Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16087-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f.06363391001), in persona del Direttore p.t. con sede in Roma INDIRIZZO, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. NUMERO_DOCUMENTO) presso i cui Uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Tempio Pausania, zona industriale, codice fiscale e partita Iva P_IVA, in persona dei consiglieri di amministrazione e legali rappresentanti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale allegata agli atti.
–
contro
ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME.
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 10444350960);
– intimato – avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di CAGLIARI – SASSARI, nel procedimento n. 172/2023/VG cronologico n. 1867/2023, comunicato il 21/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Cagliari ha respinto il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il decreto di omologazione del concordato della società RAGIONE_SOCIALE, decreto depositato il 14-02-2023 dal Tribunale di Tempio Pausania.
Con il decreto da ultimo ricordato il Tribunale di Tempio Pausania aveva infatti omologato il concordato preventivo n. 1/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE, stabilendo le modalità di esecuzione e dichiarando cessato l’obbligo di vigilanza in capo ai Commissari Giudiziali.
Il detto provvedimento, indicato in epigrafe, è stato impugnato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’agenzia delle Entrate ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 2741
c.c. e dell’art. 177 l.f., anche in relazione all’art. 2479 ter c.c. ed all’art. 2373 c.c. ‘ .
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 180 l.f., anche in relazione all’art. 2741 c.c. c.c.’
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato ‘ per violazione E/ o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. motivazione apparente ‘.
3.1 Ante omnia va dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’Agenzia delle entrate ha infatti depositato da ultimo memoria difensiva con la quale ha rappresentato che tra essa Amministrazione finanziaria, la società RAGIONE_SOCIALE odierna controricorrente, e la società RAGIONE_SOCIALE è intervenuto un accordo transattivo, allegato alla memoria, che ha definito in modo satisfattivo ed integrale le rispettive posizioni delle parti in causa.
Sulla base della transazione intercorsa tra le parti deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia più interesse a coltivare il giudizio già introdotto innanzi a questa Corte di legittimità per fatto sopravvenuto all’introduzione del giudizio stesso.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell’intervenuto accordo anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12.3.2025