Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35447 del 2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (oggi RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto
Sopravvenuta carenza di interesse Inammissibilità del ricorso per cassazione.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 470 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30.5.2019 R.G.N. 655/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda proposta dall’insegnante NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, di accertamento del diritto al trasferimento in una RAGIONE_SOCIALEe sedi indicate nell’istanza di mobilità presentata – per l’a.s. 2016-2017 – per l’ambito territoriale Campania.
In motivazione la Corte territoriale – premesso che l’insegnante aveva lamentato di essersi vista superare, negli ambiti territoriali RAGIONE_SOCIALEa Campania da candidati titolari di un punteggio inferiori al proprio e da tanto aveva desunto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità e segnatamente RAGIONE_SOCIALEa propria assegnazione all’ambito territoriale Toscana – affermava che ‘ sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme di legge e di contratto sopra richiamate risulta che, effettivamente, i procedimenti di mobilità devono essere definiti mediante singole graduatorie che vengono formate per ogni preferenza e non, quindi, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘unico punteggio valevole per tutta la procedura, su base nazionale. Se è così, allora, non basta allegare che alcuni docenti avevano un punteggio ‘nazionale’ inferiore a quello RAGIONE_SOCIALEa odierna appellante per desumere l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura. Del resto, l’odierna appellata aveva scelto, come prima preferenza, l’ambito Campania 021, mentre le docenti indicate a pag. 16 e 17 del ricorso di primo grado hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti 013 e 014 che la COGNOME
aveva posto come seconda e terza preferenza. Ne deriva che, poiché la mobilità tiene conto RAGIONE_SOCIALEa preferenza espressa da ciascun docente, ben possono tali insegnanti aver indicato l’ambito ottenuto come prima preferenza, diversamente dalla COGNOME, e quindi averla superata nella procedura di trasferimenti, pur partendo da un punteggio inferiore’.
Avverso detta pronunzia di rigetto NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
COGNOME NOME deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, con riferimento ai principi che regolano l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in particolare del principio cd. di ‘vicinanza alla prova’, nonché la violazione degli artt.115 e 116, comma 1, del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il secondo mezzo lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 1, c.p.c. per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La terza censura sostiene la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 108, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 107 del 2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1, RAGIONE_SOCIALE‘art.
28 del d.P.R. n. 487 del 1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Preliminare all’esame dei motivi è la valutazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere contenuta nella memoria depositata per conto di COGNOME NOME in data 21.11.2024.
4.1. Nello specifico, l’insegnante rappresenta che per l’a.s. 20242025 ha ottenuto il passaggio di ruolo in una RAGIONE_SOCIALEe scuole richieste. Di qui la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
In mancanza di richiesta concorde di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere ( sulla necessità RAGIONE_SOCIALEa richiesta congiunta cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 13969/2004), l’istanza contenuta nella memoria del 21.11.2024 va considerata quale manifestazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia RAGIONE_SOCIALEa S.C. Nella memoria, infatti, viene rappresentato che l’insegnante ha conseguito il bene-interesse oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
La richiesta palesa in modo chiaro, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Quanto alle spese, l’esito alternato dei giudizi di merito, il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sulle questioni di diritto oggetto del presente ricorso solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 7354/2024, rv. 670534-01, tra le massimate), nonché il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere contenuta nella memoria, riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse,
sono elementi tutti che impongono la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, perché la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024.