Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16623/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 360/2022, pubblicata il 20 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_SOCIALE di Siracusa le aveva ingiunto di pagare la somma di € 30.926,08 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativi al periodo da gennaio a dicembre 2014.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 864/2020, ha accolto l’opposizione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 360/2022, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME si è difesa con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata il 15 settembre 2025 l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 180/2025 (allegata alla detta memoria), oggetto di impugnazione in sede di legittimità (RG NUMERO_DOCUMENTO/2025), in merito alla domanda di revocazione della sentenza oggetto del presente giudizio, aveva così statuito: ‘(…) Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 864/2020 del 15.10.2021 del Tribunale di Siracusa (avverso cui è stato proposto appello dall’ente previdenziale, dichiarato tardivo con la sentenza oggetto di revocazione) non è mai stata notificata. Ed, infatti, nella nota del 14.3.2022 inviata dall’RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO, procuratore di COGNOME NOME, si legge: ‘ Il sottoscritto Avvocato, premesse le difese in atti, in ossequio alla ordinanza del 8.3.2022, deposita le ricevute telematiche della pec del 12.3.2021 diretta dall’AVV_NOTAIO, rappresentando, per come già fatto in comparsa, che in tale data è stata solo comunicata al collega, essendo la notifica avvenuta in precedenza a mezzo ufficiale giudiziario.
Sulla base di tale nota deve ritenersi che la PEC del 12.3.2021 sia una semplice comunicazione e non una notifica della sentenza n. 864/2020 del Tribunale di Siracusa.(…)’ .
L’RAGIONE_SOCIALE ha precisato che il capo relativo all’accoglimento della domanda di revocazione non era stato oggetto d’impugnazione in sede di legittimità, nel menzionato giudizio RG 13276/2025.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr., per un’analoga ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di revocazione e di uno di cassazione contro la stessa sentenza di appello, con previo accoglimento del primo, Cass., Sez. 5, n. 11836 del 6 maggio 2025).
Le spese di lite del giudizio di legittimità devono essere compensate, attesa la ragione della definizione della lite.
Si attesta, altresì, che, considerato l’esito della controversia, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME