Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31119 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7913/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi ope legis
-controricorrenti – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1025/2020 depositata il 3 novembre 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare del bar sito in San INDIRIZZO, proponeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del
1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla locale RAGIONE_SOCIALE il 17 febbraio 2015, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 25.200 euro per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 9, lettere c) e d), T.U.L.P.S., consistita nell’aver installato presso l’esercizio commerciale da lui gestito sei apparecchi di intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei precedenti commi 6 e 7 e privi dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.
Con sentenza del 16 aprile 2019 l’adìto Tribunale di Salerno accoglieva solo parzialmente l’opposizione e, riconosciuto sussistente il solo illecito amministrativo di cui alla lettera d) RAGIONE_SOCIALEa norma innanzi citata, riduceva l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione a 18.000 euro.
La decisione veniva impugnata dal COGNOME davanti alla Corte distrettuale di Salerno, la quale, con sentenza n. 1025/2020 del 3 novembre 2020, rigettava l’esperito gravame, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 18 L. n. 689 del 1981, assumendosi che avrebbe errato la Corte d’Appello di Salerno nel ritenere intellegibile la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza -ingiunzione opposta.
Con il secondo e il terzo mezzo è denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 116 e 245 c.p.c., per avere il collegio distrettuale erroneamente attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento redatto il 28 luglio 2012 dalla Guardia di Finanza di Salerno, anche con riguardo ai fatti non avvenuti sotto la diretta percezione degli agenti accertatori.
Con il quarto e il quinto motivo, prospettanti la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 L. n.
689 del 1981, in relazione sia al n. 3) che al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, c.p.c., si rimprovera alla Corte salernitana di avere, con motivazione perplessa e risolventesi nell’uso di formule stereotipate, giudicato congrua la sanzione amministrativa pecuniaria applicata al COGNOME, stabilita in misura corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma di riferimento, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa non particolare gravità RAGIONE_SOCIALEa commessa infrazione, RAGIONE_SOCIALE‘opera da lui svolta per eliminarne le conseguenze e RAGIONE_SOCIALEa sua personalità.
Alla proposta impugnazione hanno resistito l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE mediante la notifica di un controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Non sono state depositate memorie.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In data 3 luglio 2023 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, ha depositato .
In detta memoria -alla quale risulta allegata la procura ad litem , rilasciata su foglio a parte -viene portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa Corte che nelle more del presente giudizio di legittimità il COGNOME ha aderito alla , ivi compreso , e si chiede espressamente di dichiarare cessata la materia del contendere, per .
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018).
Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, devono
essere poste a carico del COGNOME, non potendo trovare applicazione, in mancanza di una formale dichiarazione di rinuncia al giudizio comunicata alla controparte, il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198/2018 e altre pronunce conformi, peraltro con specifico riferimento al contenzioso tributario.
Non ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per imporre al ricorrente il pagamento del cd. , non essendo questo dovuto nell’ipotesi in cui la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla proposizione del medesimo (cfr. Cass. n. 31732/2018, 14782/2018, Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda