Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35818-2019 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 416/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 651/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
OGGETTO:
MOBILITA’ PERSONALE SCOLASTICO
R.G.N. 35818/2019
COGNOME
Rep.
Ud.18/12/2024
CC
Che la ricorrente ha fatto presente che nelle more della proposizione del giudizio per Cassazione, ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, transitando dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola dell’infanzia ;
che successivamente, in sede di mobilità interprovinciale e con passaggio di ruolo da una provincia ad un’altra) la ricorrente ha chiesto come sede di servizio la propria provincia di residenza (Enna) e nuovamente come docente di scuola primaria;
che i n data 17 maggio 2024, in occasione della procedura di mobilità indetta per l’a.s. 2024/2025, la ricorrente ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale in provincia di Enna e per la scuola primaria, come comprovato dalla documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in data 3.12.2024. (all. n. 1, già depositato in data 03.12.2024) ;
che pertanto la ricorrente ha raggiunto il medesimo risultato (la sede preferita e richiesta con assoluta priorità) che aveva richiesto con la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017.
CONSIDERATO
che, di conseguenza, è sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio come richiesto dalla ricorrente nella memoria;
che tale sopravvenuta carenza di interesse è stata rappresentata dalla parte ricorrente la quale, peraltro, ha evidenziato di essere stata trasferita nella sede desiderata, previo trasferimento in Sicilia alle dipendenze della scuola dell’infanzia;
che pertanto il successivo passaggio di ruolo interprovinciale in provincia di Enna e per la scuola primaria , determinato dal passaggio presso la scuola dell’infanzia, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al provvedimento giurisdizionale richiesto;
che il sopravvenuto difetto di interesse dà luogo all’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017);
che nulla si deve statuire in tema di spese stante la specificità della causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per trasferimento alla scuola primaria, previo passaggio per la scuola dell’infanzia ;
che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la richiesta congiunta di entrambe le parti;
che non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018)
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema