Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18234 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5004/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge;
-ricorrenti principali-
-resistenti al ricorso incidentale-
contro
sul controricorso con ricorso incidentale proposto da
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE nella persona del curatore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente incidentale-resistente al ricorso principaleavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 1143/2021
depositata il 19/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Nel 1992 la Curatela del RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce NOME COGNOME per sentirla condannare al pagamento della somma di 202.598.897 delle vecchie lire in suo favore.
Si costituiva in giudizio la COGNOME che contestava integralmente la domanda attorea.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 653/2004, condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 107.435,06, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Papadia.
Si costituiva la Curatela che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 739/2007, in parziale accoglimento dell’appello, eliminava la condanna della Papadia al pagamento della rivalutazione monetaria sulla somma di euro 107.435,06,
Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione dalla Papadia.
Si costituiva anche nel giudizio di cassazione la Curatela che chiedeva il rigetto del ricorso.
Questa Corte con sentenza n. 20257/2014 accoglieva il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Nel contraddittorio delle parti, il giudice di rinvio, dopo l’ascolto di alcuni testi, con sentenza n. 1143/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Papadia al pagamento, in favore della Curatela, della somma di € 78.905,85, oltre accessori; e
provvedeva alla regolamentazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOMEdeceduta durante il giudizio di rinvio).
Ha resistito la Curatala, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE:
Dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), in ragione della situazione determinatasi per l’odierna adunanza: il difensore della Curatela – dopo che una delle parti ricorrenti principali aveva depositato atto di rinuncia al ricorso ed a sua volta il Curatore fallimentare aveva depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale – ha depositato atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2024.
Ciò posto, quanto agli atti di rinuncia di cui si è detto, rileva il Collegio che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione né quanto al ricorso principale, né quanto al ricorso incidentale.
Tanto, perché il difensore della Curatela ha depositato atto (con firma autenticata) di rinuncia al controricorso, senza tuttavia allegare l’autorizzazione del comitato dei creditori; mentre, quanto al ricorso principale, l’atto di rinuncia risulta sottoscritto soltanto da uno dei due ricorrenti.
Tuttavia, si deve prendere atto del significato rispetto al giudizio del contenuto dell’atto di transazione ritualmente depositato dalla difesa della Curatela, che è stato sottoscritto da tutte le parti in data 19 gennaio 2024. Da tale contenuto si desume la conforme volontà di
dette parti di non insistere sulle rispettive originarie richieste e, dunque, sui rispettivi ricorsi, a spese compensate.
Ne discende la prova della mancanza di interesse alla decisione di entrambi ricorsi, con la conseguenza che, venendo meno tale interesse, essi sono da dichiarare entrambi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Pertanto, sia il ricorso principale che quello incidentale debbono dichiararsi inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Stante l’accordo sulla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, va disposta la loro compensazione.
La pronuncia che qui si rende non è idonea a integrare i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato alle parti, se dovuto (si veda Cass., Sez. Un., 19976 del 2024
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2025, nella camera di