Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6727/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME, domiciliato presso l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), da cui è rappresentato e difeso
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COVELLI
COGNOME
e
FANELLI
NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1857/2022 depositata il 27 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1262/2018, accogliendo domanda ex articolo 2901 c.c., dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice RAGIONE_SOCIALE la compravendita della nuda proprietà di determinati immobili stipulata il 30 giugno 2010 da NOME COGNOME quale alienante con gli acquirenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo il COGNOME creditore della compagnia assicurativa.
Il COGNOME proponeva appello, cui la compagnia resisteva, mentre non si costituivano il COGNOME e la COGNOME.
La Corte d’ Appello di Bari rigettava il gravame con sentenza n. 1857/2022.
Il COGNOME ha presentato ricorso, composto di due motivi. NOME si è difesa con controricorso.
In data 23 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato un”istanza di estinzione’ del giudizio essendo venuta meno la materia del contendere, ed essendo quindi venuto meno pure l’interesse delle parti.
Il ricorrente ha poi depositato il 13 febbraio 2025 memoria in cui dichiara che la controversia è stata transatta dalle parti chiede che
sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse delle parti.
Risulta effettivamente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti come base della richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere; ne consegue dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, stimandosi equa la compensazione delle spese per quanto verificatosi in questa sede
Non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato nel presente caso, appunto, di sopravvenuto difetto di interesse, quale causa di inammissibilità (v. da ultimo S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976: ‘ Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. ‘; cfr. pure Cass. 31732/2018 e Cass. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025