di quelli legali; ha, infine, condannato COGNOME NOME al pagamento delle spese del grado nella misura del 70% in favore della RAGIONE_SOCIALE e dichiarato il residuo 30% compensato tra le parti;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
Considerato che
anteriormente all’udienza, con atto del 27 maggio 2024, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver transatto la controversia, chiedendo emettersi declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite;
CC 6.06.2024
Ric. n. 8363/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenut a carenza d’ interesse atteso che anche l’interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione) ma anche al momento della decisione (Cass. Sez. 6 – 5, 08/05/2017 n. 11204; Cass. Sez. 3 – , 31/05/2019 n. 14874).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della