Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 3985 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
sRAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessionaria, a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti vantati da s.p.a. RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma n. 1483/19, pubblicata il 1
Oggetto: Banca- FideiussoriCapitalizzazione trimestrale Violazione del litisconsorzio processuale.
marzo 2019, nonché di quella definitiva della medesima Corte n. 6926/19, pubblicata in data 13 novembre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-emerge dalle sentenze impugnate che RAGIONE_SOCIALE, poi rinominata RAGIONE_SOCIALE, chiese e ottenne nei confronti dei propri correntisti RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e NOME COGNOME, nonché, quanto a questi ultimi due quali fideiussori della società, e quindi per tale qualità in solido con la debitrice principale, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme corrispondenti ai saldi a novembre 1997 dei conti correnti di cui erano rispettivamente titolari;
–RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la legittimità dei tassi degli interessi passivi, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto e i due fideiussori disconobbero anche le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni;
-in esito alla consulenza calligrafica disposta su istanza di verificazione della banca, che accertò l’autenticità delle sottoscrizioni, e alla successiva consulenza contabile, NOME COGNOME propose querela di falso deducendo l’abusivo riempimento dei contratti fideiussori e la falsità delle firme, che fu dichiarata inammissibile;
-il Tribunale di Roma dichiarò l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e, in esito a un’ulteriore consulenza contabile e al relativo supplemento, NOME COGNOME propose una seconda querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Roma, con sentenza, appellata dinanzi alla Corte d’appello di