Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8418/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRIESTE R.G. n. 3911/2020 depositato il 03/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il ricorrente COGNOME, cittadino del Pakistan, proponeva ricorso avverso il provvedimento di trasferimento notificatogli in data 23-5-2020 dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che disponeva il suo trasferimento in Slovenia, in quanto Stato competente ai sensi del Regolamento UE 604/2013, come riconosciuto dalla stessa Slovenia con nota del 3-3-2020. Il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso, sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che si è costituita ritualmente chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in data 1-122020 l’RAGIONE_SOCIALE aveva decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale in quanto era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n.3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo previsto a favore RAGIONE_SOCIALEo straniero, avendo l’amministrazione omesso di fornirgli le informazioni previste dall’art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013 e di consentirgli il colloquio personale previsto dal successivo art. 5 del predetto regolamento; il Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l’effettivo assolvimento RAGIONE_SOCIALE obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013,
limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive con il secondo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l’effettivo assolvimento RAGIONE_SOCIALE obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive.
Dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1 -12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale poiché era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente e, quindi, dato atto che il provvedimento di trasferimento impugnato è divenuto inefficace, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione dei recenti interventi chiarificatori RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia e di questo giudice di legittimità, nonché in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio. Il compenso e le spese spettanti al difensore, nei rapporti interni con l’assistito, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, vanno, comunque, liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e, con specifico riferimento al giudizio in cassazione, si deve tenere presente che l’art. 83, comma 2, d.P.R. cit. precisa che l’istanza deve essere presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio di cassazione, oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass.35684/2023).
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del cd. ‘doppio contributo’ in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass.31732/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato atto che è divenuto inefficace il provvedimento di trasferimento del ricorrente COGNOME notificato in data 23-52020 dal RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1 -12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente;
compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione