Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16087-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (c.f.CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t. con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui Uffici in INDIRIZZO, è domiciliata ex lege.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Tempio Pausania, zona industriale, codice fiscale e partita Iva n. P_IVA, in persona dei consiglieri di amministrazione e legali rappresentanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale allegata agli atti.
–
controricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (80078750587), in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME.
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (c.f. 10444350960);
– intimato – avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di CAGLIARI – SASSARI, nel procedimento n. 172/2023/VG cronologico n. 1867/2023, comunicato il 21/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Cagliari ha respinto il reclamo proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di omologazione del concordato della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, decreto depositato il 14-02-2023 dal Tribunale di Tempio Pausania.
Con il decreto da ultimo ricordato il Tribunale di Tempio Pausania aveva infatti omologato il concordato preventivo n. 1/2019 proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, stabilendo le modalità di esecuzione e dichiarando cessato l’obbligo di vigilanza in capo ai Commissari Giudiziali.
Il detto provvedimento, indicato in epigrafe, è stato impugnato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 2741
c.c. e dell’art. 177 l.f., anche in relazione all’art. 2479 ter c.c. ed all’art. 2373 c.c. ‘ .
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 180 l.f., anche in relazione all’art. 2741 c.c. c.c.’
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato ‘ per violazione E/ o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. motivazione apparente ‘.
3.1 Ante omnia va dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ha infatti depositato da ultimo memoria difensiva con la quale ha rappresentato che tra essa Amministrazione finanziaria, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, odierna controricorrente, e la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è intervenuto un accordo transattivo, allegato alla memoria, che ha definito in modo satisfattivo ed integrale le rispettive posizioni RAGIONE_SOCIALE parti in causa.
Sulla base della transazione intercorsa tra le parti deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia più interesse a coltivare il giudizio già introdotto innanzi a questa Corte di legittimità per fatto sopravvenuto all’introduzione del giudizio stesso.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell’intervenuto accordo anche in punto di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12.3.2025