Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10308 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10308 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21259/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOMENOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 55/2021 pubblicata il 08/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l a Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.55/2021 pubblicata il 08/02/2021, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il Comune di Arzano;
la controversia ha per oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.24 del CCNL Enti locali per il periodo 01/01/2004 al 31/12/2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo lavorato anche la domenica nel numero di giorni specificato nell’atto introduttivo del giudizio ;
per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre il COGNOME, con ricorso affidato a quattro motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
in data 10/03/2025, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione;
l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dall a parte ricorrente e il difensore, Avv. NOME COGNOME in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione;
che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242; Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il
giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907);
in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite;
vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro