Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4413/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
– Intimati –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Parma R.G. n. 229/2018 depositata il 26/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dieci motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma, in data 26/11/2018, che, in parziale accoglimento dell’opposizione della stessa parte, ha ridotto a € 3.200,00, oltre € 230,08 per spese , l’importo liquidato al c.t.u. dal medesimo Tribunale nell’àmbito di un giudizio in materia di servitù di passaggio coattivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
In data 21/04/2022, il ricorrente ha chiesto che la Corte dia atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso -e questo perché, nel frattempo, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 456/2021, passata in giudicato, ha posto a carico delle parti soccombenti NOME COGNOME ed NOME COGNOME le spese di c.t.u. e, in conseguenza di tale pronuncia, lo stesso AVV_NOTAIO ha ottenuto il rimborso delle spese di c.t.u. che aveva anticipato -e condanni controparte alle spese del giudizio di legittimità.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ( ex multis , Cass. nn. 31119/2023, 25557/2023), per effetto della cessazione della materia del contendere che, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l ‘ interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l ‘ intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all ‘ azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Le spese del giudizio di cassazione del ricorrente non sono ripetibili in mancanza di evidenza della fondatezza dei motivi di ricorso.
In quanto giustificata dalla cessazione dell ‘ interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell ‘ impugnazione, la dichiarazione d ‘ inammissibilità non comporta infine l ‘ applicazione dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all ‘ ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell ‘ impugnazione ovvero con la dichiarazione dell ‘ inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara, altresì, non ripetibili le spese del giudizio di cassazione del ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda