Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5698 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9188-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 18/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 250/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 18/2022, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
aveva dichiarato la falsità della data ‘16.12.2015’ ordinandone la cancellazione e la sostituzione con la data ’16 novembre 2015′ indicata nella relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 290/2015, emesso dal Giudice del lavoro del medesimo Tribunale, nei confronti dell’odierna ricorrente, ad istanza della COGNOME, per il pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto;
che avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che è stato depositato un verbale di accordo transattivo, asseritamente intercorso tra le parti, stipulato in sede sindacale il 31.10.2022;
che il suddetto verbale di conciliazione non risultando essere sottoscritto dalla intimata e dal suo legale non può valere ai fini di ritenere intervenuta una definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;
che tuttavia tale verbale, unitamente alla richiesta della ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, è indice di un disinteresse della COGNOME ad ottenere una pronuncia sul presente ricorso che deve ritenersi abbandonato, di talché esso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la NOME svolto attività difensiva;
che sussistono i presupposti processuali per la condanna della ricorrente al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del
DPR n. 115/02, atteso che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e stante il tenore della presente pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME