Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35447 del 2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto
Sopravvenuta carenza di interesse Inammissibilità del ricorso per cassazione.
R.G.N. 35447/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 470 del 2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30.5.2019 R.G.N. 655/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda proposta dall’insegnante NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di accertamento del diritto al trasferimento in una delle sedi indicate nell’istanza di mobilità presentata – per l’a.s. 2016-2017 – per l’ambito territoriale Campania.
In motivazione la Corte territoriale – premesso che l’insegnante aveva lamentato di essersi vista superare, negli ambiti territoriali della Campania da candidati titolari di un punteggio inferiori al proprio e da tanto aveva desunto l’illegittimità delle operazioni di mobilità e segnatamente della propria assegnazione all’ambito territoriale Toscana – affermava che ‘ sulla base delle norme di legge e di contratto sopra richiamate risulta che, effettivamente, i procedimenti di mobilità devono essere definiti mediante singole graduatorie che vengono formate per ogni preferenza e non, quindi, sulla base dell’unico punteggio valevole per tutta la procedura, su base nazionale. Se è così, allora, non basta allegare che alcuni docenti avevano un punteggio ‘nazionale’ inferiore a quello della odierna appellante per desumere l’illegittimità della procedura. Del resto, l’odierna appellata aveva scelto, come prima preferenza, l’ambito Campania 021, mentre le docenti indicate a pag. 16 e 17 del ricorso di primo grado hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti 013 e 014 che la COGNOME
aveva posto come seconda e terza preferenza. Ne deriva che, poiché la mobilità tiene conto della preferenza espressa da ciascun docente, ben possono tali insegnanti aver indicato l’ambito ottenuto come prima preferenza, diversamente dalla COGNOME, e quindi averla superata nella procedura di trasferimenti, pur partendo da un punteggio inferiore’.
Avverso detta pronunzia di rigetto NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca resiste con controricorso.
COGNOME NOME deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 della Costituzione, con riferimento ai principi che regolano l’onere della prova, in particolare del principio cd. di ‘vicinanza alla prova’, nonché la violazione degli artt.115 e 116, comma 1, del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per travisamento della prova, in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La terza censura sostiene la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 108, lett. c), della l. n. 107 del 2015, dell’art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e dell’Allegato 1, dell’art.
28 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Preliminare all’esame dei motivi è la valutazione della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria depositata per conto di COGNOME NOME in data 21.11.2024.
4.1. Nello specifico, l’insegnante rappresenta che per l’a.s. 20242025 ha ottenuto il passaggio di ruolo in una delle scuole richieste. Di qui la richiesta di cessazione della materia del contendere.
In mancanza di richiesta concorde di cessazione della materia del contendere ( sulla necessità della richiesta congiunta cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 13969/2004), l’istanza contenuta nella memoria del 21.11.2024 va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia della S.C. Nella memoria, infatti, viene rappresentato che l’insegnante ha conseguito il bene-interesse oggetto della domanda di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
La richiesta palesa in modo chiaro, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso.
Quanto alle spese, l’esito alternato dei giudizi di merito, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni di diritto oggetto del presente ricorso solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 7354/2024, rv. 670534-01, tra le massimate), nonché il comportamento processuale della ricorrente e la richiesta di cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria, riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse,
sono elementi tutti che impongono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024.