Ricorso Inammissibile per Sopravvenuta Carenza di Interesse: Il Caso dell’Accordo in Cassazione
Nel complesso mondo del contenzioso legale, non sempre un processo giunge alla sua naturale conclusione con una sentenza di merito. Esistono situazioni, come la carenza di interesse, che possono porre fine a un giudizio in modo anticipato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un accordo tra le parti, raggiunto durante il giudizio di legittimità, possa determinare l’inammissibilità del ricorso, con importanti conseguenze sulle spese e sulle sanzioni processuali.
Il Contesto: Dal Contratto a Termine al Risarcimento
La vicenda trae origine dalla domanda di una lavoratrice assunta con contratti a termine da un’azienda sanitaria regionale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accertato l’illegittimità dei contratti per difetto della causale giustificatrice. Pur negando la conversione del rapporto a tempo indeterminato, data la natura pubblica del datore di lavoro, i giudici di merito avevano riconosciuto alla lavoratrice il diritto al risarcimento del cosiddetto ‘danno comunitario’, quantificato in nove mensilità dell’ultima retribuzione.
Contro questa decisione, l’azienda sanitaria proponeva ricorso per Cassazione, contestando la condanna.
La Svolta in Cassazione e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il colpo di scena si verifica durante la pendenza del giudizio di legittimità. Le parti, evidentemente raggiunta una soluzione transattiva, depositano un’istanza congiunta. Con questo atto, chiedono alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare integralmente le spese legali del giudizio.
Questa richiesta ha un effetto decisivo sul processo. La volontà comune delle parti di porre fine alla lite fa venire meno l’interesse stesso a una pronuncia della Corte. Si verifica, quindi, una ‘sopravvenuta carenza di interesse‘, un presupposto processuale che il giudice deve valutare prima di esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, prendendo atto dell’accordo, dichiara l’inammissibilità del ricorso. La motivazione è chiara: l’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del processo. Se questo interesse viene meno, come in questo caso a seguito di un accordo, il giudizio non può più proseguire.
Un aspetto di particolare rilievo trattato nell’ordinanza riguarda l’applicazione della sanzione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma impone alla parte il cui ricorso è stato respinto integralmente, o dichiarato inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
La Corte chiarisce che la ratio di tale sanzione è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Di conseguenza, essa si applica solo nei casi di inammissibilità ‘originaria’ del ricorso (ad esempio, perché proposto fuori termine o per motivi infondati), ma non in quelli di inammissibilità ‘derivata’ o ‘sopravvenuta’, come quella per carenza di interesse dovuta a un accordo. L’accordo tra le parti non è un atto da sanzionare, ma anzi una modalità virtuosa di definizione della controversia.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale della procedura civile: il processo è uno strumento per risolvere le controversie, non un fine in sé. Quando le parti trovano autonomamente una soluzione, il giudizio perde la sua funzione. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è la naturale conseguenza di tale accordo, che il sistema giudiziario incentiva, escludendo l’applicazione di sanzioni pensate per le liti temerarie. Questa decisione sottolinea l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti del processo, anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione trovano un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo e lo comunicano alla Corte tramite un’istanza congiunta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non esiste più una lite da risolvere nel merito.
In caso di inammissibilità per carenza di interesse, si deve pagare il doppio contributo unificato?
No. Secondo la Corte, la sanzione del doppio contributo unificato si applica solo in caso di inammissibilità ‘originaria’ (es. ricorso infondato o tardivo), ma non per quella ‘derivata’ da una sopravvenuta carenza di interesse, come quella che scaturisce da un accordo tra le parti.
Cosa significa dichiarare la cessazione della materia del contendere?
Significa che l’oggetto della disputa è venuto meno per eventi accaduti dopo l’inizio del processo. In questo caso, l’accordo tra le parti ha fatto sì che non ci fosse più nulla su cui la Corte dovesse decidere, portando alla conclusione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24232-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 304/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
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che, con sentenza del 22 gennaio 2019 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali era stata assunta presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la COGNOME;
che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 aprile