Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12291/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA P.INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME DOTTORI COMMERCIALISTI DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL TRIBUNALE DI NOLA -ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, RAGOSTA NOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE CESSIONARIO DI BANCA DELLA CAMPANIARAGIONE_SOCIALE, BANCA POPOLARE DI BARI SCPARAGIONE_SOCIALE
apertura –
interesse ad
agire
Ud.08/04/2025 CC
NOME AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, FALLIMENTO IRAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOLA n. 6110/2021 depositata il 10/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso il decreto ex art. 14quinquies l. n. 3/2012 del Tribunale di Nola, con il quale è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni nei confronti di COGNOME Il fallimento, dopo avere dedotto l’assenza di meritevolezza del debitore e l’esistenza di atti in frode dei creditori (cui ha fatto seguito la deduzione di incompletezza della relazione dell’OCC) , ha contestato, in via subordinata, l’indebita inclusione , nel patrimonio del debitore da liquidare, della quota del 50% del capitale di RAGIONE_SOCIALE, quota già ceduta dal COGNOME alla propria moglie a rogito Notaio COGNOME del 2012 Rep. 34442, unitamente alla dismissione di altri beni.
In particolare, il Fallimento ha dedotto di avere agito nei confronti del debitore, già amministratore della società dichiarata fallita, per condotte di mala gestio e di avere promosso vittoriosamente azione revocatoria ordinaria per la cessione della quota della società partecipata dal debitore, poi staggita dal fallimento in sede di esecuzione forzata mobiliare. Ha dedotto, in proposito, il fallimento che il promovimento dell’azione revocatoria ordinaria non ha attitudine reipersecutoria, sicché la declaratoria di inefficacia della cessione della quota non comporta riacquisizione
del bene al patrimonio del revocato alienante a beneficio di tutti i creditori del medesimo.
Il Tribunale di Nola, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale, dopo avere rigettato le questioni relative alla meritevolezza, all’esistenza degli atti in frode e alla incompletezza della relazione OCC, ha ritenuto correttamente inserito nell’attivo patrimoniale il valore dei beni oggetto della revocatoria ordinaria, in quanto beni soggetti al concorso dei creditori del revocato alienante e ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo mobiliare relativo alla quota societaria staggita.
Propone ricorso per cassazione la Curatela del fallimento affidato a quattro motivi. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto che l’esercizio della revocatoria ordinaria comporta la acquisizione al patrimonio del revocato alienante del bene oggetto di revocatoria, laddove la sentenza che accoglie la relativa domanda produce l’inefficacia dell’atto nei confronti del solo ricorrente, già creditore del revocato alienante, senza che di tale inefficacia beneficino gli altri creditori del revocato alienante.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione al medesimo capo impugnato, trattandosi di motivazione perplessa.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
2901 cod. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha rigettato la domanda di revoca della sospensione dell’esecuzione mobiliare della quota societaria staggita, in quanto statuizione derivante dall’erronea premessa che la quota immobiliare fosse stata acquisita al patrimonio del revocato alienante.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 14 -duodecies l. n. 3/2012, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che l’intervento del liquidatore dei beni nella procedura esecutiva mobiliare relativa alla quota societaria staggita su ricorso del fallimento ricorrente avrebbe fatto venir meno l’interesse del fallimento ricorrente al ricorso, sul presupposto che il liquidatore agisse anche nell’interesse del fallimento ricorrente. Osserva parte ricorrente che -pur non costituendo tale punto di motivazione una vera ratio decidendi -la stessa si rivela viziata, in quanto la mancata acquisizione del bene al patrimonio del revocato alienante non comporta il concorso degli altri creditori del revocato alienante, benché rappresentati dal liquidatore dei beni.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a proporre reclamo in relazione ai profili dedotti. Il ricorrente ha censurato la ratio decidendi del provvedimento, relativa ai profili originariamente dedotti in via subordinata, aventi ad oggetto la inclusione nel patrimonio da liquidare di un cespite (quota societaria), la sospensione dell’esecuzione mobiliare relativa alla suddetta quota e il ruolo del liquidatore in tale esecuzione, senza avversare in modo linearmente impugnatorio la ratio decidendi principale, relativa ai profili di meritevolezza, di esistenza di atti in frode e di in completezza della relazione dell’OCC.
Invero, il ricorrente deduce questioni che attengono propriamente all’inclusione di beni nell’inventario del liquidatore (art. 14sexies l. n. 3/2012) o ad atti di liquidazione (art. 14novies , l. u.t cit.), quale l’intervento o il compimento di atti di impulso del liquidatore nell’espropriazione della quota societaria e l’apprensione del relativo ricavato, costituenti atti successivi al decreto di apertura di cui all’art. 14 -quinquies l. ult. cit.
Il terzo motivo è, inoltre, ulteriormente inammissibile per il profilo in cui esso non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, ove osserva che « in caso di accoglimento della domanda revocatoria trascritta in data anteriore al fallimento, la sentenza costituirà titolo per partecipare al riparto; in base ad essa, l’attore vittorioso potrà ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al proprio credito verso l’alienante, di cui ha diritto ad ottenere il soddisfacimento in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali ».
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese in assenza di difese scritte degli intimati e con raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.