Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3469 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 5070/2017 proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– Intimati –
avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14.07.2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal AVV_NOTAIO;
Udito il P.M in persona del AVV_NOTAIO che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato:
che la sigr.ra NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei propo sto avverso la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada;
che la RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità;
che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022;
che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di
sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adem pimento della sanzione, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del gravame»;
che tale atto non contiene un’espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora COGNOME e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso; potere che, pure, era stato conferito all’AVV_NOTAIO nell’ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per Cassazione (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, i vi compreso quello di … rinunciare agli atti e all’azione»);
che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell’interesse della ricorrente all’impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati;
che non si applica il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di
quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE 22 settembre 2022.